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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00797 presentata da GATTO MARIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960605

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (nuove norme per la bonifica integrale) costituisce ancora, allo stato attuale, la normativa generale in materia di bonifica; con decreto del presidente della regione Campania n. 2676 del 6 giugno 1975, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 30 dell'11 luglio 1975, venne disposto l'ampliamento del perimetro del consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1952, mediante l'aggregazione di un'area territoriale estesa (ha 54.992), ricadente nelle province di Caserta e Napoli, tributaria dei bacini idraulici "Savonese - Rio Lanzi" e "Regi Lagni", di tale area fanno parte 76 comuni, di cui 56 della provincia casertana e 20 di quella di Napoli; i comuni (pur a conoscenza della delibera regionale) in realta' non furono interpellati e si trovarono a far parte del consorzio senza che i relativi consigli si fossero mai espressi sull'adesione allo stesso o su qualche forma di convenzione che stabilisse obblighi e garanzie; dopo 17 anni anni, richiamandosi al decreto del 1975 di ampliamento e in base alla potesta' impositiva conferitagli dall'articolo 59 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 125, il consorzio ha emesso i ruoli di contribuenza per tutti gli immobili (anche piccoli appartamenti, box auto, garage, ecc.) ricadenti nel nuovo perimetro consortile; in tali ruoli contributivi sono iscritti proprietari di immobili non agricoli ubicati nei centri urbani che pagano gia' ad altri enti per gli stessi servizi che "dovrebbe" fornire il consorzio; in sostanza questi proprietari sono soggetti a una doppia inammissibile imposizione: comune e consorzio. Spesso con la situazione paradossale di pagare il tributo anche su cantine e posti auto non soggetti al deflusso delle acque; cittadini della zona interessata di Caserta hanno formato un gruppo di lavoro e da anni chiedono quali norme autorizzino il consorzio a imporre tributi propri su proprieta' che sono gia' oggetto di tassazione da parte di altri organi dello Stato e quali siano i servizi assicurati alla comunita', e, inoltre, auspicano un incontro tra comune e Consorzio, cosa che non e' mai avvenuta; tutto cio' e' risultato inutile, poiche' a tali richieste non e' stata mai data alcuna risposta, trascurando anche l'applicazione della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi; i comuni interessati potevano fruire della possibilita' data loro dall'articolo 60 della legge 142 del l990, che dava il termine di due anni, poi slittato al 31 dicembre 1993, per permettere di uscire dal consorzio; le amministrazioni che pero' hanno usufruito di tale possibilita' hanno avuto la seguente risposta "questo consorzio non sembra possa essere annoverato tra i consorzi disciplinati dalla ridetta normativa..", ma in realta' e' da sottolineare come la possibilita' concessa della citata legge, rende evidente la non obbligatorieta' di permanenza nel consorzio per i comuni interessati; la giunta regionale con provvedimento n. 942 del 23 febbraio 1995 ha disposto che i consorzi di bonifica provvedessero alla revisione del piano di classifica del territorio, con esclusione dai ruoli di contribuenza consortile, motivando il provvedimento anche col citato rischio della doppia imposizione: comune e consorzio. Il provvedimento pero' non fu considerato legittimo dal consorzio e il presidente dello stesso - dottor Salvatore D'Amore - impugno' lo stesso presso il Tar della Campania perche' sottraeva risorse finanziarie senza indicare fonti compensative; il Tar ha riconosciuto pienamente valido e legittimo il provvedimento regionale; successivamente sempre la giunta regionale, con provvedimento adottato nella seduta del 19 dicembre 1995 dispose: a) di concedere ai consorzi di bonifica il termine di 30 giorni, a partire dalla notifica della presente deliberazione, per la revisione e pubblicazione dei piani di classifica, del territorio, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 11 aprile 1985 n. 23; b) di dare mandato all'assessore al ramo di provvedere alla nomina di commissari ad acta per la definizione e pubblicazione dei piani di classifica -: se intendano verificare la possibilita' concessa dalla legge n. 142 del 1990 (articolo 60) ai comuni di uscire dai consorzi, apparendo evidente la non obbligatorieta' di permanenza negli stessi; se intendano assumere misure urgenti per consentire ai comuni inseriti d'ufficio nel consorzio di uscirne sulla base della volonta' dei cittadini e delle decisioni dei consigli e delle giunte; come valutino l'effettiva utilita' (in un contesto di sopravvivenza degli enti preposti alla difesa del territorio) del consorzio in questione e conseguentemente promuovere un'inchiesta sul comportamento degli organi dello stesso e sulla utilizzazione dei fondi ottenuti con i tributi imposti. (4-00797)

 
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