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Portale storico della Camera dei deputati

18 febbraio 1971: Approvazione del nuovo Regolamento della Camera dei deputati - IX Legislatura

Nella IX legislatura il testo del Regolamento approvato nel 1971, già modificato nella VII e nell'VIII legislatura, viene modificato agli articoli e nelle date di seguito indicati.
      • All'inizio della IX legislatura, la Camera procede all'introduzione nel proprio ordinamento della "sessione di bilancio", resa necessaria dalla profonda modifica del quadro degli strumenti legislativi di governo della finanza pubblica, operata dalla Legge 5 agosto 1978, n. 468, avente valore di legge fondamentale per la disciplina del bilancio e della contabilità dello Stato.

        Come si legge nella Relazione alla proposta di modificazione Doc. II, n. 7, la Camera interviene a modificare l'organizzazione dei lavori parlamentari e le procedure di esame e di approvazione della legge finanziaria, del bilancio e degli altri strumenti di politica economica, con l'obiettivo di:
        garantire l'adozione tempestiva di tali strumenti, entro il termine di scadenza dell'esercizio finanziario annuale;
        consentire al Parlamento un esame analitico ed approfondito degli indirizzi generali di politica economica e finanziaria e degli strumenti di attuazione della manovra annuale di bilancio, proposti dal Governo;
        attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze sociali sul dibattito e sulle scelte che il Parlamento adotta in materia di finanza pubblica e di governo dell'economia.

        Le nuove norme regolamentari tendono a disciplinare in modo rigoroso la sessione annuale di bilancio, sulla base di termini che permettano l'approvazione delle leggi finanziaria e di bilancio entro il 31 dicembre di ciascun anno, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio.

        Le modificazioni proposte fissano la durata della sessione in 45 giorni ed introducono per la prima volta il sistema del "contingentamento dei tempi", che attribuisce alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, e in mancanza di accordo, al Presidente della Camera, il potere di organizzare la discussione in Assemblea, anche mediante una equilibrata ripartizione dei tempi da riservare a ciascun Gruppo per gli interventi, per l'illustrazione degli emendamenti, e per le dichiarazioni di voto.

        Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la coerenza delle decisioni di politica economica, durante la sessione di bilancio è previsto il blocco delle iniziative legislative di spesa: il Parlamento non può deliberare su altri disegni di legge, fatta eccezione per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per quelli legati all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari (art. 119). Per quanto attiene l'esame in Commissione, si stabilisce, da un lato, una chiara separazione di competenze tra la Commissione Bilancio e le Commissioni di merito nella fase di presentazione, esame, approvazione e reiezione di emendamenti, e dall'altro, un rafforzamento del ruolo della Commissione Bilancio nell'elaborazione dei provvedimenti (art. 120). Un'ulteriore semplificazione e accelerazione del procedimento deriva dalla attribuzione ai presidenti delle Commissioni permanenti del potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità degli emendamenti che concernono materie o argomenti estranei all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, il cui contenuto è da ritenersi tipico e vincolato, ai sensi dell'art. 81 Cost. e delle disposizioni della legge n. 468 del 1978. Spetterà al Presidente della Camera, ove sorga controversia in Commissione, la decisione sulla valutazione di ammissibilità di emendamenti (art. 121). Le nuove norme regolamentari, infine, prevedono che al termine della discussione sulle linee generali, l'Assemblea proceda all'esame degli articoli e alle votazioni finali, dapprima del disegno di legge finanziaria, e successivamente del disegno di legge di bilancio, nel testo modificato da apposita nota di variazione (art. 123).

        La proposta di modificazione contenuta nel Doc. II, n. 7, è presentata dalla Giunta per il Regolamento il 27 settembre 1983 ed è discussa dall'Assemblea il 28 settembre 1983 congiuntamente alle proposte di modifica doc. II nn.8 e 9. Il 29 settembre 1983 si procede alla discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, considerate come proposte autonome non riassumibili in princìpi. In questo caso cioè non si votano principi emendativi che ove approvati imporrebbero la riformulazione del testo da parte della Giunta, ma puntuali proposte emendative per ciascun articolo, respinte le quali si passa alla votazione a scrutinio segreto, di volta in volta, del testo modificato degli artt. 119, 120, 121, riformulato dalla Giunta e dell'articolo 123 e della modifica all'articolo 49, nel testo originariamente proposto dalla Giunta, che risultano quindi approvati specificamente dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, senza procedere alla fine alla votazione complessiva della proposta di modifica, come di norma avviene quando non si proceda alla votazione dei singoli articoli modificati o delle singole modifiche. Le modificazioni così deliberate sono pubblicate nella G.U. n. 270 del 1° ottobre 1983.

        Gli articoli 120, 121, e 123 saranno modificati, da ultimo, il 28 giugno 1989 (vedi scheda), mentre l'articolo 119 sarà successivamente modificato il 20 luglio 1999 (vedi scheda). Vedi testo a fronte delle successive versioni degli articoli: Articolo 119; Articolo 120; Articolo 121; Articolo 123; Articolo 149 .

        • Parere della Giunta per il Regolamento del 12 dicembre 1989
          Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera (1979-1992) sub Bilancio dello Stato e legge finanziaria
      • Nella IX legislatura la Camera introduce una serie di innovazioni sui temi del contingentamento dei tempi della discussione, della tempestività e certezza delle decisioni nel procedimento legislativo, proseguendo l'opera di riforma già avviata nella VIII legislatura, volta a conferire maggiore snellezza alle procedure, ed a razionalizzare l'attività parlamentare.

        Un primo pacchetto di modifiche viene presentato nel 1983, con la proposta di modificazione, di cui al Doc. II, n. 9. Con tale proposta la Giunta per il Regolamento "prende in considerazione una serie di disposizioni che disciplinano l'esercizio di poteri ordinatori del procedimento e più precisamente di quei poteri cui si ricollegano effetti procedurali o in modo automatico o mediante votazioni qualificate", proponendo la revisione di numerosi articoli del Regolamento (16, 27, 44, 46, 51, 83, 86, 92, 96, 96-bis, 114).
        L'intendimento è quello di affrontare due aspetti problematici delle norme regolamentari approvate nel 1971 evidenziatisi nel corso dell'esperienza applicativa e riguardanti, rispettivamente, l'adeguatezza dei quorum previsti per l'esercizio dei summenzionati poteri ordinatori e al contempo la verifica del significato della legittimazione ad esercitare i medesimi poteri riconosciuta dal Regolamento del 1971 in capo ai Presidenti dei gruppi. Quanto al primo aspetto la Giunta constata dunque la non congruità dei quorum già previsti dal Regolamento, che nella maggior parte dei casi riprendevano disposizioni regolamentari riferite ad epoche storiche precedenti, quando il numero di componenti l'Assemblea era inferiore, assumendo dunque un peso diverso da quello rivestito nella composizione repubblicana della Camera. Quanto all'aspetto della corrispondente legittimazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari ad esercitare i poteri procedurali riservati a determinati quorum di deputati, senza mettere in discussione la scelta operata dal Regolamento del 1971 di dar vita ad "una Camera organizzata per Gruppi e dai Gruppi", e senza voler operare una discriminazione tra Gruppi, alla Giunta pare comunque "opportuno e corretto" prevedere che quanto all'esercizio di poteri spiccatamente procedurali la legittimazione dei presidenti dei Gruppi (o dei rappresentanti dei Gruppi in commissione) operi soltanto sul presupposto di una almeno pari consistenza numerica del o dei Gruppi a nome dei quali la richiesta venga avanzata.

        Nello specifico la riforma interviene dunque sul meccanismo del trasferimento dei progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa, sui poteri riconosciuti ai presidenti di Gruppo, subordinandoli ad una determinata consistenza numerica e sulla congruità dei quorum di deputati per l'esercizio di poteri ordinatori del procedimento.
        Quanto ai quorum si prevede in particolare l'innalzamento:
        da dieci a venti deputati, per la votazione nominale o a scrutinio segreto di una modifica regolamentare, per l'ampliamento della discussione sulle linee generali, per la presentazione di nuovi emendamenti, a progetti di legge o a mozioni, anche un'ora prima della seduta, e per la richiesta di verifica del numero legale in Assemblea, e per la chiusura della discussione (anche in Commissione il quorum viene elevato);
        da quindici a venti deputati per la richiesta di votazione per appello nominale;
        da venti a trenta deputati per la richiesta di voto a scrutinio segreto e per la richiesta di discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

        Si tratta di poteri che possono essere esercitati anche da presidenti di Gruppi di almeno pari consistenza numerica; l'unica eccezione a tale regola continua ad essere l'abilitazione alla richiesta di verifica del numero legale riservata esclusivamente ad un determinato quorum di deputati, che viene anche in questo caso elevato.
        Per quanto riguarda l'attivazione del trasferimento alla sede legislativa di un progetto di legge, si affianca all'ipotesi di unanime consenso dei rappresentanti dei Gruppi, anche quella in cui il consenso in Commissione sia espresso da almeno quattro quinti dei componenti la Commissione; ciò al fine di evitare che in capo ad un solo Gruppo in Commissione si costituisca una sorta di potere di veto e ferme restando, ovviamente, le garanzie previste dall'articolo 72 della Costituzione.

        La proposta di modificazione contenuta nel Doc. II, n. 9, viene presentata dalla Giunta per il Regolamento il 27 settembre 1983 ed è discussa dall'Assemblea il 28 (congiuntamente alle proposte doc nn. 7 e 8) ed il 29 settembre 1983. Nella seduta conclusiva, al termine della discussione sul complesso delle proposte di modifica presentate, l'Assemblea pone in votazione i tre principi riassuntivi enucleati dalla Giunta e la proposta autonoma Rodotà n. 3, che vengono tutti respinti. La proposta di modificazione del Regolamento nel testo predisposto dalla Giunta sarà approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, mediante votazione per parti separate, votazione per parti separate resasi necessaria in relazione alla presentazione di due proposte emendative interamente soppressive di alcune parti del testo della Giunta. Il voto su queste proposte si esprime quindi con la votazione per parti separate della proposta della Giunta corrispondente al contenuto delle due proposte emendative e con la votazione della terza parte residua, votazioni che riguardano, rispettivamente, le modifiche agli artt. 16,83,86,114 (379 voti favorevoli, 33 contrari); all'art. 96-bis (373 voti favorevoli, 41 contrari) e agli artt. 27,44,46,51, 92, 96 (370 voti favorevoli, 42 contrari).

        Le modificazioni così deliberate sono pubblicate nella G.U. n. 270 del 1° ottobre 1983.

        Successivamente i diversi articoli, ad eccezione degli articoli 46 e 114, saranno, anche più volte, modificati: vedi testo a fronte delle successive versioni degli articoli: Articolo 16; Articolo 27; Articolo 44; Articolo 46; Articolo 51; Articolo 83; Articolo 86; Articolo 92; Articolo 96; Articolo 96-bis; Articolo 114.
      • Nel 1983 la Camera introduce nel proprio Regolamento il cosiddetto question time, o interrogazione a risposta immediata, la cui disciplina è contenuta nell'articolo aggiuntivo 135-bis.

        Con la proposta di modifica al Regolamento Doc. II n. 8, presentata il 27 settembre 1983, all'inizio della IX legislatura la Giunta per il Regolamento, sulla scorta di istituti e procedure presenti in altri Parlamenti europei a cominciare da quello inglese, propone l'adozione di uno strumento finalizzato a rivitalizzare la funzione di controllo parlamentare, e in particolare il sindacato ispettivo, riconducendo tempestivamente all'interno del Parlamento il confronto con il Governo sui temi di maggiore attualità ed eliminando i difetti più evidenti del sistema del sindacato ispettivo, cioè la tardività delle risposte, l'eccessiva lunghezza dei dibattiti e la burocratizzazione dell'istituto. Il question time si aggiunge agli strumenti tradizionali già disciplinati nei capi XXIX e XXX del Regolamento, creando una ulteriore possibilità di contatto tra il Governo e i deputati.
        La proposta di modificazione della Giunta è discussa in Assemblea nella seduta del 28 settembre 1983, congiuntamente con le proposte di modificazione Doc. II, n. 7 e Doc. II, n. 9. Dopo un rinvio della discussione deciso il 29 settembre per consentire al Governo, che lo aveva richiesto, di esprimere la propria opinione in sede di Giunta per il Regolamento, l'Assemblea conclude i propri lavori sul Doc. II, n. 8 nella seduta del 12 ottobre 1983, in cui vengono respinte le proposte di modifica avanzate ed è approvato a maggioranza assoluta dei componenti (390 favorevoli, 36 contrari), all'esito di una votazione segreta, il nuovo testo dell'art. 135-bis riformulato dalla Giunta nella riunione del 5 ottobre 1983, alla presenza anche del Ministro per i rapporti con il Parlamento. Il testo della modificazione è pubblicato nella G.U. n. 284 del 15 ottobre 1983.
        La nuova procedura ispettiva prevede, all'inizio della seduta pomeridiana di ogni mercoledì, in un'ora, lo svolgimento, con la partecipazione del Presidente del Consiglio o di un Ministro, fino a sei interrogazioni presentate dai diversi Gruppi e vertenti su materie preliminarmente individuate dal Presidente, sentiti i Gruppi parlamentari e d'intesa con il Governo. Gli elementi di novità della procedura sono rappresentati dalla semplicità che il quesito formulato nell'interrogazione deve presentare, unita alla brevità della risposta e della replica, i cui tempi sono rigidamente previsti e nell'attribuzione di incisivi poteri al Presidente nelle varie fasi di essa. Infatti, il Presidente della Camera, oltre ai poteri relativi alla scelta delle materie sulle quali devono vertere le interrogazioni, sceglie le interrogazioni da svolgere secondo i criteri stabiliti dalla norma, nonché cinque deputati cui è consentito di rivolgere al Governo la richiesta di ulteriori precisazioni, ed infine dispone la trasmissione televisiva diretta quando per la risposta interviene il Presidente del Consiglio o quando lo richieda l'importanza degli argomenti trattati.

        All'esito di una non soddisfacente resa della procedura in questione, che si rivelerà in sede applicativa piuttosto farraginosa, l'articolo sarà successivamente modificato il 24 settembre 1997.

        Vedi testo a fronte delle successive versioni degli articoli: Articolo 135-bis

        • Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera (1979-1992) sub Interpellanze, interrogazioni e mozioni, 11 febbraio 1985
      • Tra le modifiche regolamentari più significative approvate nella IX legislatura spicca senza dubbio quella relativa all'art. 115 riguardante la c.d. mozione di sfiducia individuale, diretta cioè a provocare le dimissioni di un singolo Ministro.
        Il 5 novembre 1985 la Giunta per il Regolamento, al termine di un lavoro istruttorio che l'aveva impegnata sul punto a partire dal 18 ottobre 1984, presenta una proposta di modificazione dell'art. 115 ( Doc. II, n. 18) con cui si propone l'introduzione di siffatto strumento, con l'estensione ad esso del regime procedurale proprio della mozione di sfiducia al Governo. Come si legge nella Relazione della Giunta, la previsione di una disciplina espressa delle mozioni che pongono il problema della permanenza in carica di un ministro si fonda sulla necessità di dare trasparenza ai rapporti tra Governo e Parlamento onde "garantire una maggiore stabilità dell'Esecutivo e rafforzare gli stessi poteri di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, nonché per far valere sul piano politico responsabilità di tipo morale-penale o tecnico-efficientistico senza mettere in gioco la sopravvivenza dell'intera compagine governativa."

        In sede di Giunta si manifesta un contrasto di opinioni tra i sostenitori dell'istituto della sfiducia individuale a singoli ministri e coloro che, pur ritenendo ammissibile - conformemente alla prassi - strumenti di critica e di censura nei confronti di questi, anche nella forma della mozione, non ritengono accettabile, invece, la proponibilità di mozioni comportanti una vera e propria richiesta di dimissioni di un singolo Ministro o comunque tali da sollevare il problema della sua permanenza al Governo. Lo stesso relatore Gitti, nella relazione introduttiva al Doc. II n. 18, afferma di ritenere non completamente persuasivi gli argomenti addotti a sostegno dell'ammissibilità delle mozioni di sfiducia individuali in quanto "se il comportamento o l'atto del singolo Ministro è rilevante politicamente, non può non essere valutato in stretta connessione con la politica generale del Governo di cui fa parte. Se invece è in questione la dignità morale della persona, magari per atti di un precedente governo o addirittura privati, è assai dubbio che sia legittimo utilizzare strumenti che sanzionano una responsabilità politica di tipo istituzionale per far valere giudizi su comportamenti che dovrebbero invece implicare soltanto una responsabilità politica a livello diffuso". Il relatore ricorda peraltro come in sede di Giunta si fosse convenuto circa la scarsa produttività di un confronto centrato sulla disciplina costituzionale del rapporto di fiducia, scegliendo una soluzione in grado di operare invece sul piano strettamente procedurale, lasciando impregiudicata la questione di principio.

        Il nuovo testo dell'art. 115, cui vengono aggiunti due nuovi commi, non menziona espressamente la mozione di sfiducia individuale, ma si limita a stabilire che la stessa disciplina prevista per le mozioni di fiducia e di sfiducia si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro. Inoltre, si attribuisce al Presidente della Camera un margine di apprezzamento circa la reale portata del dispositivo della mozione in modo da evitare improprie applicazioni del regime tipico della mozione di sfiducia.

        La diversità di opinioni sul nuovo istituto si manifesta anche in occasione del dibattito parlamentare in Assemblea, che si svolge nelle sedute del 28, 29, 30 aprile 1986 - congiuntamente ad altre proposte di modifica regolamentare (doc. II, nn. 19, 21 e 22) - e si conclude nella seduta del 7 maggio con l'approvazione della originaria proposta della Giunta, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera, previa reiezione dei principi modificativi individuati dalla Giunta, la quale peraltro in questa fase aveva all'unanimità deciso di acquisire il parere del Governo, con l'intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento, e dei Gruppi non rappresentati nella Giunta medesima. La modifica deliberata è pubblicata nella G.U. n. 178 del 2 agosto 1986.

        Vedi testo a fronte delle successive versioni degli articoli: Articolo 115

        • Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera (1979-1992) sub Mozioni di sfiducia ad un singolo ministro, 18 ottobre 1984
      • Per assicurare la speditezza del'iter legislativo ed un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari, nella IX legislatura, dopo quello approvato nel settembre 1983, la Camera approva un secondo pacchetto di riforme riguardanti la discussione parlamentare dei progetti di legge.
        Le modifiche si inseriscono nel solco dell'opera di riforma del Regolamento del 1971, avviata nel novembre 1981 e proseguita nel settembre 1982 e nel settembre-ottobre 1983, e che tende ad una maggiore concentrazione dell'intero processo legislativo.
        La linea di riforma perseguita è stata, infatti, essenzialmente volta a conferire maggiore snellezza, razionalità e rapidità al procedimento legislativo, soprattutto per quanto riguarda la fase dell'esame in Assemblea, mediante un processo diretto a ristrutturare l'iter legislativo "secondo principi e criteri atti a favorire il confronto serrato tra le diverse posizioni politiche e a considerare il fattore tempo come un dato essenziale per la programmazione dei lavori parlamentari"(doc. II n. 19).

        Le proposte di modificazione contenute nel Doc. II, n. 19 procedono, da un lato, alla definizione di limiti di tempo e, dall'altro, a conferire ordine e razionalità alle varie discussioni.
        Alcune modifiche incidono su un primo gruppo di disposizioni contenute nel Capo VIII del Regolamento (Della discussione), discplinando le iscrizioni a parlare e introducendo un'ulteriore riduzione dei limiti di tempo per gli interventi nel dibattito. Le modalità di iscrizione a parlare nelle discussioni (art. 36) vengono, infatti, aggiornate in modo da consentire una tempestiva valutazione della consistenza delle iscrizioni; i limiti di tempo degli interventi (art. 39) sono ulteriormente ridotti a 30 minuti e si introduce una nuova disciplina delle deroghe, finalizzate all'importanza dell'argomento trattato, che rimette al Presidente della Camera le valutazioni circa la possibilità di aumentare i tempi di durata degli interventi; analoghi principi sono estesi ai limiti di tempo per gli interventi sulle questioni incidentali (artt. 40,41, 44 e 45).

        Un secondo gruppo di proposte, invece, ristruttura le varie fasi di esame dei progetti di legge, con l'obiettivo di "meglio organizzare momenti importanti del processo legislativo".
        L'aggiornamento delle norme contenute nel Capo XVII del Regolamento (Dell'esame in Assemblea), nonché delle norme di coordinamento con l'attività delle Commissioni permanenti, incide innanzitutto sulle modalità di svolgimento della discussione sulle linee generali, che vengono ridotte a due, una semplificata ed un'altra allargata (art. 83), che sarà quella nella prassi assolutamente prevalente.
        Si interviene inoltre sulla discussione degli articoli e sull'illustrazione dei singoli emendamenti, nell'ambito della quale i tempi di intervento vengono ricalibrati (art 85). Viene introdotta una disciplina più puntuale delle modalità di presentazione degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, oltre ad una generale anticipazione dei tempi (art. 86, 94). Infine, viene modificato il regime dei pareri delle Commissioni (art. 73), il cui termine è ridotto da otto a tre giorni, e quello degli ordini del giorno (art. 88), spostati alla fase della discussione degli articoli, con votazione successiva all'approvazione dell'ultimo articolo.

        La discussione sulle linee generali in Assemblea del Doc. II, n. 19, presentato alla Presidenza della Camera il 15 novembre 1985, si svolge nelle sedute del 28, 29 e 30 aprile 1986, congiuntamente ai Doc. II, nn. 18, 21 e 22. La discussione sui principi emendativi e sulle proposte autonome inizia il 7 maggio, e dopo il rinvio del 20 maggio, prosegue nella seduta del 21 maggio, quando la Giunta per il Regolamento, accogliendo buona parte delle proposte emendative presentate, sottopone all'Aula un nuovo testo in un' ottica che, se da un lato, mira a " non ledere il diritto dei Gruppi e dei deputati di partecipare a pieno titolo al dibattito", dall'altro non intende "stravolgere il disegno originario tendente a rendere più snello il dibattito parlamentare". L'Assemblea procede alla votazione a scrutinio segreto dei principi emendativi, nelle parti non accolte nel nuovo testo della Giunta, mentre la votazione delle proposte autonome di modifica, malgrado le vivaci proteste dell'opposizione, viene rinviata dalla Presidenza ad altra seduta. Nella seduta conclusiva del 26 giugno 1986, respinte le proposte autonome di modifica, su richiesta del Gruppo radicale, la proposta di cui al Doc. II, n. 19, nel testo riformulato dalla Giunta per il Regolamento, viene votata per parti separate, con riferimento ai singoli articoli, previe rispettive dichiarazioni di voto, ed è approvata, nelle distinte parti, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

        Per consentire ai deputati di prendere conoscenza appropriata delle nuove norme, le modifiche afferenti a diversi articoli del Regolamento entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 1986.

        Vedi testo a fronte delle successive versioni degli articoli: Articolo 36; Articolo 39; Articolo 40; Articolo 41; Articolo 44; Articolo 45; Articolo 73; Articolo 83; Articolo 85; Articolo 86; Articolo 88; Articolo 94.
      • La disciplina della composizione dell'Ufficio di Presidenza viene modificata - per la prima volta - alla fine della IX legislatura.

        La formulazione originaria dell'articolo 5 era sempre stata intesa come volta a garantire la rappresentanza dei Gruppi costituiti in via ordinaria, ovvero i Gruppi che contano non meno di venti iscritti. Nella interpretazione consolidata dalla prassi, confermata dalla Giunta per il Regolamento l'11 gennaio 1977, l'obbligatoria presenza nell'Ufficio di Presidenza era riconosciuta soltanto ai Gruppi esistenti al momento della costituzione dell'Ufficio stesso, e non anche a quelli di minore consistenza, costituiti su autorizzazione presidenziale, alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 14.

        Con la proposta di modificazione del Regolamento, di cui al Doc. II, n. 22, presentata il 16 aprile 1986, la Camera affronta la questione, già emersa nella precedente legislatura, di garantire la massima rappresentatività dell'Ufficio di Presidenza, in quanto organo di alta amministrazione, dotato di poteri deliberativi e con competenze incisive sulla organizzazione interna e sul funzionamento della Camera. Secondo il relatore Bassanini, la modifica regolamentare contempera la necessità di potenziare la rappresentatività dell'Organo - garantita in ogni caso dalla necessaria rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti in via ordinaria e dall'osservanza del principio di proporzionalità - con l'esigenza di evitare un sovradimensionamento della presenza dei Gruppi minori e più in generale un'eccessiva frammentazione della rappresentanza.

        Il 21 gennaio 1987 la Camera approva la proposta di modificazione regolamentare di cui al Doc. II, n.22, che introduce una procedura di integrazione della composizione dell'Ufficio di Presidenza rimessa alla valutazione dell'organo stesso. In base al sistema delineato nei due commi aggiuntivi (4 e 5) all'articolo 5, l'Ufficio di Presidenza ha la potestà di disporre l'elezione aggiuntiva di ulteriori Segretari di presidenza, su richiesta dei Gruppi parlamentari con meno di 20 iscritti; la modifica stabilisce che il numero degli ulteriori Segretari non può, in ogni caso, essere superiore a tre (due, nel testo iniziale della Giunta poi modificato).

        Il Doc. II n. 22, congiuntamente alle proposte contenute nei Doc. II, nn. 18, 19 e 21, viene discusso dall'Assemblea nelle sedute del 28, 29 e 30 aprile 1986. Il 21 gennaio 1987, il nuovo testo della proposta, riformulato dalla Giunta, è sottoposto a votazione nominale mediante procedimento elettronico, in seguito al ritiro della richiesta di votazione a scrutinio segreto precedentemente presentata. La modificazione dell'art. 5 è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera e il testo della modifica è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1987.

        L'articolo 5 sarà oggetto di ulteriori modifiche nella X legislatura (16 luglio 1987) e nella XIII legislatura (14 luglio 1999). Vedi il testo a fronte delle successive versioni dell'articolo: Articolo 5

        • Parere della Giunta per il Regolamento del 27 aprile 1994
          Pareri della Giunta per il Regolamento del 21 febbraio 1995
          Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera (1979-1992) sub Ufficio di Presidenza della Camera
 
 
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