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Portale storico della Camera dei deputati

Il Regolamento della Camera dei fasci e delle corporazioni (14 dicembre 1938)

testo integrale del regolamento

Nella XXIX legislatura del Regno, nella prospettiva della trasformazione della Camera dei deputati in Camera dei fasci e delle corporazioni, disposta con successiva legge 19 gennaio 1939, n. 129, il 14 dicembre 1938 fu approvato, anticipatamente e per acclamazione, il Regolamento dell'istituendo organo, predisposto dalla Commissione per il regolamento, presieduta dal Presidente Ciano e con Giacomo Acerbo relatore. Il nuovo Regolamento si componeva di 71 articoli a fronte dei preesistenti 134; esso reintroduceva il sistema delle Commissioni competenti per materia, cui spettava un potere deliberante su disegni di legge che non dovessero essere discussi e votati in Assemblea.
Tra gli articoli di questo testo si segnalano quelli riguardanti le Commissioni: infatti, oltre a mantenere la Commissione per il regolamento (art. 25) e a prevedere la Commissione generale del bilancio (art. 26), vennero disciplinate in via regolamentare anche le Commissioni legislative della Camera, previste nell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1939 n. 129 e all'articolo 6 dello stesso Regolamento, riguardo le quali l'art. 27 prescriveva che fossero 12, ciascuna delle quali composta da un numero di componenti variabile, non meno di venticinque e di non più di quaranta; spettava al Presidente della Camera la facoltà di stabilirne il numero e di nominare, tra questi, un Presidente, due vice-Presidenti e tre Segretari (art. 28). Era, poi, previsto che le sedute delle Commissioni non fossero pubbliche e che per la validità delle loro deliberazioni sarebbe stata necessaria la maggioranza dei componenti (art. 30).
Per quanto attiene alle funzioni svolte da tali Commissioni, il Regolamento stabiliva (art. 29) che esse dovessero deliberare sui disegni di legge e sulle materie che il Presidente della Camera assegni loro per competenza in relazione a determinate attività nazionali, mentre avrebbero dovuto riferire alla Camera nel caso in cui si fosse trattato di disegni di legge che dovessero essere discussi e votati in Assemblea plenaria.
Proprio a quest'ultimo organo, composto da tutti i Consiglieri nazionali e convocato dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, il Regolamento affidava l'esercizio "dell'ordinaria funzione legislativa" (art.15); in particolare, l'Assemblea plenaria discuteva, sulla base del testo proposto dalla Commissione esaminatrice, i disegni di legge indicati nell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939 n. 129; la discussione riguardava il disegno di legge in generale e i singolo articoli (art. 45). Nelle riunioni dell'Assemblea plenaria della Camera era sempre presunta la presenza del numero legale e solo al Presidente era affidato il compito di provvedere, ove lo ritenesse necessario, alla verifica dello stesso (art. 18).
Infine, per quanto riguarda le modalità di votazione, il Regolamento prescriveva che questa, sia in Assemblea che nelle Commissioni, dovesse avvenire sempre in modo palese (art. 56); in particolare, per l'Assemblea era previsto che, di norma, deliberasse con votazione per alzata di mano, ma era ammesso che il Presidente, in alcuni casi, potesse disporre anche la votazione per appello nominale (art. 57); il presidente della Camera poteva proporre, inoltre, che determinati disegni di legge fossero approvati per acclamazione.
 
 
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