Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00610 presentata da GIANNONE VERONICA (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 13/01/2020

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00610 presentato da GIANNONE Veronica testo presentato Lunedì 13 gennaio 2020 modificato Venerdì 17 gennaio 2020, seduta n. 290 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia , per sapere – premesso che: in Italia la legge n.54 del 2006, che ha istituito l'affido condiviso, afferma, a ragione, il «diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori». Il concetto di bigenitorialità è stato elaborato e promosso successivamente, da giuristi e associazioni, nei media, nei tribunali e infine nel Parlamento; la Corte costituzionale, in diverse sentenze, ha individuato come prioritaria, da parte del giudice, l'opzione dell'affido condiviso, dovendosi motivare la sua contrarietà all'interesse dei minori nel caso di una diversa scelta. La bigenitorialità è, infatti, innanzitutto l'oggetto di un diritto dei figli minori e non è stata negata neppure dalla normativa previgente. Si rammenta quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge n.898 del 1970, laddove è riaffermata la permanenza dei doveri genitoriali persino «nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori»; l'articolo 155 del codice civile novellato ribadisce e rafforza tale diritto dei minori, estendendolo anche alle relazioni con altri familiari, essendo prevista la conservazione di «rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»; dunque, mentre genitori e parenti appaiono titolari di un interesse rafforzato e tutelato, il suo esercizio non può essere considerato come la soddisfazione di un mero intento egoistico, bensì quale concreta attuazione del corrispondente diritto del minore; fondamentale per chi deve decidere è una seria analisi delle dinamiche familiari antecedenti il momento della separazione o del divorzio, avvalendosi, ove necessario, di consulenze tecniche, nella quali però è sempre più frequente il riferimento alla sindrome da «alienazione parentale»; l'alienazione parentale, chiamata in origine pas, è oggetto di dibattito in ambito scientifico e giuridico fin dal momento della sua proposizione nel 1985. Essa non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica; l'Istituto superiore di sanità e la comunità scientifica internazionale non ritengono che l'alienazione parentale abbia rilevanza clinica tale da poter essere considerata una patologia inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici; anche i centri antiviolenza si sono espressi criticamente in merito. L'Associazione nazionale delle donne in rete contro la violenza ha affermato che, nelle situazioni di maltrattamento, la diagnosi di alienazione parentale comporterebbe il rischio di ulteriori vittimizzazioni e maltrattamenti di donne e bambini. Inoltre, viene affermato che nelle più rilevanti classificazioni internazionali, prima di tutto quella contenuta nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm), l'alienazione parentale manca di un riconoscimento formale; sull'argomento la Corte di cassazione sostanzialmente ha ritenuto l'alienazione parentale priva di fondamento scientifico e nel 2019 la stessa Corte ha escluso la rilevanza processuale di tale sindrome nel senso della sua idoneità a giustificare l'allontanamento del minore senza ulteriore verifiche; purtroppo nei tribunali si registrano da anni vicende legate a questo fenomeno che coinvolge i genitori del minore, ma incide sulla salute e sulla vita dei minori stessi; come riportato da diversi articoli di stampa nel napoletano, una donna separata e mamma di tre figli, di professione commercialista, viene allontanata improvvisamente dai suoi bambini piccoli. Un'ordinanza del giudice del tribunale di Torre Annunziata ha infatti disposto «il cambio di domicilio» per i tre bambini collocandoli presso l'abitazione del padre, in un altro comune e con gravi conseguenze anche per le abitudini quotidiane dei piccoli; la causa di questo sconvolgimento è il pieno accoglimento da parte del giudice di una consulenza tecnica di ufficio del marzo 2018, chiesta dopo la separazione della donna dal padre dei suoi figli, che riferisce di «una triangolazione dei figli nel conflitto tra i genitori che può indurre un rischio di alienazione parentale», quindi non si parla di alienazione, ma solo di un ipotetico rischio. Aggiungendo che «l'alienazione, sindrome che coinvolge il sistema familiare, si costruisce con il tempo ed è caratterizzata dal cattivo funzionamento di un genitore». Ordinanza che rompe i precari equilibri dei due ex coniugi, così come confermato anche dai servizi sociali coinvolti nella vicenda; nella consulenza tecnica di ufficio si legge anche che «non si intende dire che la signora non sia una buona madre», tuttavia è stato reputato urgente e necessario «un allontanamento immediato dei bambini» che sono stati infatti domiciliati presso il padre, il quale li ha portati a vivere in un'altra casa, con la nuova compagna e i figli di lei. L'ordinanza ha stabilito, altresì, che i minori potessero vedere la mamma «solo dopo un mese di allontanamento totale e per una volta a settimana fintanto che i rapporti tra i genitori non fossero maturati», disponendo per la donna anche «l'obbligo di corrispondere all'ex marito l'importo di 200 euro per ogni figlio»; questa mamma oggi si ritrova nella singolare situazione di avere intatta la responsabilità genitoriale, ma di non poter vedere i suoi figli se non una volta a settimana e senza libertà; ci si chiede in che modo sia stato vagliato e tutelato l'interesse primario dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, come previsto dalla legge; la risposta a questi interrogativi appartiene all'imprescindibile dovere del giudice, chiamato ad adottare provvedimenti, svincolati dalla comoda applicazione di astratti principi, il più possibile ancorati al mondo reale ed alla complessità degli interessi in gioco –: se intenda adottare iniziative normative affinché sia escluso il riconoscimento dell'alienazione parentale che, come spiegato in premessa, è priva di validità ed affidabilità scientifica, è oggetto di critica sia dal punto di vista legale che clinico e compromette la salute psichica ed emotiva del minore e la sua crescita; se intenda adottare iniziative per garantire l'applicazione del principio dell'affido condiviso sancito dalla legge n.54 del 2006 come l'oggetto di un diritto dei figli minori, volto a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori»; se intenda adottare le iniziative di competenza per la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, della Convenzione di New York e della Convenzione di Strasburgo; se, nel caso esposto in premessa, non ritenga opportuno promuovere un'iniziativa ispettiva in relazione al procedimento che ha comportato l'allontanamento improvviso dei minori dalla madre e dal contesto familiare a giudizio degli interpellanti senza la sussistenza di motivazioni previste dalla legge. (2-00610) « Giannone , Boldrini , Benedetti , Muroni , Cunial , Ascari , Sarli , Papiro , Bruno Bossio , Frate , Sportiello , D'Arrando , Serracchiani , Casa , Deiana , Carnevali , Di Giorgi , Giordano , Schirò , Gribaudo , Madia , Rotta , Martinciglio , Pezzopane , Baldini , Ciampi , Bonomo , Vitiello , Vizzini , Ehm ».