Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08723 presentata da LATTERI FERDINANDO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19921210
Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per conoscere - premesso che: non si riscontra in alcuna norma di legge relativa ai Dottorati alcun divieto di ampliamento del numero dei posti da mettere a concorso mediante convenzioni con enti pubblici e privati; risulta che gli uffici del Ministero hanno espresso su richiesta di alcuni Atenei l'opinione che non sia possibile ampliare il numero dei posti di dottorato per convenzione con enti privati -: e sia conforme allo spirito ed alla lettera del vigente ordinamento universitario l'attivazione di posti di Dottorato per convenzioni con enti privati. (4-08723)
Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, che ad ogni buon conto si allega in copia, si rappresenta quanto segue: questa amministrazione, tenuto conto degli scopi perseguiti dalla legge di riforma universitaria con l'istituzione del dottorato di ricerca, e dell'attenzione riservata dalla stessa all'incremento della ricerca scientifica sia nel settore pubblico che in quello privato, ha autorizzato, con circolare n. 41 del 5 febbraio 1986, un ampliamento del numero dei posti da mettere a concorso oltre a quelli gia' stabiliti dal Ministero. Detta circolare, mentre stabilisce che i posti inizialmente assegnati a ciascun dottorato restino confermati per gli eventuali cicli successivi di rinnovo, dispone, altresi', che gli stessi possano essere aumentati fino ad un massimo di 10 su finanziamento proposto con apposito atto convenzionale da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private. Nella convenzione, oltre all'erogazione delle borse, devono essere previsti contributi finanziari di funzionamento in proporzione al numero dei posti aggiunti. Per i dottorati gestiti in consorzio, la convenzione puo' essere stipulata dall'universita', sede amministrativa del Dottorato, su parere conforme del collegio dei docenti. I posti in soprannumero riservati agli studenti stranieri non possono superare il 50 per cento del numero complessivo dei dottorati istituiti dal Ministero. Stante la necessita' di prefissare annualmente, come dispone l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il numero dei posti da assegnare ai dottorati, le universita' sedi amministrative, devono, congiuntamente con le istituzioni interessate, presentare al Ministero una formale richiesta contenente: indicazioni precise delle ragioni per cui si chiedono posti aggiunti; il settore scientifico dei dottorati in questione; la quantificazione delle somme che le istituzioni interessate si impegnano a versare alle universita' per le borse di studio e per i maggiori costi di funzionamento, fermo restando comunque che l'importo netto della borsa deve essere uguale a quella erogata dallo Stato. Ricevute tali proposte, il Ministero puo' disporre l'assegnazione dei posti aggiunti autorizzando nel contempo le universita' a stipulare le relative convenzioni ed a tenerne conto nell'emanazione dei bandi annuali di concorso. Si rappresenta, infine, che non e' consentita la frequenza alle attivita' previste per il dottorato a qualsiasi persona che non vi sia stata formalmente ammessa, anche nel caso in cui non tutti i posti messi a concorso siano stati coperti. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Colombo.