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Portale storico della Camera dei deputati

18 febbraio 1971: Approvazione del nuovo Regolamento della Camera dei deputati - X Legislatura

Nella X legislatura il testo del Regolamento approvato nel 1971, già modificato nella VII, nell'VIII e nella IX legislatura, viene modificato agli articoli e nelle date di seguito indicati.
      • All'inizio della X legislatura viene approvata la proposta di modifica, di cui al Doc. II n. 3, che sopprime il limite massimo di tre deputati, previsto dal Regolamento con la modifica approvata il 21 gennaio 1987, che possono integrare la composizione ordinaria dell'Ufficio di Presidenza.
        Nel testo originario del 1971 l'art. 5 stabiliva una composizione fissa dell'Ufficio di Presidenza: con la modifica sopra richiamata si era introdotta, invece, la possibilità che i Gruppi autorizzati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, potessero chiedere, ove non già rappresentati in seno all'Ufficio di Presidenza, di procedere all'elezione di ulteriori Segretari, nel limite massimo di tre.
        Al fine di permettere la partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari all'Ufficio di Presidenza, e "di conciliare, quanto alla composizione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, il principio della proporzione tra i Gruppi con quella della presenza di tutti i Gruppi in questo organismo", la proposta della Giunta eliminava quindi il suddetto limite massimo consentendo dunque l'aumento del numero dei deputati Segretari in rapporto al numero dei Gruppi presenti in Assemblea.

        La proposta di modificazione dell'articolo 5 viene licenziata dalla Giunta per il Regolamento e inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea il 16 luglio 1987, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, con una deliberazione dell'Assemblea approvata ai sensi dell'art. 27 a maggioranza dei tre quarti dei votanti. Al termine della discussione, previa reiezione dell'unico principio emendativo enucleato dalla Giunta, l'Assemblea approvò quindi la soppressione del secondo periodo del comma 5, con 355 voti favorevoli e 62 contrari.

        Il testo della modifica è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1987.

        L'articolo 5, la cui applicazione è stata oggetto di apposite riunioni della Giunta per il Regolamento, è stato ulteriormente modificato nella XIII legislatura (14 luglio 1999).
        Vedi il testo a fronte delle successive versioni dell'articolo: Articolo 5

        • Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera (1979-1992), sezione Ufficio di Presidenza della Camera
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 27 aprile 1994
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 21 febbraio 1995
      • Nella fase di avvio della X legislatura, la Camera approva una proposta di modifica al Regolamento concernente le competenze e la composizione delle Commissioni parlamentari (Doc. II, n. 4).
        La proposta viene licenziata dalla Giunta per il Regolamento, riprendendo il lavoro tecnico-istruttorio svolto nella precedente legislatura e che aveva portato alla presentazione, proprio sul finire della legislatura, di una proposta di modifica riguardante il sistema delle Commissioni (IX legislatura, Doc. II, n. 25), licenziata dalla Giunta proprio nell'ottica di favorirne la discussione da parte della nuova Camera; ciò, anche, nella consapevolezza del fatto che sarebbe stato assai opportuno che l'approvazione di una modifica regolamentare riguardante le Commissioni intervenisse, per evidenti ragioni organizzative, nella fase di avvio della nuova legislatura.

        Lo scopo della riforma è quello di privilegiare "il criterio della unificazione delle materie, per settori organici e integrati, ancorché trasversali rispetto alle competenze ministeriali", realizzando un equilibrio tra esigenze di specializzazione e necessità di evitare il prevalere di logiche settoriali che hanno effetti negativi sulla qualità della legislazione.

        Il numero delle Commissioni permanenti è ridotto da 14 a 13 e le competenze previste nell'articolo 22 del Regolamento vengono così redistribuite:

        alla I Commissione Affari costituzionali sono attribuite le competenze, prima devolute alla Commissione interni, in tema di Presidenza del Consiglio (salvo l'editoria), ordine pubblico e sicurezza, stato giuridico ed economico delle forze di polizia e dei dirigenti statali, affari del culto, ordinamento degli enti locali;
        alla Commissione Bilancio spettano le competenze in materia di politica monetaria e ordinamento del Tesoro, mentre, per gli aspetti relativi alla programmazione economica, la V Commissione conserva la competenze relative alla disciplina generale degli interventi da realizzare;
        in capo alla Commissione Cultura, scienze e istruzione viene accorpato l'insieme delle competenze concernenti le politiche scolastiche e formative, la politica culturale e delle comunicazioni;
        viene istituita una nuova Commissione per l'ambiente, il territorio ed i beni ambientali;
        la materia del pubblico impiego è scorporata dalle competenze della I Commissione ed attribuita alla Commissione Lavoro;
        nella Commissione Affari sociali e sanità vengono unificate una serie di competenze prima spettanti alle Commissioni Interni e Lavoro;
        le competenze in materia di politica industriale, del commercio e del turismo sono accorpate in capo alla Commissione per le attività produttive;

        La riforma prevede poi espressamente il potere del Presidente della Camera di specificare, generalmente con una circolare, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.
        Le innovazioni relative al numero e alle competenze delle Commissioni, infine, si accompagnano ad altre novità regolamentari relative alle Commissioni in tema di pareri, regime delle assegnazioni e degli emendamenti, procedimento in sede legislativa e redigente.
        In particolare al parere della Commissione Lavoro viene attribuito un rilievo analogo a quello riconosciuto ai pareri resi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio. Inoltre, per limitare il ricorso alle assegnazioni a Commissioni riunite si riconosce al Presidente della Camera il potere di equiparare al parere delle Commissioni sopra citate quello reso da altre Commissioni quando ci si trovi in presenza di un progetto di legge che, pur investendo in modo prevalente la competenza di una determinata Commissione, rechi disposizioni rilevanti anche in settori di competenza di altra Commissione permanente. L'effettiva espressione del parere delle Commissioni interpellate alla luce delle disposizioni sopra richiamate diventa condizione necessaria per dar corso alle richieste di trasferimento in sede legislativa e redigente.

        Nella seduta pomeridiana del 22 luglio 1987 l'Assembla dispone il rinvio della discussione della proposta di modificazione di cui al Doc. II n. 4, a seguito della presentazione di tre questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate con riferimento a quella parte della proposta della Giunta che, intervenendo sulla composizione delle Commissioni, stabiliva il principio che i Gruppi designassero nelle Commissioni non tutti i loro componenti, ma i sette ottavi e lasciando all'autonomia dei Gruppi l'individuazione di parlamentari da non destinare stabilmente ad alcuna Commissione. Questi ultimi avrebbero potuto sostituire i commissari del proprio Gruppo per singoli provvedimenti o i membri del Governo. La Giunta procedeva a riformulare la proposta di modifica dell'art. 19, ritirando la precedente e limitandosi - al fine di ovviare agli inconvenienti sulla difficoltà della presenza dei deputati in Commissione in relazione anche a plurime appartenenze di Commissioni - a prevedere una modifica al comma 4 al fine di consentire anche ai membri del Governo di sostituire colleghi di Gruppo nelle Commissioni per singole sedute. Si ricorda che la disciplina del comma 3 dell'art. 19 stabilisce che i deputati membri del Governo nelle loro Commissioni siano sostituiti da altri deputati del medesimo Gruppo appartenenti ad altra Commissione.
        Ritirate le pregiudiziali, la discussione sulle linee generali ha luogo nella seduta del 23 luglio 1987. Durante il dibattito piuttosto ampio vengono avanzate proposte emendative, finalizzate, tra le altre, all'unificazione delle Commissioni Affari esteri e Difesa, all'attribuzione ad altre Commissioni delle competenze della Commissione Agricoltura, ad un diverso accorpamento delle competenze in materia sociale e di impiego pubblico e privato e alla costituzione di una Commissione per la questione femminile. Nella votazione a scrutinio segreto tutti i princìpi emendativi enucleati dalla Giunta risultano respinti. Si passa quindi alla votazione separata, a maggioranza assoluta, sulle singole norme regolamentari oggetto di modifica.
        Il testo delle modifiche è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1987.
        Ai sensi del nuovo comma 1-bis della'rt. 22, introdotto dalla riforma, sono state quindi adottate una serie di circolari del Presidente della Camera specificative delle competenze delle Commissioni, ultima delle quali quella del 16 ottobre 1996, in relazione alla quale si sono avute ulteriori specificazioni (v. seduta della Giunta per il Regolamento del 4 luglio 2001).

        Vedi il testo a fronte delle successive versioni degli articoli del Regolamento: Articolo 19 ;Articolo 22 ; Articolo 73 ;Articolo 75 ; Articolo 92 ;Articolo 93 ;Articolo 94 ; Articolo 96.

        • Proposta della Giunta per il Regolamento della IX legislatura (Doc. II, n. 25)
          Parere della Giunta per il Regolamento del 2 dicembre 1987
          Competenze delle commissioni permanenti, in Circolari e disposizioni interpretative del regolamento emanate dal Presidente della Camera : (1979-1992) e Circolari e disposizioni interpretative del regolamento emanate dal Presidente della Camera : (1948-1978)link alla BPR (schede):
          Camera dei Deputati Circolari e disposizioni interpretative del regolamento emanate dal Presidente della Camera : (1979-1992) M 1994
          Camera dei Deputati Circolari e disposizioni interpretative del regolamento emanate dal Presidente della Camera : (1948-1978) M 1979
          Lettera circolare sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti (art. 22, comma 1-bis) del 16 ottobre 1996
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 4 luglio 2001
      • La modifica all'art. 49 del Regolamento, in materia di regime delle votazioni, approvata il 13 ottobre 1988 ha costituito senza dubbio un esempio di come nel nostro sistema istituzionale una modifica di un Regolamento parlamentare (quantitativamente, peraltro, assai circoscritta) abbia potuto rappresentare un passaggio politico-istituzionale di cruciale importanza.
        Con la riforma del 1988, approvata al termine di un dibattito che aveva impegnato le forze politiche sia nelle aule parlamentari che fuori, venne a mutare profondamente la disciplina delle votazioni alla Camera, storicamente imperniata sul favor per il voto segreto.
        Il testo del Regolamento del 1971 aveva, infatti, previsto che le votazioni potessero aver luogo indifferentemente a scrutinio palese o segreto e che in caso di concorso di diverse richieste prevalesse lo scrutinio segreto. A completamento di tale disciplina vi era poi l'art. 91 del Regolamento che prevedeva lo scrutinio segreto come obbligatorio nella votazione finale dei progetti di legge, modalità di votazione prevista dall'art. 63 dello Statuto albertino, e che, dopo la Costituzione del 1948 che pure non l'aveva riproposta, era stata comunque mantenuta nel Regolamento della Camera.
        Il dibattito sulla riforma del voto segreto, al fine di limitare la possibilità di farvi ricorso, si era già avviato a partire dai primi anni '80, in relazione soprattutto al manifestarsi del fenomeno dei c.d. franchi tiratori. Tale fenomeno era apparso in quegli anni nei suoi effetti più eclatanti quando, in occasione delle votazioni fiduciarie sull'approvazione di alcuni decreti-legge, all'esito positivo della votazione fiduciaria aveva fatto seguito poi la reiezione del decreto-legge in occasione del voto finale a scrutinio segreto, con conseguente sostanziale negazione della fiducia al Governo, precedentemente concessa. Tale effetto è possibile alla Camera in quanto, ai sensi dell'art. 87 e dell'art. 116 del Regolamento, qualora si ponga la questione di fiducia sull'approvazione di un articolo unico di un progetto di legge, dopo la votazione della fiducia si procede comunque alla votazione finale del progetto, votazione che fino alla modifica del 1988 avveniva necessariamente a scrutinio segreto.
        L'assoluta rilevanza del tema della riforma del voto segreto era testimoniata altresì dal fatto che al momento della formazione dell'Esecutivo presieduto dall'on. Ciriaco De Mita, nel documento programmatico allegato alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio rese all'atto della presentazione del Governo in Parlamento (v. resoconto della seduta del 19 aprile 1988) compariva l'esplicito riferimento non solo alla riforma dei regolamenti parlamentari, ma segnatamente alla questione del voto segreto.
        In questo contesto quindi si svolse il dibattito tra quanti sostenevano lo scrutinio segreto come presidio fondamentale per il libero svolgimento del mandato parlamentare, pur ammettendo lo scrutinio palese per le deliberazioni di carattere finanziario, e quanti invece sostenevano la necessità di assicurare la trasparenza delle deliberazioni parlamentari e l'assunzione di chiare responsabilità verso gli elettori da parte dei membri del Parlamento.
        Muovendo dal contenuto delle proposte di modifica del regime delle votazioni presente in numerose proposte di modifica al Regolamento di iniziativa di deputati (doc. II nn. 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), la Giunta per il Regolamento, al termine di una discussione serrata, deliberò quindi la presentazione di una proposta di modifica all'art. 49 del Regolamento (doc. II n. 16), che riprendeva la formulazione già proposta dagli onn. Cardetti ed altri con la proposta di modifica doc. II n. 10, e che limitava il voto segreto alle "votazioni riguardanti persone o attinenti a diritti di libertà costituzionalmente garantiti di cui alla Parte I, Titolo I della Costituzione".
        La proposta della Giunta, che non comprendeva le modifiche di coordinamento agli altri articoli del Regolamento consequenziali alla revisione dell'art. 49, fu discussa nelle sue linee generali nelle sedute del 27, 28, 29 e 30 settembre 1988, una volta respinte le questioni pregiudiziali e sospensive che erano state presentate (nella seduta del 30 settembre 1988 furono, peraltro, dichiarate inammissibili le ulteriori questioni sospensive e l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli che erano stati successivamente presentati).
        Successivamente alla conclusione della discussione sulle linee generali, il dibattito in Assemblea entrò nella sua fase più accesa, venendosi ad intrecciare questioni di natura sostanziale riguardanti la nuova disciplina a questioni di carattere procedurale.
        Sul piano del merito, infatti, l'oggetto del confronto era costituito dalla definizione delle eccezioni da stabilire alla regola generale del voto palese che si andava a stabilire con la riforma, eccezioni che nel testo della Giunta erano definite in linea generale e delle quali si proponeva l'ampliamento.
        Sul piano strettamente procedurale, invece, secondo la procedura per l'esame delle proposte di modifica regolamentare definita in occasione delle riforme regolamentari approvate nel 1981, nel corso dell'esame in Assemblea non sarebbero state poste direttamente in votazione le proposte emendative presentate dai deputati, ma la Giunta avrebbe sottoposto al voto dell'Assemblea i principi desumibili da tali proposte e, in caso di loro approvazione, la Giunta avrebbe proceduto alla riformulazione del testo da sottoporre poi all'approvazione definitiva dell'Assemblea.
        Sull'applicazione di tale procedura, ed in particolare sulla formulazione dei principi emendativi decisa dalla Giunta nella riunione del 4 ottobre 1988, si aprì un vivace confronto nella seduta dell'Assemblea del 5 ottobre 1988, contestandosi in particolare che i principi emendativi, per come erano stati definiti dalla Giunta, consentissero all'Assemblea di pronunciarsi effettivamente sulle diverse opzioni modificative che i deputati avevano inteso presentare in Aula.
        Nella riunione del 6 ottobre 1988 la Giunta, esclusa la possibilità di sottoporre direttamente all'Assemblea gli emendamenti presentati al testo della Giunta, in luogo dei principi emendativi, deliberò, sempre a maggioranza, una parziale riformulazione di una parte di questi ultimi, che furono quindi sottoposti al voto dell'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 1988.
        L'Assemblea approvò quindi i principi emendativi relativi all'ampliamento dello scrutinio segreto "alle votazioni attinenti ad altri principi e diritti costituzionali (n.1-b), "alle votazioni su leggi elettorali e relative all'ordinamento costituzionale (n.1-c), "alle votazioni concernenti modifiche al regolamento della Camera e istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta" (n. 1-e), allo scrutinio palese nelle votazioni che concernono la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, nonché le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie (n.2), all'obbligo di scrutinio palese nelle votazioni in Commissione, fatte salve le votazioni riguardanti persone (n.3), all'effettuazione dello scrutinio segreto, nei casi previsti, su richiesta, fatte salve le votazioni riguardanti persone (parziale approvazione del principio n. 4), alla soppressione, nella votazione finale delle leggi, dell'obbligo di scrutinio segreto e adozione di modalità che comportino comunque la verifica del numero legale (n.5), ed, infine, all'applicazione dello scrutinio segreto solo alle questioni strettamente attinenti ai casi previsti, con facoltà di separare le votazioni in relazione al carattere composito dell'oggetto e previsione di forme di consultazione per l'esercizio del potere presidenziale di cui al comma 1-bis dell'articolo 49, la cui introduzione era contenuta nel testo della Giunta (n.6).
        La Giunta, nella riunione dell'11 ottobre proseguita nella giornata del 12 ottobre 1988, procedette quindi alla riscrittura del testo per adeguarlo ai principi emendativi approvati dall'Assemblea, licenziando, anche questa volta a maggioranza, il nuovo testo della modifica all'art. 49.
        Il testo elaborato (e che sarà poi quello destinato ad entrare in vigore) introduceva quindi il voto palese come modalità ordinaria di votazione, con la previsione dello scrutinio segreto obbligatorio solo per le votazioni riguardanti persone sia in Assemblea che in Commissione, e, solo in Assemblea, il voto segreto a richiesta per le votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Lo scrutinio segreto veniva altresì previsto in Assemblea, sempre a richiesta, nelle votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle Regioni, nonché sulle leggi elettorali; era, invece, escluso nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.


        Anche su questa proposta si sviluppò in Assemblea, nelle sedute del 12 e 13 ottobre 1988, un duro confronto politico tra maggioranza ed opposizione, contestandosi che il testo proposto dalla Giunta rispecchiasse i principi approvati dall'Assemblea.
        Dichiarata inammissibile la proposta di aprire un'ulteriore discussione sul nuovo testo della Giunta, i Gruppi di opposizione avanzarono la richiesta di votare per parti separate, richiesta che la Presidenza sottopose al voto dell'Assemblea che la respinse; nella seduta del 12 ottobre si passò quindi alle dichiarazioni di voto sul testo, che si conclusero il 13 con la votazione sulla proposta della Giunta, alla quale non parteciparono i Gruppi di opposizione ad eccezione del gruppo del MSI-DN che votò contro. La proposta fu quindi approvata con 323 voti favorevoli e 58 voti contrari; per la prima volta dal 1971 si approvava una modifica al Regolamento della Camera senza un concorso di forze più ampio e generalizzato rispetto alla maggioranza governativa.
        Il testo della modifica all'art. 49 fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1988.
        In occasione dell'approvazione della modifica all'art. 49, non furono oggetto di discussione ed approvazione le modifiche di coordinamento ad altri articoli del Regolamento conseguenti alla nuova formulazione dell'art. 49. Tali modifiche, espressamente individuate nelle riunioni della Giunta del 19 ottobre 1988 e dell'8 febbraio 1989, furono ritenute all'unanimità strettamente consequenziali alle predette modifiche e di esse fu fatta pacifica applicazione. Nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 1990, in occasione dell'approvazione delle modifiche all'art. 16 del Regolamento, il Presidente fu autorizzato, con votazione tacita dell'Assemblea, a trasferire le modifiche in questione nel testo degli articoli. Le modifiche furono quindi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1990.
        Il testo dell'art. 49 del Regolamento non ha subito successivamente ulteriori modifiche. Nel corso degli anni sono emerse in più occasioni questioni interpretative sull'ambito di applicazione delle norme sul voto segreto; la Giunta per il Regolamento è stata più volte interpellata dalla Presidenza ai sensi del comma 1-sexies introdotto dalla riforma, esprimendosi su questioni interpretative relative alla esatta definizione dell'ambito di applicazione del voto segreto. In particolare si ricordano le riunioni della Giunta per il Regolamento del 5 maggio 1993, in tema di voto segreto sulle autorizzazioni richieste alla Camera ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, del 4 giugno 1997 in tema di voto segreto sulle leggi elettorali e quella del 7 marzo 2002, nella quale il Presidente ha ricapitolato gli indirizzi interpretativi cui la Presidenza si sarebbe attenuta in materia di voto segreto.

        • Seduta della Giunta per il Regolamento del 5 maggio 1993
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 4 giugno 1997
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 7 febbraio 2002
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002
      • Con le modifiche regolamentari approvate, nella X legislatura, il 28 giugno 1989 si è introdotto uno specifico procedimento per l'autorizzazione a procedere in relazione ai c.d. reati ministeriali (commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni), di cui all'art. 96 della Costituzione.
        Tali modifiche conseguivano alla revisione dell'articolo 96 operata dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, recante "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (GU n. 13 del 17-1-1989)", con la quale si era abrogata la così detta giustizia politica.
        Esse costituivano "in sostanza una adempimento necessario per completare il corpus normativo concernente la regolazione del procedimento speciale per l'accertamento delle responsabilità penali connesse ai così detti reati ministeriali" (cfr. X legislatura, Doc. II n. 20) e costituito, oltre che dalla citata legge costituzionale, anche dalla relativa legge ordinaria di attuazione e cioè la legge 5 giugno 1989, n. 219 recante nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (GU n. 130 del 6-6-1989).
        Dal punto di vista procedurale la proposta della Giunta all'Assemblea (Doc. II n. 20) nasceva da una proposta di modifica del Regolamento (Doc. II n. 19) presentata dai deputati componenti della Giunta per le autorizzazioni di cui all'art. 18 del Regolamento, a cominciare dal suo Presidente, on. Fracchia. Tale proposta nella seduta del 1° giugno 1989 fu discussa dalla Giunta per il Regolamento, che quindi deliberò di presentare all'Assemblea il testo contenuto nel Doc. II n. 20.
        In Assemblea il 7 giugno 1989 ebbe luogo una discussione sulle linee generali congiunta del Doc. II n. 20 e della proposta di Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (X legislatura Doc. II-bis, n. 2) in ragione del loro evidente collegamento. La Camera approvò quindi entrambi i documenti nella seduta del 28 giugno.

        I tre nuovi articoli, 18-bis; 18-ter; 18-quater - il cui testo non ha subito successivamente modificazioni - regolano quindi, rispettivamente:
        la trasmissione alla Giunta per le autorizzazioni della Camera degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere per i reati "ministeriali";
        la trattazione da parte della Giunta e dell'Assemblea della Camere delle richieste di sottoposizione a procedimento penale per i reati in questione;
        la trattazione delle richieste di autorizzazione alla sottoposizione a provvedimenti restrittivi adottati nei procedimenti relativi ai medesimi reati.
      • Nella seduta del 28 giugno 1989 la Camera - nello stesso giorno in cui delibera l'introduzione degli artt. 18-bis e ss. in materia di procedimenti relativi ai reati ministeriali - approva anche un pacchetto di modifiche agli articoli 119, 120, 121 e 123, nonchè l'introduzione degli articoli 118-bis e 123-bis, al fine di tenere conto della profonda riforma degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio operata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, attraverso la modifica della legge 468 del 1978.
        Con tali modifiche la Camera provvede non solo ad adeguare il proprio apparato regolamentare alle novità legislative introdotte in materia contabile, ma prosegue, dopo la riforma del 1983 ad un più generale affinamento delle proprie procedure di bilancio in un momento storico nel quale la sensibilità ai temi della finanza pubblica è diventata via via più acuta, come testimoniato anche da altre proposte di modifica al Regolamento presentate nella stessa legislatura che tuttavia non giungono a compimento (v. in particolare le proposte Doc. II nn. 1 e 22).
        Sul piano procedurale quindi il percorso di riforma prende le mosse dall'esame in Giunta per il Regolamento della proposta di modificazione Doc. II n. 15 presentata dai deputati Cristofori ed altri contemporaneamente alla conclusione dell'iter della legge di riforma della contabilità; al termine dell'esame presso la Giunta viene dunque presentata la proposta Doc. II n. 21, che viene discussa ed approvata nelle sedute dell'Assemblea del 27 e 28 giugno 1989, senza che ad essa siano proposti emendamenti.
        Le nuove norme regolamentari concernevano dunque:
        la procedura di esame alla Camera del documento di programmazione economico-finanziaria e del suo eventuale aggiornamento, mediante l'approvazione di una risoluzione (art. 118-bis); tale aspetto fu oggetto di una particolare attenzione, in quando si doveva individuare una procedura che assicurasse la partecipazione di entrambe le Camere all'approvazione del DPEF, e cioè dello strumento attraverso il quale si predeterminavano le linee guida della decisione di bilancio. La modifica adottata prevedeva dunque non un procedimento di formazione di un atto bicamerale non legislativo, quanto una procedura, parallela all'omologa procedura prevista al Senato, che sfocia nell'approvazione di un atto di indirizzo il cui contenuto, per via delle necessarie intese di fatto affidate ai Gruppi parlamentari, doveva risultare sostanzialmente identico;
        la garanzia regolamentare del rispetto dei più stringenti limiti di contenuto e di oggetto imposti alla legge finanziaria dalla legge n. 362 del 1988 e la previsione delle regole di esame dei provvedimenti "collegati di sessione" al disegno di legge finanziaria (artt. 119, 120 e 123-bis);
        il rafforzamento del ruolo delle Commissioni di merito nell'ambito della procedura di approvazione della legge finanziaria e di bilancio (art. 120 e 121);
        l'ordine di votazione della legge finanziaria e di quella di bilancio (art. 123). Si stabilì, in particolare, che l'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge di bilancio precedessero l'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge finanziaria, per poi procedere alla votazione finale del disegno di legge finanziaria, all'esame e votazione delle variazioni al bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni della legge finanziaria, per terminare con la votazione finale disegno di legge di bilancio in tal modo modificato.

        Le disposizioni in questione sono state successivamente oggetto di ulteriori modifiche regolamentari, anche in relazione a successive modifiche della legge n. 468 del 1978 (v. testo a fronte dei relativi articoli).
      • La modifica approvata, introducendo i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 4-bis nell'articolo 16 del Regolamento e sostituendo il comma 4 con due nuovi commi, ha inciso sulla procedura per la modificazione del Regolamento della Camera.
        La proposta di modifica fu formulata dalla Giunta per il Regolamento l'11 ottobre 1989 in esito ad un processo di elaborazione, durato circa un anno (doc. II n. 24).
        Essa faceva seguito ad un'esigenza di superamento della c.d. "procedura dei principi" applicata nel procedimento di modifica del Regolamento, sulla base di un'interpetazione del medesimo articolo 16, consacrata nel parere della Giunta del 27 ottobre 1981 e sottoposto anche all'approvazione dell'Assemblea il 4 novembre 1981.
        La procedura in questione, delineata all'inzio degli anni '80 per contrastare l'ostruzionismo posto in essere nell'ambito dell'iter di approvazione di alcune modifiche regolamentari nell'autunno del 1981, aveva dato origine a vivaci contestazioni in occasione della modifica delle norme regolamentari sul voto segreto del 1988. Da qui l'avvio dell'iter di modifica dell'articolo 16, il cui testo originario non recava, infatti, alcuna specifica indicazione sulla procedura applicabile all'esame delle proposte di modifica regolamentare, salve quelle relative alla votazione.
        La Giunta per il Regolamento prese in considerazione diverse opzioni di modifica dell'articolo 16, predisponendo una soluzione normativa che tenesse conto di due esigenze fondamentali: assicurare da un lato un'ampia partecipazione dei parlamentari alla predisposizione delle modifiche regolamentari e, dall'altro, evitare che in tale procedimento si possa far ricorso a pratiche di ostruzionismo esasperato.

        L'Assemblea, nella seduta del 28 febbraio 1990, approvò la proposta della Giunta respingendo due principi emendativi estratti dalla Giunta, secondo la procedura per principi, da una proposta di modifica (mentre altre due proposte furono dichiarate inammissibili, in quanto, riguardando la composizione della Giunta, non attenevano alle procedure di modificazione del Regolamento).

        La modifica adottata, pur mantenendo ferma la previsione per cui soltanto la Giunta può proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o in base a proposte di deputati, modificazioni e aggiunte al Regolamento, ha previsto innovazioni volte ad assicurare la partecipazione dei singoli parlamentari alla predisposizione delle modifiche.
        Il procedimento definito dalle nuove norme prevede così:
        l'esame in aula della proposta della Giunta secondo le norme generali sulla discussione di cui al Capo VIII del Regolamento;
        la possibilità per ciascun deputato di avanzare proposte contenenti princìpi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, con la possibilità di chiedere la votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi;
        la votazione finale della modifica predisposta dalla Giunta, qualora tutti i princìpi e criteri direttivi siano respinti. Qualora invece una o più proposte siano approvate, la Giunta deve presentare un nuovo testo che recepisca i principi indicati, traducendoli in norme regolamentari;
        la facoltà in questo caso per un presidente di gruppo o almeno venti deputati, qualora vi sia dissenso sul modo in cui la Giunta ha recepito i principi ed i criteri direttivi, di presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta;
        la disciplina dell'ordine di votazione in deroga alla regola generale applicabile agli altri processi deliberativi parlamentari: si pone, infatti, in votazione prima la proposta della Giunta e successivamente, se essa non ottiene la maggiora assoluta dei componenti della Camera prescritta dall'art. 64 della Costituzione, le proposte interamente sostitutive, a partire da quelle più vicine al testo della Giunta. Non sono possibili votazioni per parti separate.

        Le disposizioni così introdotte non sono state oggetto di modifiche successive.
        Nella stessa seduta del 28 febbraio 1990 furono approvate con votazione tacita dell'Assemblea le modifiche regolamentari consequenziali alla riforma della disciplina del voto segreto approvata il 13 ottobre 1988, individuate dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 19 ottobre 1988 e dell'8 febbraio 1989, e di cui si era fatta pacifica applicazione.
      • Le modifiche agli articoli 23, 24 25, e 44 e l'inserimento degli articoli 25-bis e 154, hanno ulteriormente modificato, dopo la revisione già operata nel 1981, la disciplina degli strumenti della programmazione dei lavori della Camera.

        La Giunta per il Regolamento aveva formulato il 9 novembre 1989 una proposta di modifica degli articoli 23, 24, e 44 e di aggiunta dell'articolo 25-bis (doc. II n. 25)di cui l'Assemblea iniziò l'esame il 13 marzo 1990, facendosi la prima applicazione del nuovo procedimento per l'esame delle proposte di modifica regolamentare stabilito con le modifiche all'art. 16 del Regolamento approvate il 28 febbraio 1990. Essendo state approvate nella seduta del 22 marzo 1990 proposte contenenti principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, la Giunta stessa approvò il successivo 27 marzo un nuovo testo della propria proposta che fu sottoposto all'Assemblea ed approvato il 28 marzo 1990.

        Le modifiche approvate, pur mantenendo come prioritario il criterio dell'unanimità nel metodo della programmazione in seno alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, introducevano una disciplina nuova rispetto a quella del 1981 per il caso in cui tale unanimità non fosse raggiunta, al fine di contemperare le garanzie della minoranza e l'esigenza di certezza dei tempi per l'iter dei provvedimenti in assemblea.
        In primo luogo, con riferimento al programma, mediante modifiche all'art. 23 del Regolamento:
        si stabiliva che esso fosse predisposto "sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi" e che, ove predisposto all'unanimità, divenisse impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea;
        si confermava, come previsto dalla riforma del 1981, che in assenza di unanimità il programma fosse predisposto dal Presidente. Mentre nel testo del 1981 il programma era predisposto "sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza", con la modifica operata esso doveva essere predisposto "tenendo conto delle indicazioni del Governo" e inserendovi"le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti". Inoltre, mentre in base al testo del 1981 il programma predisposto dal Presidente era sottoposto all'approvazione dell'aula, il testo del 1993 stabiliva che esso divenisse definitivo dopo la comunicazione in Assemblea;
        si stabiliva che i provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge fossero inseriti nel programma in deroga ai criteri sopra richiamati.

        In secondo luogo, mediante modifiche all'articolo 24 del Regolamento, si introducevano regole analoghe anche per la predisposizione del calendario.
        Le modifiche all'art. 24 si segnalavano, inoltre, per il fatto che si introduceva per la prima volta la possibilità di operare per la discussione di un disegno di legge il contingentamento dei tempi, meccanismo questo che mirava ad affrontare il tema dell'indeterminatezza dei tempi di discussione degli argomenti davanti all'Assemblea. Con la modifica all'art. 44 si escludeva quindi la possibilità di richiedere la chiusura della discussione in caso di applicazione del contingentamento e con l'introduzione del nuovo art. 154 si sottraeva alla sua applicabilità il procedimento di conversione dei decreti-legge, in via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del medesimo procedimento. Anche per il caso di posizione della questione di fiducia, in attesa di una nuova disciplina, si prevedeva la sospensione della decorrenza dei tempi previsti dal calendario.

        Con le modifiche all'art. 25 si stabiliva che il programma e il calendario di ciascuna Commissione fossero predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea.
        Infine, in base all'art. 25-bis (poi abrogato nel 1997), i calendari dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni erano predisposti di norma secondo il seguente schema:
        - l'Assemblea e le Commissioni si riunivano le prime tre settimane di ogni mese, riservando l'ultima settimana alle altre attività inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di lavoro parlamentare erano individuate in sede di formazione del programma;
        - l'Assemblea si riuniva al pomeriggio il lunedì e al mattino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
        - le Commissioni si riunivano al pomeriggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.
        La Camera interverrà successivamente sulla materia della programmazione, modificando successivamente gli articoli in oggetto il 24 settembre 1997 (vedi testo a fronte dei diversi testi degli articoli).
      • Le modifiche in oggetto hanno operato un'incisiva riforma del Capo XXVIII del Regolamento, relativo alle procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali, intervenendo sia sulla fase di formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea sia su quella di attuazione degli obblighi comunitari in Italia.
        Tali modifiche regolamentari furono determinate, per un verso, dalla crescente rilevanza del processo di integrazione europea (anche a seguito dell'attribuzione alle Comunità europee di nuove competenze operata dall'Atto unico europeo e dell'obiettivo di realizzare il mercato unico entro il 1992), per altro verso dalle innovazioni introdotte dalle legge 183 del 1987 (c.d. Legge Fabbri) e 86 del 1989 (c.d. Legge La Pergola).
        La proposta della Giunta presentata il 16 luglio 1990 (doc. II n. 26) fu discussa ed approvata dall'Assemblea il 18 luglio 1990.

        Nel merito, modificando l'art. 126, si disponeva l'istituzione della Commissione speciale per le politiche comunitarie, cui si applicavano le regole relative alla costituzione (ad eccezione del divieto dell'appartenenza dei membri a più di una Commissione) ai poteri e all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente. Si ricorda che in base al Regolamento del 1971 per la trattazione di problemi delle Comunità di interesse di più Commissioni, e per l'esame in sede referente di provvedimenti legislativi riguardanti più settori dell'attività comunitaria, il Presidente della Camera poteva disporre la nomina di una Commissione speciale composta, di norma, da due deputati per ciascuna Commissione permanente e dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo.
        Con questa nuova specifica disposizione regolamentare la Camera procedeva quindi all'istituzione di una Commissione speciale che in via ordinaria si sarebbe occupata delle questioni comunitarie.

        Alla Commissione si attribuiva la competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e della attuazione degli accordi comunitari. In particolare le si assegnavano funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza; competenza ad esprimere pareri sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria; possibilità di promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.

        Con riguardo alla c.d. fase ascendente si introducevano o integravano procedure specifiche e cioè:
        l'assegnazione delle risoluzioni del Parlamento europeo alla Commissione speciale, per il parere, e alle Commissioni di merito che potevano approvare una risoluzione;
        la possibilità (art. 126-bis) per la Commissione speciale e per le Commissioni permanenti di disporre, in relazione a proposte della Commissione europea, lo svolgimento di un dibattito con l'intervento del Ministro competente;
        l'assegnazione (modifica all'art. 127) degli atti e progetti di atti comunitari alla Commissione competente per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, anziché alla Commissione esteri, come previsto dal testo previgente.

        Con riferimento, invece, alla fase di attuazione del diritto dell'Unione europea, si disponeva:
        l'introduzione (art. 126-ter) di una specifica procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria (introdotto dalla legge 86 del 1989), assegnato in sede referente alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per le parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia;
        l'introduzione (art. 127-bis) di una specifica procedura per l'esame delle sentenze della Corte di giustizia presso la Commissione competente, con la possibilità di approvare un documento finale.


        Gli articoli in esame saranno successivamente modificati, da ultimo, il 27 luglio 1999 (vedi testo a fronte dei diversi testi degli articoli).
 
 
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