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Portale storico della Camera dei deputati

18 febbraio 1971: Approvazione del nuovo Regolamento della Camera dei deputati - XIII Legislatura

Nella XIII legislatura il testo del Regolamento approvato nel 1971, e già modificato nella VII, VIII, IX, X e XI legislatura, viene modificato agli articoli e nelle date di seguito indicati.
      • Le modifiche in oggetto, adottate dalla Camera all'inizio della XIII legislatura e che inauguravano una stagione di importanti modifiche regolamentari, operarono un'ulteriore riforma del Capo XXVIII del Regolamento, relativo alle procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali, integrando le innovazioni già introdotte con la riforma del 1990.

        In primo luogo, atteso il ruolo svolto dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie a decorrere dalla sua istituzione, fu ritenuto opportuno deliberarne la trasformazione in una Commissione permanente avente specifica competenza in materia anche in ragione dell'importanza e della crescente complessità della materia, che rendeva "pressante l'esigenza di unitarietà di indirizzo a livello parlamentare, con particolare riguardo alla «fase ascendente» della normazione comunitaria" (relazione di accompagnamento alla proposta doc. II n. 5, presentata dalla Giunta per il Regolamento il 25 luglio 1996). Con la modifica dell'art. 22 (e le connesse modifiche di coordinamento agli articoli 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127 e 127-bis) venne così istituita la XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea, in luogo della suddetta Commissione speciale. Peraltro, l'articolo 126, rimanendo sostanzialmente immutato, mantenne ferma l'applicazione alla XIV Commissione delle disposizioni relative alla costituzione, ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente.

        In secondo luogo, fu aggiunto il nuovo articolo 127-ter, che introduceva la possibilità per le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, di invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea, nonché componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.
        La proposta della Giunta fu discussa dall'Assemblea congiuntamente ad altre proposte di modifica presentate dalla Giunta in quello stesso periodo (doc. II nn. 6 e 8, il cui seguito della discussione fu rinviato ad altra seduta), e fu quindi approvata nella seduta del 1° agosto 1996, nel testo riformulato dalla Giunta (vedi allegato A al resoconto della seduta); in quella circostanza si procedette alla votazione di ciascuna delle singole proposte di modifica a maggioranza assoluta, senza procedere alla votazione complessiva finale.

        Gli articoli in esame saranno successivamente modificati, da ultimo, il 27 luglio 1999 (vedi testo a fronte dei diversi testi degli articoli).
      • Il più importante e complesso intervento di modifica del testo del Regolamento dal 1971 si realizza nella fase iniziale della XIII legislatura, al termine di un processo di riforma che aveva visto impegnata la Giunta per il Regolamento fin dall'avvio della legislatura e che si era svolto in parallelo al lavoro della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, presieduta dall'on. Massimo D'Alema, istituita con legge costituzionale n. 1 del 1997, con il compito di elaborare un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione. Mentre il processo di riforma costituzionale non riuscì a concludere il suo iter, sul piano regolamentare, invece, la Camera giunse ad approvare alcune importanti riforme che introducevano significativi elementi di novità nella complessiva modalità di funzionamento della Camera medesima.

        Le modifiche approvate il 24 settembre 1997 hanno riguardato tre distinti ambiti: la modifica della disciplina del Gruppo misto, con la previsione della costituzione di componenti politiche al suo interno, la disciplina delle interrogazioni a risposta immediata, delle interpellanze urgenti e della ammissibilità degli atti del sindacato ispettivo, la riorganizzazione del procedimento legislativo e la previsione di nuovi strumenti per migliorare la qualità delle leggi.
        A queste aree tematiche di intervento si aggiungeva l'introduzione del nuovo articolo 48-bis, in materia di sanzioni per l'assenza dai lavori parlamentari.
        Sul piano procedurale, va ricordato che nella seduta del 23 luglio si è svolta la discussione sulle linee generali delle diverse proposte (doc. nn. 7, 15, 16, 17, 20 e 26); nella seduta del 24 luglio hanno avuto luogo le repliche dei relatori di tutte le proposte in discussione e delle proposte doc. n.6 e 8 la cui discussione generale si era svolta il 29 luglio 1996; il seguito della discussione delle proposte doc. nn. 6, 7 e 16 è stato rinviato ad altra seduta per decisione della Conferenza dei presidenti di Gruppo.
        Nella seduta del 24 luglio si è proceduto all'illustrazione delle proposte di principi e criteri direttivi. I relatori per le proposte doc. II nn. 17, 20 e 26, a seguito del dibattito in Assemblea e della successiva riunione della Giunta svoltasi il 28 luglio, hanno quindi presentato proprie proposte di principi e criteri direttivi, illustrate alla Giunta medesima il 29 luglio. Essendo state approvate dall'Assemblea, nella seduta del 31 luglio, le suddette proposte emendative dei relatori, la Giunta, nella seduta dell'11 settembre, ha riformulato i testi dei tre documenti. Nella seduta del 24 settembre 1997 l'Assemblea ha approvato, infine, con votazioni mediante scrutinio segreto, le proposte doc. II nn. 15, 17, 20 e 26, e respinto invece la proposta doc. II n. 8.
        La complessità dell'intervento riformatore ha comportato infine ovvie esigenze di coordinamento, anche in ragione della diversa data di entrata in vigore prevista per i diversi testi, cui si è dovuto fare fronte attraverso opportune riformulazioni, di cui si dà conto nelle diverse sezioni illustrative della riforma.
      • La modifica della disciplina del Gruppo misto viene deliberata dall'Assemblea con l'approvazione della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 20, presentata l'11 marzo 1997, nel testo riformulato dalla Giunta per il Regolamento, nella seduta dell'11 settembre 1997, sulla base dei princìpi e criteri direttivi precedentemente approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.
        La necessità di intervenire su tale aspetto sorge anche in relazione alla circostanza che, con la modifica del sistema elettorale avvenuta nel 1993 e l'introduzione di una legge elettorale prevalentemente maggioritaria, si era sviluppato e consolidato un orientamento contrario all'applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 2, relativo alla possibilità per l'Ufficio di Presidenza di autorizzare la costituzione di Gruppi di dimensioni ridotte, e cioè con meno di 20 deputati (numero minimo previsto per la formazione dei gruppi).
        Mediante l'introduzione, all'articolo 14, di un nuovo comma 5 si stabilisce che i deputati appartenenti al Gruppo misto possano chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, ovvero di almeno tre deputati, purché rappresentanti un partito o movimento politico, esistente alla data delle elezioni per la Camera dei deputati, che vi abbia partecipato con liste di candidati ovvero con candidature nei collegi uninominali, anche presentate congiuntamente con altri partiti o movimenti (cfr. parere della Giunta per il regolamento del 16 maggio 2006 sull'interpretazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento).

        Secondo la modifica apportata, inoltre, all'articolo 13, comma 2, il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può invitare a partecipare alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati.
        Con l'introduzione dell'art. 15-bis si introduce una specifica disciplina per la costituzione degli organi direttivi del Gruppo misto (in precedenza contenuta nell'articolo 15, a sua volta modificato), stabilendo che essa deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo e che i membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.
        La medesima disposizione stabilisce che gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.
        La proposta approvata reca poi modifiche di coordinamento ad altri articoli del Regolamento conseguenti alla previsione delle componenti politiche nel Gruppo misto.
        Peraltro all'atto dell'approvazione della proposta doc. II n. 20, il quale interessava un articolo già modificato dal doc. II n. 26, precedentemente approvato sempre nella seduta del 24 settembre 1997, la Presidenza ha avvertito che il testo di quest'ultimo doveva intendersi modificato per ragioni di coordinamento con l'inserzione di un periodo contenuto nella proposta successivamente approvata dall'Assemblea (resoconto della seduta del 24 settembre 1997, p. 43).

        Le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 5, saranno successivamente modificate il 4 novembre 1997 (vedi testo a fronte dei diversi testi degli articoli), al fine di prevedere espressamente la facoltà di formare all'interno del Gruppo misto una sola componente politica specificamente destinata alla rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge.
        Le modifiche approvate il 24 settembre 1997 e quelle approvate il 4 novembre 1997 furono peraltro pubblicate in Gazzetta ufficiale contestualmente l'11 novembre 1997, venendo a coincidere anche la data di entrata in vigore.
      • Nell'ambito dei diversi temi affrontati dalla Giunta per il Regolamento una prima questione - a partire dalla seduta della Giunta del 3 ottobre 1996 - ha riguardato il tema della verifica della presenza ai lavori parlamentari e delle sanzioni per le assenze nella seduta.
        L'esame del tema si conclude con la presentazione della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 15, che viene approvata nel testo originario proposto dalla Giunta per il Regolamento.
        Viene quindi introdotto l'articolo 48-bis del Regolamento che, dopo aver espresso il principio per il quale è dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera, demanda all'Ufficio di Presidenza la determinazione, con propria deliberazione, di forme e criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni nonché delle ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni e delle cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.
        In attuazione della suddetta norma l'Ufficio di presidenza ha adottato alcune deliberazioni con le quali viene sanzionata con una trattenuta sulla diaria la mancata partecipazione ad almeno il 30% delle votazioni effettuate per ciascuna giornata con il sistema elettronico.
      • Con l'approvazione della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 17, nel testo riformulato dalla Giunta per il Regolamento sulla base dei princìpi e criteri direttivi approvati dall'assemblea il 31 luglio 1997, viene modificato l'articolo 135-bis e vengono inseriti gli articoli 135-ter, 138-bis e 139-bis.
        La modifica della disciplina di alcuni atti del sindacato ispettivo si colloca all'interno di quella parte delle riforme regolamentari che mira a definire il cosiddetto statuto dell'opposizione, e che trova negli strumenti ispettivi e di controllo parlamentare un suo peculiare riconoscimento.
        La proposta originariamente presentata dalla Giunta il 20 dicembre 1996 (doc. II n. 17) si limitava a riformare la procedura di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, che peraltro era già stata avviata in via sperimentale con l'unanime consenso della Conferenza dei presidenti di Gruppo nella seduta del 24 ottobre 1996, nella seduta pomeridiana del 28 novembre e nella seduta del 5 dicembre 1996.
        Prima dell'inizio della discussione in Assemblea la Giunta riformula il testo nella riunione del 22 luglio 1997, proponendo l'introduzione del question time in Commissione, delle interpellanze urgenti, nonché delle norme sull'ammissibilità degli atti del sindacato ispettivo; successivamente a seguito dell'approvazione di una proposta di principi e criteri direttivi la Giunta riformula nuovamente il testo nella riunione dell'11 settembre 1997, testo che viene quindi approvato dall'Assemblea il 24 settembre 1997.

        La modifica all'art.135-bis riforma quindi la procedura di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, introdotta il 12 ottobre 1983 e che si era rivelata in via applicativa alquanto farraginosa.
        La nuova disciplina poggia sui seguenti punti:
        alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate (il testo abrogato prevedeva che il Governo rispondesse nella persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro);
        un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene (nel testo previgente il Presidente della Camera, sentiti i Gruppi parlamentari e di intesa con il Governo, stabiliva per ogni seduta le materie sulle quali sarebbero state presentate le interrogazioni e sceglieva non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, fossero diversi gli argomenti e, in base ad un criterio di rotazione, i Gruppi di appartenenza dei presentatori);
        le interrogazioni a risposta immediata debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica;
        il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto (nel testo previgente, il Presidente dava lettura di ciascuna interrogazione). A ciascuna delle interrogazioni risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti (secondo la precedente disciplina potevano chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a Gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore, scelti dal Presidente);
        il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni.

        Con il nuovo articolo 135-ter si introduce lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata anche in Commissione, due volte al mese, secondo una procedura che sostanzialmente ricalca quella dell'Assemblea.

        Il nuovo articolo 138-bis amplia gli strumenti del controllo parlamentare con il nuovo istituto dell'interpellanza urgente, presentate dai presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero da un numero di deputati non inferiore a trenta.

        Il nuovo articolo 139-bis definisce in via regolamentare i poteri del Presidente della Camera in ordine alla verifica della riconducibilità di mozioni, interpellanze e interrogazioni, al tipo di strumento presentato e dell'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. La disciplina regolamentare dell'ammissibilità degli atti del sindacato ispettivo è specificata nella Lettera circolare del Presidente della Camera sulle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo (artt. 128 - 139) del 21 febbraio 1996, i cui criteri generali sono codificati in via regolamentare proprio dall'art. 139-bis.
      • Certamente l'intervento più consistente di modifica regolamentare si realizza con l'approvazione della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 26, nel testo riformulato dalla Giunta per il Regolamento sulla base dei princìpi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea il 31 luglio 1997, e con la quale si interviene in materia di riorganizzazione del procedimento legislativo e di introduzione di strumenti per migliorare la qualità delle leggi.
        La proposta di modificazione prende le mosse dal lavoro svolto dalla Giunta già nel corso del 1996 sullo schema di circolare per la istruttoria legislativa, che è stata poi emanata contestualmente dai Presidenti delle due Camere il 10 gennaio 1997 (lettera circolare del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni).
        Il testo presentato dalla Giunta il 22 luglio 1997 giunge, infatti, al termine di un lavoro istruttorio particolarmente denso e complesso, che si era dipanato a partire dalla riunione del 26 novembre 1996 con la nomina dei relatori Guerra e Lembo cui si era successivamente aggiunto l'on. Tassone.
        Il testo della proposta di modifica si presenta piuttosto articolato venendo ad incidere su una pluralità di articoli collocati in distinti capi del Regolamento.

        Una prima innovazione è rappresentata dall'istituzione, con il nuovo art. 16 bis, del Comitato per la legislazione, chiamato a dare pareri alle Commissioni sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.
        Sull'istituzione di quest'organo, caratterizzato dalla composizione paritetica tra maggioranza ed opposizione, nonché dall'alternarsi dei suoi componenti alla Presidenza, si appuntò la discussione in seno alla Giunta e anche in Assemblea.
        La norma sul Comitato è stata successivamente oggetto di modifica regolamentare il 20 luglio 1999 e in tema di applicazione delle sue norme sono intervenute successivamente pronunce della Giunta per il Regolamento nelle sedute del 16 ottobre 2001 e del 6 ottobre 2009. Con la prima, in particolare, oltre a chiarirsi i criteri di successione dei componenti del Comitato alla presidenza, si è stabilito in via sperimentale che il turno di presidenza duri dieci mesi, mentre con la seconda si è autorizzata la possibilità che il Comitato si pronunci non solo sui testi dei decreti-legge come presentati alla Camera, ma anche, a richiesta, sui testi di questi modificati dalla Commissione.
        Un secondo gruppo di modifiche, relative agli articoli 23, 24, 25 e 107 e alla soppressione dell'art. 25-bis, ha introdotto una nuova disciplina della programmazione dei lavori, significativamente innovativa della materia soprattutto nella parte in cui vengono potenziati i poteri della Presidenza in assenza di una larga convergenza dei Gruppi parlamentari. La nuova disciplina stabilisce in particolare:
        l'adozione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo con il consenso dei rappresentanti di Gruppi che comprendano almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea, riservando ai Gruppi dissenzienti una quota del tempo disponibile; ove non si raggiunga tale maggioranza alla predisposizione del programma e del calendario provvede il Presidente della Camera in modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea (nel testo previgente il Presidente predisponeva il programma e il calendario ove nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si fosse raggiunto un accordo unanime);
        l'inserimento dei progetti di legge nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando sia decorso il termine di due mesi dall'avvio dell'esame in sede referente per la presentazione della relazione della Commissione all'Assemblea;
        l'aggiornamento del programma almeno una volta al mese, secondo la stessa procedura prevista per la sua adozione, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni;
        la collocazione degli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione;
        la destinazione all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge di non più della metà del tempo complessivamente disponibile;
        la soppressione delle regole dettagliate per la ripartizione dei lavori tra Assemblea e Commissioni di cui all'art. 25-bis;
        il contingentamento dei tempi della discussione degli argomenti in via generalizzata fin dal primo calendario di iscrizione, salve alcune eccezioni. La ripartizione tra i gruppi è operata per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi in misura proporzionale; per l'esame dei disegni di legge del Governo, ai Gruppi di opposizione è invece assegnata una quota di tempo più ampia di quella attribuita ai Gruppi di maggioranza.

        Con una terza modifica, relativa all'articolo 40, si interviene sulla disciplina delle questioni pregiudiziali e sospensive, stabilendo che esse siano discusse e votate prima dell'inizio della discussione, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo al momento della predisposizione del calendario. Negli altri casi, esse sono discusse e votate al termine della discussione. Tale modifica si giustifica con l'esigenza di evitare effetti distorsivi sulla programmazione dei lavori che l'uso delle questioni incidentali sostanziali aveva in passato provocato.

        Una quarta innovazione, riguardante l'articolo 69, in collegamento con la riforma della programmazione, riguarda la dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge. Oltre a definire nuove modalità di deliberazione della dichiarazione d'urgenza, che comporta la riduzione alla metà del termine previsto dall'art. 81 per la presentazione delle relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori, il nuovo sistema stabilisce altresì il numero massimo di progetti di legge che possono essere dichiarati urgenti in ciascun programma e calendario.

        Un quinto gruppo di modifiche, relative agli articoli 79, 81, 82, 83, 85, 85-bis, 86, 87, 94, 96-bis, introduce consistenti innovazioni volte a migliorare l'istruttoria legislativa e ad adeguare i tempi per l'esame in Commissione dei progetti di legge alla nuova disciplina della programmazione dei lavori. In particolare, si stabilisce quanto segue:
        si prevede la determinazione, per ciascun procedimento, dei modi della sua organizzazione - compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie - ad opera dell'ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con le stessa maggioranza richiesta per l'organizzazione dei lavori di Assemblea, ovvero, in mancanza di essa, da parte del presidente della Commissione;
        il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea;
        nel corso dell'esame in sede referente si provvede all'acquisizione degli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo e la loro compatibilità con la Costituzione e l'Unione europea, anche mediante lo svolgimento di procedure conoscitive e la richiesta al Governo di fornire dati e informazioni, con la predisposizione di apposite relazioni tecniche;
        viene prevista la fissazione, ove il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, di un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, con il consenso dei rappresentanti di Gruppi che comprendano almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea, ovvero, in mancanza di questa, del Presidente della Camera;
        si contempla la possibilità di svolgere le votazioni nelle Commissioni secondo criteri di economia procedurale, quando ciò sia reso necessario dall'esigenza di rispettare i termini della calendarizzazione in Assemblea, assicurando che per ogni articolo siano posti in votazione almeno due emendamenti per gruppo;
        si riduce da due a quattro mesi il termine per la presentazione della relazione all'Assemblea, decorrenti, però, dall'effettivo inizio dell'esame, e non più dall'assegnazione del progetto di legge.

        Un sesto gruppo di modifiche, concernente gli articoli 82, 83, 85, 85-bis, 86, 87 e 94 incide sulla disciplina dell'esame dei progetti di legge in Assemblea, stabilendo, in particolare:
        - la possibilità per i relatori di maggioranza e di minoranza di chiedere al Governo, nel corso della relazione ovvero in sede di espressione del parere sugli emendamenti, di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge;

        - la possibilità per ciascun Gruppo, nel caso di ricorso a votazioni riassuntive o per principi, in relazione all'articolo in discussione, di segnalare gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione e di ottenere la votazione di un numero di emendamenti non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso (elevato ad un quinto con riferimento ai disegni di legge di conversione, da computare con riferimento non soltanto agli articoli del disegno di legge, ma anche ai singoli articoli del decreto-legge). Si attribuisce peraltro al Presidente la facoltà di porre comunque in votazione gli emendamenti, presentati dai deputati dissenzienti, di cui riconosca la rilevanza.


        Un'ultima innovazione riguarda l'articolo 96-bis, relativo all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge.
        La necessità di intervenire sul procedimento di conversione dei decreti-legge si pone sia in relazione alla constatazione che la procedura presenta aspetti non soddisfacenti sul piano del controllo parlamentare e sulla garanzia dei tempi di conversione, soprattutto alla luce della sentenza 360/1996 della Corte Costituzionale che sanciva l'illegittimità costituzionale della reiterazione di decreti-legge decaduti per decorrenza dei termini.
        In particolare, con le modificazioni in oggetto si dispone:
        - la soppressione del parere della Commissione Affari costituzionali in merito alla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge (in caso di parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, deliberava in via pregiudiziale sulla esistenza dei presupposti in questione);
        - l'immediata assegnazione del disegno di legge fin dall'inizio anche al Comitato per la legislazione, che dà parere alla Commissione di merito anche proponendo la soppressione delle disposizioni contrastanti con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente;
        - la possibilità di presentare questioni pregiudiziali di costituzionalità entro cinque giorni dall'annunzio del disegno di legge di conversione e la loro inclusione all'ordine del giorno entro il settimo giorno dall'annunzio all'Assemblea;
        - l'inclusione dei disegni di legge di conversione al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, che deve riferire all'Assemblea nel termine di quindici giorni. Tale termine può essere modificato dal Presidente, per i provvedimenti trasmessi dal Senato, in relazione alla data di trasmissione; esso è appositamente stabilito dal Presidente per i provvedimenti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato.
        All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non trova applicazione la disciplina sul contingentamento dei tempi della discussione, ma è stata riconosciuta in via interpretativa la possibilità che il Presidente, al fine di assicurare la deliberazione della Camera nei termini costituzionali, disponga la votazione finale del provvedimento (c.d. ghigliottina), in analogia a quanto avviene presso il Senato.

        • Tabella cronologica di raffronto delle modificazioni
          Parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001
          Parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2001
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 12 settembre 2001
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009
      • Nella seduta del 24 settembre 1997 l'Assemblea aveva respinto la proposta doc. II n. 8, relativa alla costituzione del Gruppo delle minoranze linguistiche; successivamente quindi la Giunta per il Regolamento prendeva in esame la possibilità di integrare le modificazioni agli articoli 13 e 14, già approvate il 24 settembre 1997 e a quel momento non ancora entrate in vigore, al fine di prevedere la possibilità per i rappresentanti delle minoranze linguistiche di costituire all'interno del Gruppo misto un'apposita componente.
        La Giunta presenta quindi il 2 ottobre una proposta di modifica (doc. II n. 27), successivamente riformulata nella riunione del 30 ottobre 1997 (prima dunque che prendesse avvio la discussione in Assemblea), in accoglimento di un principio direttivo presentato. La proposta introduce dunque la possibilità di costituire una sola componente politica specificamente destinata alla rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge.
        La proposta di modifica viene approvata il 4 novembre 1997 e pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 novembre 1997 contestualmente alla pubblicazione delle precedenti modifiche approvate il 24 settembre 1997.
      • Nella seduta del 6 ottobre 1998 la Camera delibera alcune modificazioni agli articoli 3 e 17 del Regolamento, l'introduzione dell'articolo 17-bis ed approva un nuovo regolamento della Giunta delle elezioni.
        Le modifiche in questione traevano origine dal lavoro istruttorio che la Giunta delle elezioni della Camera aveva condotto al fine di proporre un nuovo regolamento interno, da esaminare e da approvare da parte della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, con la stessa procedura e la stessa maggioranza prevista per il Regolamento generale.
        La Giunta delle elezioni aveva, infatti, presentato una proposta di nuovo Regolamento della Giunta delle elezioni (doc. II-bis n. 1) in sostituzione del precedente risalente al 1962, accompagnandolo ad alcune ipotesi di modifica del Regolamento generale.
        La Giunta per il Regolamento provvedeva quindi ad esaminare sia la proposta di nuovo Regolamento della Giunta delle elezioni e a valutare le possibili modifiche al Regolamento maggiore da proporre all'Assemblea, pervenendo quindi alla definizione di un nuovo testo del Regolamento della Giunta delle elezioni (doc. II-bis n.1-A), e alla presentazione di una formale proposta di modifica degli articoli del Regolamento a quello collegata (doc. II. n. 28), proposte che quindi venivano discusse congiuntamente ed approvate dall'Assemblea il 6 ottobre 1998.

        Con le modifiche all'articolo 3, comma 1, del Regolamento si adegua la disciplina della proclamazione dei deputati subentranti alla legislazione elettorale vigente a quel momento (legge elettorale prevalentemente maggioritaria, c.d Mattarellum) che contemplava la possibilità di candidarsi sia in collegi uninominali sia nella quota proporzionale, ma non per entrambi i rami del Parlamento, possibilità che invece era prevista con la legge elettorale rimasta in vigore fino al 1993.
        Con un nuovo comma 2 del medesimo articolo, si introduce una norma intesa a recepire la prassi osservata in materia di attribuzione delle funzioni di presidente e di segretario della Giunta delle elezioni provvisoria.

        Le modifiche all'articolo 17, comma 1, esplicitano che la Giunta delle elezioni deve riferire all'Assemblea non solo sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ma altresì su quelle di decadenza.
        Modificando il comma 3 dello stesso articolo 17 si stabilisce la possibilità, per i membri della Giunta delle elezioni - la cui composizione è regolata dal principio dell'immutabilità - di essere sostituiti qualora siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

        Con l'introduzione dell''articolo 17-bis si dispone, al comma 1, che sulle proposte della Giunta delle elezioni fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici non si proceda a votazioni, salvo che non venga chiesto, con ordine del giorno motivato e sottoscritto da almeno venti deputati, lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte della Giunta. Si tratta di una modifica che, recependo istanze da più tempo e da più parti avanzate anche in relazione a situazioni di accesa contestazione, intende conferire la massima oggettività alle pronunzie in materia di verifica dei poteri.
        Si stabilisce, inoltre, al comma 2 che l'Assemblea prenda atto, senza procedere a votazioni, delle dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica incompatibile.
        I successivi commi 3 e 4 introducono, rispettivamente, la disciplina da applicarsi per l'attribuzione dei seggi relativi alla quota proporzionale rimasti vacanti per qualsiasi causa e la previsione della possibilità di convocazione della Camera anche successivamente al suo scioglimento per deliberare su proposte della Giunta delle elezioni.

        Con il nuovo regolamento della Giunta delle elezioni si provvede a dare piena attuazione alle disposizioni, introdotte con il Regolamento della Camera del 1971, relative al procedimento di verifica dei poteri dinnanzi alla Giunta delle elezioni prevedendo, in particolare, l'osservanza dei princìpi del contraddittorio e - nella fase del giudizio sulla contestazione - della pubblicità.
      • Partendo dall'esigenza, constatatasi nella prassi, di meglio definire, attraverso l'adozione di idonee norme regolamentari, il contenuto e le forme d'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'immunità della sede della Camera e all'autonomia organizzativa e amministrativa della medesima, con il connesso potere di autodichìa, la Giunta per il Regolamento presenta il 10 dicembre 1998 un'apposita proposta in materia (doc. II n. 31), che viene discussa dall'Assemblea il 14 dicembre 1998 ed approvata dall'Assemblea il 16 dicembre in un testo riformulato dalla Giunta il 15 dicembre 1998.
        La modifica all'articolo 12 intende distinguere le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza aventi carattere normativo da quelle di carattere amministrativo e da quelle di natura giurisdizionale riferite all'esercizio dell'autodichia della Camera.
        In particolare, nel comma 3 si elencano partitamente le competenze normative dell'Ufficio di Presidenza (concernenti le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera, l'amministrazione e la contabilità interna, l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescienza e la disciplina dei dipendenti della Camera, i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, i ricorsi in materia di stato giuridico ed economico e di disciplina del personale, nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima).
        Con riguardo a quest'ultimo profilo il nuovo comma 6 ribadisce la competenza in capo all'Ufficio di Presidenza - nell'esercizio del potere di autodichìa - a giudicare in via definitiva sui ricorsi riguardanti il personale, estendendola, più in generale, a tutti i ricorsi aventi ad oggetto atti d'amministrazione della Camera.

        L'articolo 12, comma 6, è stato successivamente modificato il 7 luglio 2009.


        Con la modifica all'articolo 62 si introduce una nuova e più dettagliata disciplina dell'immunità della sede della Camera, alla luce di alcune esigenze emerse nella prassi.

        Oltre a ribadire, al comma 1, che i poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa, e sono esercitati in suo nome dal Presidente, con il nuovo comma 2 si precisa che il divieto d'ingresso della forza pubblica nell'Aula della Camera, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta, riguarda anche la polizia giudiziaria.
        Il comma 3 estende il medesimo divieto anche alla sede della Camera e ad ogni locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa.
        Il comma 4 stabilisce che gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera.

        • Tabella cronologica di raffronto delle modificazioni
      • Per quanto riguarda le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, unica Commissione bicamerale prevista direttamente dalla Costituzione e che trova nel Regolamento della Camera una specifica disciplina, la Giunta per il Regolamento partendo dall'esame di una proposta di modifica (doc. II n. 25), presentata dal deputato Mario Pepe - a quel momento presidente della medesima Commissione - presenta una proposta di modifica (doc. II n. 29), che disciplina le competenze consultive della Commissione nel procedimento legislativo e che viene discussa dall'Assemblea il 14 dicembre 1998 ed approvata il 16 dicembre.
        Con la modifica dell'articolo 102 - che nel testo originario disciplinava le funzioni previste dall'art. 126 della Costituzione della Commissioni con riferimento allo scioglimento dei Consigli regionali e quelle riguardanti la questione di merito di cui all'art. 127 della Costituzione nel testo in vigore prima della modifica costituzionale del 2001 del titolo V della parte II della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) - si prevede quindi, mediante l'inserimento del nuovo comma 3, la competenza consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali sui progetti di legge contenenti disposizioni in materie di co0mpetenza regionale.
        Con l' articolo 154, comma 6 si fissa una norma transitoria al fine di stabilire l'applicazione della nuova competenza soltanto ai progetti di legge assegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica regolamentare.
        Sulle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali la Giunta per il Regolamento della Camera è poi tornata nella XIV legislatura quando si è discusso dell'attuazione dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevedeva la possibilità di integrare la Commissione con rappresentanti delle Regioni e degli altri enti territoriali e l'attribuzione di competenze di tipo consultivo su alcune tipologie di progetti di legge particolarmente rilevanti.
        Il lavoro istruttorio fu svolto congiuntamente con il Senato, attraverso la costituzione di un apposito Comitato paritetico (seduta della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001), e il frutto di tale lavoro fu sottoposto alla Giunta per il Regolamento della Camera nelle sedute del 5 giugno 2002, del 28 novembre 2002 e del 10 aprile 2003; dopo tali sedute il tema non è stato più trattato.

        • Tabella cronologica di raffronto delle modificazioni
      • La Camera torna nella XIII legislatura sulla materia dell'elezione dei Segretari di presidenza, che era stata già oggetto di precedenti modifiche, al fine di prevenire l'anomalo accrescimento della composizione dell'Ufficio di Presidenza. Tale fenomeno si veniva a determinare in ragione soprattutto dell'assenza nel Regolamento di disposizioni che, a fronte del diritto, riconosciuto ai Gruppi di nuova costituzione o comunque non rappresentati, a promuovere l'elezione di un proprio rappresentante in tale organo, facessero cessare dall'incarico i membri dell'Ufficio di Presidenza che non rappresentassero più il Gruppo al quale appartenevano al momento della loro elezione.
        La Giunta per il Regolamento deliberava quindi la presentazione di una proposta di modifica al Regolamento (doc. II n. 39), approvata dall'Assemblea il 14 luglio 1999.

        La modifica in esame lascia immutate le disposizioni, contenute nei primi due commi dell'articolo 5, riguardanti l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito, com'è attualmente, da quattro Vicepresidenti, tre Questori e otto Segretari. Novellando il comma 3, si prevede che in quest'organo debbano essere rappresentati tutti i Gruppi costituiti al momento della sua elezione sulla base delle intese promosse a questo fine dal Presidente della Camera; qualora, a seguito delle votazioni, uno o più gruppi non siano rappresentati, deve procedersi in successiva seduta all'elezione di altri Segretari, in numero eguale a quello dei Gruppi rimasti esclusi (comma 4): l'elezione ha luogo con voto limitato, e risultano eletti coloro che, essendo iscritti ad uno dei Gruppi non rappresentati, abbiano conseguito il maggior numero di voti. Non può essere eletto più di un Segretario per ciascuno di tali Gruppi (comma 6). Allo stesso modo ha luogo, su richiesta delle formazioni interessate e previe intese promosse dal Presidente della Camera, l'elezione di ulteriori Segretari in rappresentanza dei Gruppi parlamentari costituitisi nel corso della legislatura, nonché dei Gruppi che, per qualunque causa, siano rimasti privi di un rappresentante nell'Ufficio di Presidenza (comma 5). I Segretari eletti in via integrativa, in rappresentanza sia dei Gruppi originari, sia di quelli successivamente costituiti, decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare, eccettuata l'ipotesi che tale Gruppo risulti privo di rappresentanti nell'Ufficio di Presidenza (comma 7).
        Con i commi 8 e 9 viene infine disciplinato lo svolgimento delle votazioni in caso di elezione suppletiva, qualora debbano essere sostituiti, rispettivamente, componenti dell'Ufficio di Presidenza i quali appartengano alla sua originaria composizione ovvero membri eletti in via integrativa.

        Per evitare di pregiudicare posizioni sorte in base al testo previgente, si stabilisce, inoltre, con apposita disposizione transitoria (comma 7 dell'articolo 154) del Regolamento, che le disposizioni relative alla decadenza dei Segretari eletti in via integrativa non si applicano ai Segretari eletti precedentemente alla data della entrata in vigore delle modiche in esame.

        • Tabella cronologica di raffronto delle modificazioni
      • Nella seduta del 20 luglio 1999 l'Assemblea della Camera approva due distinte proposte di modificazione regolamentare.

        La prima (Doc. II n. 40) riguarda le disposizioni del Regolamento relative alle funzioni consultive della Commissione Bilancio, all'esame in Assemblea degli emendamenti aventi conseguenze finanziarie, all'organizzazione della discussione dei disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e dei progetti di legge collegati alla manovra finanziaria, nonché al contenuto e all'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai progetti di legge collegati alla manovra finanziaria.


        La seconda (Doc II n. 41) - approvata nel testo riformulato dalla Giunta il 20 luglio 1999 in accoglimento di alcune proposte di principi e criteri direttivi presentate - incide sulle disposizioni regolamentari riguardanti l'esame dei progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa e l'espressione del parere parlamentare sugli atti del Governo.
      • La proposta di modifica doc. II n. 41, presentata al termine di un lavoro istruttorio svolto contestualmente a quello che aveva riguardato la proposta doc. II n. 40, potenzia, anche in relazione allo svilupparsi del ricorso alle deleghe legislative in quegli anni, gli strumenti procedurali riguardanti sia l'esame dei progetti di legge di delega che l'esame degli schemi di atti normativi adottati dal Governo.
        La proposta, riformulata dalla Giunta il 20 luglio 1999, viene approvata dall'Assemblea lo stesso giorno.
        Innanzitutto viene modificato l'articolo 16-bis, aumentando da 8 a 10 i membri del Comitato per la legislazione e introducendo l'obbligo per le Commissioni permanenti, immediatamente dopo l'adozione del testo base per l'esame in sede referente, ovvero a conclusione dell'esame preliminare, di trasmettere al Comitato per la legislazione, ai fini dell'espressione del relativo parere, i progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge.
        La modificazione traspone in una norma regolamentare la raccomandazione rivolta ai presidenti delle Commissioni dal Presidente della Camera, con lettera del 30 aprile 1998, udito l'avviso della Giunta per il Regolamento riunitasi congiuntamente con il Comitato per la legislazione, affinché considerassero l'opportunità di richiedere il parere del Comitato medesimo su tutti i progetti di legge da esse esaminati che contenessero norme di delegazione legislativa.

        Con una seconda modifica, viene inserito nel Regolamento un nuovo capo XIX-ter, composto dal solo articolo 96-ter, recante una specifica disciplina dell'esame degli schemi di atti normativi del Governo, da questo trasmessi per l'espressione del parere parlamentare.
        Si stabilisce, in particolare, che tali schemi siano assegnati, secondo le disposizioni stabilite in via generale dall'articolo 143, comma 4, alla Commissione competente per materia e - qualora implichino entrate o spese - alla Commissione Bilancio affinché formuli i propri rilievi sui profili finanziari; le Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di loro competenza, possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia.
        Per assicurare un compiuto e approfondito esame sugli atti normativi del Governo trasmessi per il parere parlamentare, si dispone inoltre la possibilità di ricorrere agli strumenti per lo svolgimento dell'istruttoria sui progetti di legge, sia attraverso il rinvio alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 79 del Regolamento, sia consentendo che un quinto dei membri della Commissione possa promuovere l'esame dell'atto da parte del Comitato per la legislazione.

        Con una terza modifica, relativa all'articolo 143, comma 4, del Regolamento, si modificano, infine, le procedure per l'assegnazione delle richieste di parere su atti del Governo e i termini per la sua espressione. In particolare si dispone che la richiesta di parere, dopo la sua ricezione, sia assegnata alla Commissione competente, e che l'assegnazione venga comunicata all'Assemblea nella prima seduta successiva. Viene tuttavia conferito al Presidente il potere di rinviare l'assegnazione - in periodo di aggiornamento dei lavori della Camera - tenendo conto del termine stabilito dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo.

        Entrambe le proposte vengono esaminate dalla Giunta per il Regolamento e dall'Assemblea contestualmente e vengono pubblicate nello stesso numero della Gazzetta ufficiale, ragione per la quale le indicazioni sui lavori preparatori vengono fornite unitariamente.

        • Parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001
          Parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001
          Seduta della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009
      • Con l'approvazione della proposta di modificazione Doc II, n. 40 si intende adeguare il Regolamento alla riforma degli strumenti e delle procedure finanziarie e contabili determinata dall'approvazione della legge 25 giugno 1999, n. 208.
        Al termine di un procedimento istruttorio svolto dalla Giunta anche con il coinvolgimento degli organi parlamentari interessati i cui rappresentanti vengono ascoltati dalla Giunta per il Regolamento (v. in particolare le sedute della Giunta per il Regolamento del 26 maggio, 2, 24 e 29 giugno 1999) viene presentata la proposta in questione che viene discussa dall'Assemblea ed approvata il 20 luglio 1999.
        In particolare, le modifiche regolamentari recate dalla proposta doc. II n. 40 sono volte al rafforzamento degli strumenti a disposizione delle Commissioni e dell'Assemblea per un'accurata istruttoria e una consapevole deliberazione sugli aspetti finanziari degli atti legislativi, in ragione sia dell'articolo 81 della Costituzione sia degli obblighi di stabilità economico-finanziaria derivanti dall'adesione dell'Italia alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (che avrebbe portato alla creazione della moneta unica), con particolare riferimento al Patto di stabilità e crescita, entrato in vigore nel 1997.

        Con una prima modifica, relativa al comma 1 dell'articolo 74, si precisa che la Commissione Bilancio esprime il parere sugli aspetti finanziari dei progetti di legge anche avendo riguardo all'osservanza dei vincoli stabiliti con il documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle Camere e degli obblighi derivanti dai trattati dell'Unione europea.
        Una seconda serie di modifiche riguarda le conseguenze del mancato adeguamento da parte della Commissione in sede referente al parere contrario o condizionato espresso dalla Commissione bilancio. In particolare, per consentire all'Assemblea di valutare le ragioni che hanno indotto la Commissione competente per il merito a discostarsi dal parere espresso dalla Commissione bilancio, si modifica il comma 3 dell'articolo 74 stabilendo che le ragioni della scelta contraria debbano essere dichiarate nella relazione per l'Assemblea. Con corrispondente modificazione dell'articolo 75, comma 2, viene introdotta analoga previsione nel caso in cui la Commissione che procede in sede referente non si sia conformata ai pareri obbligatori espressi dalle Commissioni affari costituzionali e lavoro per gli aspetti di rispettiva competenza.
        Introducendo nell'articolo 85 il nuovo comma 1 - bis si dispone che, qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo. Analogamente con il nuovo comma 3-bis dell'art. 87, si stabilisce che prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2.
        Con il nuovo comma 4-bis dell'articolo 86 si stabilisce poi che, qualora il testo presentato dalla Commissione all'Assemblea contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio - con esplicito riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - abbia espresso parere contrario o formulato condizioni non accolte, s'intendono presentati emendamenti di contenuto corrispondente a tali rilievi non accolti, cui non possono essere proposti subemendamenti e sui quali non è ammessa la richiesta di votazione per parti separate.
        Il nuovo comma 5-bis del medesimo articolo 86 introduce, inoltre, il divieto di porre in votazione prima del giorno successivo a quello di presentazione gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi, aventi conseguenze finanziarie, presentati dal Governo o dalla Commissione nel corso della seduta, in modo da consentire alla Commissione bilancio un adeguato esame su proposte normative non precedentemente considerate nel corso dell'istruttoria già svolta durante l'esame in sede referente.

        Un terzo gruppo di modifiche riguarda il contingentamento dei tempi per la discussione dei disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e del rendiconto generale dello Stato, al fine di adeguare la disciplina previgente in materia alle norme regolamentari sul contingentamento dei tempi per i dibattiti entrate in vigore il 1° gennaio 1998.
        In particolare, si dispone la soppressione delle norme speciali previgenti contenute negli articoli 119, commi 7 e 8, e 123-bis, comma 3, intendendosi così valevole la disciplina generale posta dall'articolo 24.

        Un quarto gruppo di modificazioni riguarda lo stralcio delle disposizioni estranee al contenuto dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria e condizioni per l'ammissibilità degli emendamenti.
        Modificando il comma 1 dell'articolo 123-bis si assoggettano anche i progetti di legge qualificati come provvedimenti collegati alla manovra finanziaria alla previa valutazione del Presidente della Camera, al fine di verificare che essi non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria, approvata dalle Camere.
        Con l'inserimento del successivo comma 3-bis, si stabilisce, traducendo in apposita norma regolamentare la prassi già affermatasi, l'applicazione ai collegati delle regole previste per i disegni di legge finanziaria e di bilancio, che sanciscono l'inammissibilità degli emendamenti estranei all'oggetto proprio dei provvedimenti collegati o privi di idonea compensazione e la preclusione alla loro ripresentazione in Assemblea.
        Successivamente nella seduta della Giunta per il Regolamento del 27 luglio 1999 vengono indicate all'unanimità alcune modifiche ritenute strettamente consequenziali all'approvazione delle modifiche contenute nella proposta doc. II n. 40 che vengono approvate con votazione tacita dall'Assemblea nello stesso giorno.
      • Con l'approvazione della proposta di modificazione al Regolamento doc. II n. 42, presentata dalla Giunta il 21 luglio 1999 nel testo riformulato dalla Giunta per il Regolamento il 27 luglio 1999, sulla base dell'unica proposta di princìpi e criteri direttivi presentata, si apportano alcune innovazioni al Capo XXVIII del Regolamento, relativo alle procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali, al fine di completare la riforma già avviata nel 1996. La proposta della Giunta giungeva al termine di un lavoro istruttorio che era partito dall'esame della proposta doc. II n. 34, presentata dal deputato Ruberti all'epoca Presidente della Commissione XIV.
        Con le modifiche in questione, vengono apportate modificazioni sia alle funzioni della Commissione XIV sia alle procedure per l'esame dei principali atti rimessi alla sua competenza.

        In primo luogo, viene modificato l'articolo 126, precisando, al comma 1, che la Commissione XIV ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari e stabilendo, al comma 2, l'assegnazione alla stessa Commissione, per l'espressione del parere, dei progetti di legge e degli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e delle loro successive modificazioni e integrazioni, nonché dei progetti di legge e degli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, di tutti i progetti di legge, limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.
        Contestualmente si sopprime la disposizione relativa all'elenco dettagliato delle competenze della medesima Commissione, considerando che essa, avendo acquisito natura e funzioni di Commissione permanente, è per ciò stesso legittimata a svolgere le attività legislative, d'indirizzo, di controllo e informative generalmente consentite dal Regolamento alle Commissioni permanenti.

        In secondo luogo, vengono modificati gli articoli 126-bis e 126-ter al fine di adeguarli alle innovazioni introdotte dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998) che, novellando la legge 86 del 1989, tramutava da semestrale in annuale la cadenza secondo cui il Governo presentava la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.
        In particolare, viene abrogato il comma 2 dell'articolo 126-bis del Regolamento, relativo all'esame della relazione semestrale e viene modificato l'articolo 126-ter prevedendo che la relazione annuale sia esaminata congiuntamente al disegno di legge di legge comunitaria dalle Commissioni di settore e dalla Commissione politiche dell'UE. Si stabilisce anche che in Assemblea la discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria si svolga congiuntamente con la discussione della relazione annuale, con la possibilità di presentare, entro il termine di tale discussione, risoluzioni sulla relazione annuale.

        In terzo luogo, integrando il medesimo articolo 126-ter viene introdotta una nuova disciplina relativa all'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria. In particolare, si stabilisce che:
        i Presidenti delle Commissioni di settore e il presidente della Commissione XIV valutino l'ammissibilità degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati dinanzi ai rispettivi organi, dichiarando inammissibili quelli che riguardino materie esulanti dall'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla vigente legislazione. Qualora venga sollevata contestazione la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili nelle Commissioni non possono essere ripresentati in Assemblea;
        gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

        Con un ultimo gruppo di modifiche viene novellata la disciplina relativa all'audizione di membri del Parlamento europeo, che nel testo previgente era contenuta in tre diverse disposizioni (articolo 126, comma 2, lettera e); articolo 126, comma 3; articolo 127-ter) e stabilita in modo non uniforme con riferimento, da un lato, alla Commissione XIV e, dall'altro, alle altre Commissioni permanenti.
        Vengono anzitutto abrogate le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 2, lettera e) in base alla quale la XIV Commissione poteva promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri, e al comma 3 (già comma 4) del medesimo articolo, secondo il quale la Commissione , all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari.
        Viene quindi novellato l'articolo 127-ter stabilendo che le Commissioni possono audire membri del parlamento europeo e non esclusivamente i membri italiani (come nel testo previgente) ed estendendo l'oggetto di tali audizioni agli aspetti attinenti non soltanto alle attribuzioni, ma anche all'attività delle istituzioni dell'UE.
        Sul tema delle procedure di raccordo con le istituzioni dell'Unione europea in relazione alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, nella XVI legislatura, la Giunta per il Regolamento ha adottato due pareri, rispettivamente, nelle sedute del 6 ottobre 2009 e del 14 luglio 2010, che definiscono in via sperimentale nuove procedure collegate proprio alle nuove prerogative che il Trattato di Lisbona ha assegnato ai Parlamenti nazionali. I suddetti pareri hanno, inoltre, fornito specificazioni interpretative con riferimento sia all'articolo 127 che all'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento. La precisazione riferita al primo articolo mira a specificare che nel novero degli atti comunitari che le Commissioni possono esaminare sono da ricomprendere, in generale, tutti gli atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie; la seconda specificazione consente le audizioni - oltre che dei componenti della Commissione europea - anche dei rappresentanti delle altre istituzioni e organi riconosciuti dai Trattati europei.

        • Tabella cronologica di raffronto delle modificazioni
          Parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009
          Parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010
 
 
Le riforme regolamentari dal 1971
 
 
I regolamenti precedenti
 
Regno di Sardegna
 
 
Regno d'Italia
 
 
Transizione costituzionale
 
 
Repubblica italiana