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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09874 presentata da LATTERI FERDINANDO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930121

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con decreto del Presidente della Repubblica 782/84 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1984, e' stata regolamentata l'organizzazione e la gestione dell'officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio (BO), dandole una particolare autonomia di gestione nell'ambito dell'INAIL, stante la peculiarita' del servizio espletato; il comma 2^ dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato cosi' recita testualmente: "Il centro provvede oltre che allo studio, sperimentazione, produzione, collaudo e riparazione anche all'applicazione e all'addestramento all'uso di protesi e di presidi ortopedici, non solo per gli invalidi del lavoro ma anche per gli invalidi assistiti dalle USL e che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 782/84 nel confermare quanto sopra rimanda il tutto ad apposite convenzioni fra USL e centro; il Dipartimento di sicurezza sociale e servizi sociali della regione Emilia-Romagna con nota 01.8.5.19316 del 10 gennaio 1986 a firma dell'assessore Riccardo Nicolini ribadisce: 1) che i trattamenti erogati dal centro agli invalidi civili per conto USL (preparazione alla protesizzazione ed addestramento all'uso delle protesi con permanenza a tempo pieno dell'individuo presso il centro), non possono essere pagati secondo le modalita' previste dal DMS del 14 settembre 1985, in quanto il trattamento di cui trattasi non rientra nella fattispecie di quelli erogati dai centri di cui all'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, ai quali solo e' applicabile il DMS citato; 2) che i rapporti tra il centro e le USL dovranno essere regolamentati da apposite convenzioni; 3) che nelle more della definizione delle convenzioni, gli importi delle prestazioni relative alla permanenza degli invalidi civili presso il centro debbono ritenersi a carico della USL di residenza; la USL 33 di Gravina di Catania ha regolarmente autorizzato per una minore di anni 11, affetta da "Osteosarcoma femore dx operato con amputazione coscia dx e transversione della gamba dx, che viene ancorata al moncone", una protesi di gamba con appoggio ischiatico, ma non ha ritenuto di poter autorizzare la permanenza presso il centro di Budrio, in assenza di specifiche convenzioni; l'assessorato alla sanita' della regione Sicilia cui la USL 33, per competenza, aveva trasferito la richiesta di ricovero, affinche' ne autorizzasse il rimborso per le spese sanitarie ai sensi delle leggi regionali 66/77 e 3/91 (Assistenza sanitaria in forma indiretta per ricoveri in Italia e all'estero) e consequenzialmente anche delle spese di viaggio e soggiorno ai sensi della legge regionale n. 202 del 1979 ha stranamente autorizzato solo quest'ultima; esistono, invece, USL siciliane e di altre regioni, le quali autorizzano, pur in assenza di rapporto convenzionale e quindi di specifica normativa di riferimento, la permanenza a tempo pieno presso il centro di Budrio di invalidi per la preparazione e l'addestramento all'uso della protesi -: 1) per quale motivo, a tutt'oggi, non siano stati regolamentati in forma convenzionale i rapporti fra il centro di Budrio gestito dall'INAIL e le USL, come peraltro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 782/84, per il trattamento in forma di permanenza a tempo pieno presso il suddetto centro di invalidi (ed eventualmente di loro accompagnatori) per la preparazione alla protesizzazione e l'addestramento all'uso della protesi; 2) per quale motivo alcune USL, in assenza di convenzioni, abbiano potuto autorizzare, caricandosene la spese, le forme di trattamento in oggetto; 3) se non ritenga opportuno, nelle more della direttiva di tali convenzioni emanare apposita direttiva affinche', interpretando l'articolo 26 della legge n. 833 del 1978 e l'articolo 7 lettera a) della legge n. 104 del 1992 (entrambi letti alla luce dell'articolo 32 della Costituzione Italiana), le USL possano autorizzare in forma diretta assumendosene l'onere delle spese, i trattamenti gia' detti per tutto il periodo necessario; 4) in subordine, quali iniziative intenda assumere perche' le regioni in generale ed in particolare la regione siciliana rimborsino agli interessati (con modalita' ed entita' da stabilire) le spese per tali trattamenti anche in considerazione del fatto che il centro di Budrio e' centro di altissima specializzazione nel campo specifico e non si puo' ritenere esaustivo un intervento riabilitativo con protesi sofisticate, se non dopo l'addestramento dell'invalido all'uso della stessa ed infine per evitare comportamenti discrezionali e differenziati fra regioni (o addirittura fra le varie USL di una stessa regione) che vanno sempre a danno delle fascie di popolazione piu' deboli e bisognose. (4-09874)

Sul problema posto con l'atto parlamentare cui si risponde e' stato acquisito l'indispensabile avviso della competente regione Emilia-Romagna. Si e' appreso, al riguardo, che detta regione non ha potuto provvedere, a tutt'oggi, a disciplinare in forma "convenzionale" i rapporti fra il Centro ortopedico dell'INAIL di Vigorso di Budrio (Bologna) e le unita' sanitarie locali, poiche' non e' stato ancora emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale lo schema-tipo secondo il quale le convenzioni devono venire redatte ex articolo 19 della legge n. 281 del 1982. Consta, peraltro, a questo Ministero che detta amministrazione, in realta', avesse a suo tempo predisposto una bozza di schema di "convenzione-tipo", inviata nel novembre 1986, per il preventivo parere di competenza al Consiglio sanitario nazionale ed all'Ufficio studi e legislazione di questo Ministero. All'epoca il conclusivo parere di questo Ministero, espresso con nota del gennaio 1987, affermava l'esigenza che anche per il Centro INAIL di Vigorso di Budrio (Bologna) trovasse applicazione lo stesso tipo di convenzione gia' previsto per i "Centri di riabilitazione" gia' considerati dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad evitare possibili situazioni di ingiustificata disparita'. Fino ad oggi, tuttavia, non risulta in alcun modo che detto dicastero abbia poi dato seguito ai propri relativi adempimenti con atti formali. In tale situazione di perdurante, mancata definizione della "Convenzione-"tipo"" - precisa la stessa regione Emilia-Romagna - le unita' sanitarie del territorio regionale ogni qual volta hanno ritenuto necessario autorizzare, insieme a determinate forniture di protesi, anche i ricoveri indispensabili a consentire ai pazienti assistiti l'addestramento all'uso degli stessi presidi loro forniti, in sostanza hanno dovuto farsi carico degli oneri legati a tale specifico trattamento. Cio' e' avvenuto soltanto perche' molte unita' sanitarie dell'Emilia-Romagna hanno ritenuto ancora applicabili indicazioni interpretative in passato fornite anche dai competenti servizi di Medicina sociale di questo ministero, che facevano ritenere il Centro INAIL di Vigorso di Budrio abilitato al ricovero, pur non avendo la configurazione di "Centro di riabilitazione". Viceversa la regione Emilia-Romagna, dianzi alla richiamata specificita' di detta norma dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante disposizioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ritiene di non poter piu' giuridicamente impartire alcuna "direttiva" al riguardo nel senso auspicato nell'interrogazione, sussistendo ora il potenziale "vincolo" costituito dall'emandando "schema-tipo" di convenzione, circostanza, quest'ultima, tanto piu' rilevante in funzione delle crescenti responsabilita' regionali per la gestione delle rispettive "quote" di "Fondo sanitario nazionale". Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Fiori.



 
Cronologia
venerdì 15 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo una latitanza di 24 anni, viene arrestato a Palermo Totò Riina, considerato capo di Cosa nostra.

giovedì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 271 voti a favore, 167 contrari e 99 astenuti, la proposta di legge A.C. 72 recante l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.Essa verrà approvata in via definitiva dal Senato il 25 marzo (legge 25 marzo 1993, n. 81).