Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00253 presentata da TASSONE MARIO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930713
La IV Commissione, tenuto presente che le tecniche di smaltimento degli esplosivi, sia di tipo blow-up (esplosione), sia di tipo burning (combustione), debbono essere tempestivamente verificate sotto il profilo della compatibilita' ambientale a norma delle piu' recenti disposizioni, nazionali e della comunita', di tutela ecologica, per scongiurare l'insorgere di possibili emergenze per le popolazioni ed il territorio; considerato che l'alternativa allo smaltimento, e' giocoforza la conservazione custodita degli esplosivi (come di tutti gli altri rifiuti nocivi e velenosi) con la conseguenza di impegnare rilevanti risorse finanziarie che gravano sui bilanci delle amministrazioni dello Stato responsabili della gestione (si stimano, costi intorno ai 1.000 miliardi annui); richiamati gli adempimenti dello Stato italiano, connessi con l'applicazione dei trattati di disarmo, concernenti la riduzione e la messa al bando di armi e di esplosivi convenzionali, che comportano la bonifica dei siti, il recupero dei materiali obsoleti, lo smaltimento degli stessi esplosivi, per quantita' che interessano, in Italia, molte decine di migliaia di tonnellate e superfici di diverse regioni per decine di migliaia di ettari; sottolineata la necessita' di avviare in tempi brevi, progetti pilota atti a sperimentare tecnologie innovative per compatibilizzare tecniche e sistemi di smaltimento, perseguendo il duplice obiettivo della tutela ambientale e della qualificazione della spesa statale, impegna il Governo: 1) a promuovere la messa a punto di sistemi basati su trasferimento di tecnologie favorendo l'accesso al programma europeo CONVER ed al fondo nazionale tecnologie duali da parte dei soggetti industriali interessati; 2) a coordinare le amministrazioni Difesa ed Ambiente per pianificare, a livello nazionale, mediante l'impiego delle innovazioni tecnologiche certificate, sia la distruzione sul posto dei materiali non trasportabili, sia la destinazione di essi ad uno o piu' impianti centralizzati, garantendo sia l'abbattimento del rumore e l'assorbimento dei vapori inquinanti, sia il trattamento di compatibilizzazione dei residui dello smaltimento; 3) a destinare, nel quadro del programma nazionale rifiuti solidi, nocivi e pericolosi, e sulla legge finanziaria 1994-1996 una congrua previsione per avviare il suddetto piano di smaltimento. (7-00253)