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Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04391 presentata da MAGNABOSCO ANTONIO (LEGA NORD) in data 19920806

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: in riferimento alla concessione mineraria "Costa Alta"-Carpane' di San Nazario, Vicenza, si fa presente quanto segue: in data 14 febbraio 1989 la regione Veneto, con deliberazione n. 727 esprimeva parere favorevole alla richiesta di svincolo idrogeologico inoltrata dalla ditta Peroglio Giorgio in data 24 ottobre 1988; dalla deliberazione in oggetto, emergono alcuni fatti che sembra doveroso segnalare: 1) tale autorizzazione regionale risulta essere vincolante per l'apertura e l'esercizio di attivita' mineraria in terreno soggetto a vincolo idrogeologico. Si fa presente che la concessione mineraria risale al 19 gennaio 1987, data antecedente alla richiesta dello svincolo (24 ottobre 1988) nonche', naturalmente, alla delibera della regione Veneto (14 febbraio 1989); 2) tale svincolo viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali determinazioni di altri enti, con particolare riferimento alla verifica degli strumenti urbanistici, nonche' all'esistenza del vincolo paesaggistico. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in data 30 marzo 1991 (lettera protocollo n. 816 div. II), ha concesso tale svincolo subordinandolo a ben precise condizioni che sembra non siano state rispettate (le opere di sistemazione paesaggistica siano realizzate contestualmente alle varie fasi di prelievo del materiale; gli interventi di cui trattasi siano eseguiti con la collaborazione di un organo di supervisione e di consulenza). Va sottolineato che anche tale svincolo e' stato concesso molto tempo dopo il rilascio della concessione mineraria e l'inizio della coltivazione della miniera; 3) lo svincolo della regione Veneto e' altresi' condizionato all'osservanza di precise condizioni: in particolare alla lettera C) si legge "... la ditta suddetta deve provvedere, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, alla ricomposizione ambientale del fronte scavato fino a poco tempo fa e ora abbandonato, lungo circa 300 mt. con direzione Nord-Sud, quasi parallelo alla strada statale n. 47 della Valsugana". Si fa presente che tale ricomposizione non e' mai cominciata; 4) in data 8 ottobre 1990, il giudice istruttore del Tribunale di Bassano del Grappa, ha emesso un provvedimento che stabilisce precise modalita' per l'esercizio della miniera "Costa Alta". In particolare obbliga l'impresa concessionaria ad eseguire i lavori secondo le indicazioni del consulente d'ufficio, ingegner Canilli, contenute nel relativo dossier a pag. 127. Si fa presente che le condizioni imposte non sono tuttora rispettate, in modo particolare per quanto concerne lo scarico del materiale (a volte viene scaricato esternamente lungo la parete rocciosa e non attraverso il "camino canadese" appositamente costruito) e la installazione degli impianti di prima lavorazione in sotterraneo o comunque in ambienti confinati per eliminare le fonti di rumore e di polveri. Si fa presente, a tal proposito, che i rumori provocati dai frantoi sono, a dir poco, assordanti; 5) in data 25 ottobre 1991 il Pretore di Bassano del Grappa ha emesso una sentenza, nel processo nel quale si sono costituiti parte civile sia il Comitato di Salvaguardia di Carpane' e Valstagna sia la Lega Ambiente, con la quale, oltre alla condanna dell'ex capo del Distretto Minerario di Padova ingegner Cecchi e dei concessionari, ordina il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili. Anche per quanto concerne queste operazioni di "ripristino" dobbiamo sottolineare che non sono nemmeno iniziate -: se la procedura di rilascio della concessione mineraria e' regolare e se intenda far effettuare le operazioni di ripristino, ribadite anche dal Pretore di Bassano del Grappa. (4-04391)

In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue: l'attivita' estrattiva relativa alla concessione mineraria "Costa Alta" e' stata autorizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il 19 agosto 1990, a condizione che fosse presentato un progetto di ricomposizione ambientale; il progetto di ricomposizione e' stato trasmesso dal Corpo delle Miniere di Padova direttamente all'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali il successivo 28 agosto ed e' stato approvato il 30 marzo 1991 con le condizioni di esecuzione. In merito alle operazioni di ricomposizione prescritte, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona ha proposto la costituzione di una commissione per il controllo sistematico delle attivita' di scavo e ricomposizione, per la verifica periodica dello stato dei lavori e per il coordinamento delle varie fasi di esecuzione del recupero ambientale. E a tal fine sono nominati tecnici incaricati della definizione del programma di lavoro, di effettuare visite periodiche sui luoghi, di stendere relazioni con le indicazioni dettagliate sullo stato di avanzamento degli scavi e sulle loro eventuali periodiche interruzioni necessarie per ottenere i concreti risultati di ricomposizione ambientale secondo le linee guida del progetto approvato. Per quanto concerne la concessione mineraria, e' stato rappresentato che la stessa e' stata accordata con decreto del Distretto Minerario di Padova del 19 gennaio 1987, a conclusione della istruttoria di rito prevista dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620. L'iter istruttorio non prevede l'acquisizione preventiva delle autorizzazioni idrogeologica ed ambientale, ne' le concessioni minerarie sono soggette a vincoli urbanistici. L'area della concessione comprendeva la cava gestita dalla medesima societa' concessionaria, la quale, dopo un periodo di ricerche e prove chimico-industriali, aveva chiesto la concessione mineraria. Il progetto di coltivazione mineraria e' stato lungamente studiato e dibattuto nell'ambito di una Commissione nominata dal Prefetto di Vicenza. Tale Commissione concluse i lavori approvando un progetto di massima che prevedeva la realizzazione di una galleria di traversobanco alla quota del piazzale di base e di un fornello di gettito che, partendo dalla galleria raggiungeva la quota 420. Tale progetto, previa approvazione del detto Distretto Minerario e' stato trasmesso al Ministero Beni Culturali e Ambientali che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale di cui si e' gia' detto. Nelle more di tale iter procedurale i lavori estrattivi sono comunque continuati nell'area gia' destinata dalla regione Veneto ad attivita' di cava. Per quanto riguarda le modalita' di esecuzione della miniera, si fa presente che l'impianto di frantumazione primaria esistente sul piazzale e' stato disattivato. Allo stato attuale tutti i problemi di sicurezza esistenti e lamentati dagli enti locali sono stati risolti. In ordine ai provvedimenti giurisdizionali di cui e' cenno nell'interrogazione, la Procura generale della Repubblica di Venezia ha precisato che si tratta di una sentenza del Tribunale civile e di tre decisioni del Pretore Generale di Bassano. La prima, una volta divenuta definitiva, dovra' essere eseguita su impulso di parte, mentre le operazioni di ripristino ordinate dal Pretore saranno attuate, in caso di inerzia dei condonati, (e sempre dopo il passaggio in giudicato) dall'autorita' amministrativa. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Paladin.



 
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