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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02125 presentata da FABRIS MAURO (POPOLARI-UDEUR) in data 16/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02125 presentata da MAURO FABRIS martedì 16 gennaio 2007 nella seduta n.092 FABRIS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 garantiva, nel passaggio dagli Enti locali allo Stato dei lavoratori ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) e ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), la conservazione giuridica ed economica dell'anzianità maturata nell'Ente locale di provenienza; il 20 luglio 2000 i sindacati maggiormente rappresentativi siglarono un accordo che di fatto comportò per i suddetti lavoratori una pesante decurtazione dell'anzianità di servizio e della retribuzione; alcune sentenze della Corte di Cassazione (15 marzo 2005 e 25 gennaio 2005) hanno chiarito che l'accordo sindacale di cui sopra è privo di natura normativa e che ai lavoratori devono essere applicati tutti i trattamenti economici e normativi stabiliti dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) comparto scuola; in buona sostanza, con l'articolo 1, comma 218 della legge finanziaria 2006 è stato riprodotto il testo dell'accordo sindacale con l'intento di bloccare la retribuzione dei lavoratori che non avevano ancora fatto in tempo a concludere la causa di lavoro; ciò costituisce uno stravolgimento dell'impianto originario dell'articolo 8 della legge del 1999, in quanto mira a disconoscere i diritti dei lavoratori e a cancellare tutti i procedimenti pendenti; la Corte di Cassazione ha riconosciuto a molti lavoratori il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato, mentre tanti altri, pur trovandosi nella stessa situazione giuridica ma con un procedimento giudiziario ancora pendente, non hanno ancora visto riconosciuto tale diritto -: quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, alla luce di quanto descritto nella presente interrogazione, al fine di ripristinare il diritto al riconoscimento del servizio prestato e adottare i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra i lavoratori, in applicazione di quanto originariamente previsto all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124.(4-02125)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 29 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 160 All'Interrogazione 4-02125
presentata da FABRIS Risposta. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo in esame, con la quale l'interrogante chiede provvedimenti per il riconoscimento del servizio pregresso maturato dal personale dipendente dagli Enti locali, già in servizio nelle scuole ed istituti statali, e transitato allo Stato nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999, al fine di evitare situazioni di disparità tra i lavoratori. Si premette che è ben nota la complessa questione che concerne l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, attualmente all'esame della Corte Costituzionale. L'articolo 8 della suddetta legge ha posto a carico dello Stato il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) degli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed ha conseguentemente disposto il trasferimento nei ruoli del personale Ata statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in Vigore della legge n. 124, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'Associazione nazionale comuni d'Italia, l'Unione comuni comunità enti montani e l'Unione province d'Italia. In particolare, la legge ha stabilito che al personale Ata proveniente dagli enti locali è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. La stessa legge ha tuttavia previsto che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procede alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. In pratica, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale. Per l'attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo che, come previsto dalla legge, è stato poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Con tale decreto sono stati definiti i criteri d'inquadramento del personale interessato. In particolare, il decreto ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in parola dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto, come già detto, la legge 124 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione del citato articolo 8. Per una più completa conoscenza di questa complessa vicenda, è anche opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale - basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti - nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore. Quindi, diversamente dal personale del comparto «Scuola», per il personale degli enti locali - come avviene per la generalità degli altri dipendenti pubblici - l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio, che si aggiunge alle altre voci. Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge n. 124 è stata applicata dall'Amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento - che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio - ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale. In molti casi il personale interessato ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall'Amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta all'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, in base alla quale al personale in argomento va riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza. Ne è derivato un diffuso contenzioso che in alcuni casi si è concluso, come peraltro già rilevato dall'interrogante, in Corte di cassazione con la soccombenza dell'Amministrazione. Ma vi sono anche casi di giudici che, in consapevole contrasto con la Cassazione, hanno espresso un diverso giudizio, condividendo la tesi dell'Amministrazione, in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'Accordo del 20 luglio 2000, della valenza quale fonte normativa ditale accordo e dell'assoluta assenza, nella legge n. 124 del 1999, della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in parola. In presenza di questa situazione, è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che, all'articolo 1, comma 218, reca l'interpretazione autentica della norma controversa. Si conviene con l'interrogante circa la situazione di disomogeneità che la vicenda ha determinato nell'ambito del personale interessato e si assicura che il Ministero sta seguendo con grande attenzione questa complessa vicenda anche ricercando d'intesa con il Ministero dell'economia soluzioni che consentano parità di trattamento e compatibilità finanziaria, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.