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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01057 presentata da LI CALZI MARIANNA (FORZA ITALIA) in data 19960619

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'ambito unico per la riscossione dei tributi nella provincia di Foggia e' stato assegnato alla Gema spa nel mese di febbraio 1995 -: quali siano i poteri della commissione consultiva istituita presso il Ministero delle finanze in ordine alla valutazione delle domande di assegnazione delle concessioni, con particolare riferimento all'applicazione dei criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; se sia vero che tale commissione, nella seduta del 24 gennaio 1995 abbia deciso, in contrasto con il parere della competente direzione del Ministero delle finanze, di attribuire pari valore a ciascuno dei quattro criteri previsti in tale articolo e che, in ordine all'applicazione dei parametri di efficienza, sia stato deciso di tener conto che il costo per operazione, in caso di comparazione tra due aspiranti, avrebbe dovuto essere necessariamente piu' contenuto nel caso di maggiore concentrazione territoriale dei contribuenti; se tale criterio sia stato effettivamente poi utilizzato nella comparazione tra Gema e Gecap e a quali risultati abbia dato luogo tale comparazione; per quale motivo il successivo decreto di assegnazione della concessione alla Gema motivi tale decisione favorevole sulla base della presunta maggiore capacita' finanziaria di quest'ultima, essendo, quello della capacita' finanziaria, soltanto uno dei criteri di comparazione; se sia vero che nella seduta del 24 gennaio 1995 il consigliere dottor Mazzillo abbia espresso molti dubbi sui criteri che la commissione si accingeva a deliberare e quale seguito sia stato dato a tali osservazioni. Se sia vero, inoltre, che lo stesso consigliere dottor Mazzillo sia stato costretto nella successiva seduta del 27 gennaio 1995, a dover soltanto prendere atto dei provvedimenti dell'Amministrazione, senza potersi fare alcun convincimento sulla loro validita' e pertanto a dover astenersi dal voto; se sia vero che, nella seduta del 28 gennaio 1995, il consigliere dottor Mazzillo abbia informato la commissione circa una relazione inviata al Ministro pro tempore dal Secit contenente informazioni dai concessionari istanti. Se tale relazione sia stata inviata anche al direttore del dipartimento delle entrate e se dei contenuti di quest'ultima sia stato tenuto conto per l'assegnazioni delle concessioni; se sia vero che nella seduta della commissione consultiva del 28 gennaio 1995 la Gecap sia stata ritenuta dalla stessa commissione piu' efficiente della Gema, pur ribadendo la necessita' di controllarne la situazione finanziaria in ordine ad una verifica ispettiva incompleta e ancora parziale nel frattempo allegata da parte della direzione centrale; se analoga verifica ispettiva sia stata compiuta nei confronti della Gema e a quali risultati essa abbia condotto; quali siano stati gli elementi tecnico-economici di valutazione comparatistica della solidita' finanziaria e, in specie, se sia stato utilizzato il normale criterio di valutazione del rapporto tra oneri finanziari e fatturato; se sia vero che nella seduta del 27 gennaio 1995 il membro della comissione dottor Tino abbia richiamato la commissione stessa sul fatto che esisteva anche a carico della Gema una verifica in corso, che avrebbe potuto fornire altre risultanze rispetto a quelle fino ad allora acquisite dalla commissione. Quale seguito sia stato dato a tale segnalazione e, in particolare, se l'assegnazione della concessione alla Gema sia stata effettuata dopo aver conosciuto le risultanze di tale verifica ispettiva; se sia vero che nella seduta del 27 gennaio 1995 il consigliere dottor Mazzillo avesse dichiarato che gli elementi per il confronto a disposizione della commissione apparivano disomogenei e risentivano di un diverso grado di approfondimento, rispetto ai due aspiranti, delle verifiche e analisi svolte. In qual conto si sia tenuta tale grave denuncia per l'adozione del parere; se sia vero che le medesime obiezioni sulla inequivocabile disparita' di trattamento siano state formulate anche dal professor Pollari nella stessa seduta e se sia vero che i consiglieri Mazzillo e Pollari abbiano dichiarato di non poter partecipare alla votazione, che si concluse con esito favorevole alla Gema, per i seguenti motivi: discutibile significativita' e comparabilita' di taluni dati e giudizi forniti dai verificatori; non intervenuta conclusione delle verifiche in corso nei confronti delle due societa' (mentre delle relative risultanze parziali si tenne conto soltanto a scapito delle Gecap); necessita' di apprezzare in modo piu' compiuto taluni indicazioni riferibili alla capacita' finanziaria della Gecap, in punto di disponibilita' espressa dal Banco di Napoli, ad assicurare la propria assistenza; valenza dell'istanza di condono prodotta ex articolo 12 del decreto-legge n. 6 del 23 gennaio 1993. quali esiti abbia avuto l'ispezione effettuata presso la Gema, che necessariamente avrebbe dovuto costituire il principale elemento di comparazione con l'esito ispettivo della Gecap, e che invece non pervenne mai alla commissione. Tale relazione, infatti, e' risultata poi sequestrata, come informa lo stesso Ministro delle finanze rispondendo ad altra interrogazione, dalla Guardia di finanza, nucleo di polizia tributaria di Napoli; per quale ragione invece sia stata reiterata l'ispezione presso la Gecap e quale esito abbia avuto l'ulteriore relazione supplettiva consegnata con note del 24 gennaio 1995 e del 14 febbraio 1995. Se sia vero che in quest'ultimo documento il capitale della Gecap venne ritenuto ottimale rispetto ai dati delle immobilizzazioni esposti in bilancio. Perche' tali relazioni supplettive non siano state tenute in debito conto antecedentemente alle sedute del 23 e del 27 febbraio 1995, in quanto risulta che esse siano state rimesse per le relative valutazioni ben 13 e 30 giorni prima della seduta stessa. Se sia vero, per contro, che la commissione abbia anche positivamente valutato, in data 23 e 27 febbraio 1995, in merito alla capacita' finanziaria delle societa' richiedenti, l'informazione fornita dalla direzione competente, secondo la quale il gruppo Cariplo e altra non nominata banca di importanza nazionale avrebbero avuto in corso di definizione gli atti necessari a perfezionare l'ingresso nel capitale della Gema; che peso abbia avuto tale informazione manifestamente priva di fondamento (a tutt'oggi, trascorso piu' di un anno, nessuna banca risulta essere entrata nel capitale della Gema) nella decisione della commissione consultiva; se il Ministro pro tempore abbia tenuto conto, all'atto della firma del decreto di concessione, dei gravissimi arbitri e omissioni denunciati da parte di alcuni membri della commissione, e quali provvedimenti abbia adottato in relazione a tutte le circostanze segnalate nei confronti degli autori di tali gravi irregolarita'. In particolare, se abbia provveduto ad informare, su tutti gli eventi intervenuti, la procura della Repubblica competente per territorio. (4-01057)

 
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