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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01393 presentata da LA GRUA SAVERIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940615

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con la finanziaria 1994 (articolo 27-bis legge n. 427 del 1993), e' stato introdotto con decorrenza 1^ gennaio 1994 un contributo sul riciclaggio di polietilene vergine nella misura del 10 per cento del valore fatturato; con successivo decreto 18 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1994, articolo 1 comma 6, sono stati esclusi dall'obbligo di pagamento del tributo summenzionato alcune categorie di manufatti tra cui, come meglio specificato nella circolare esplicativa del Ministero delle finanze 20 aprile 1994, tutti gli imballaggi; piu' esattamente la circolare precisa che ai sensi del citato articolo 1 comma 60 del decreto ministeriale 18 marzo 1994, non sono assoggettabili a contributo tutti i semilavorati o manufatti di film plastici impiegati per contenere o proteggere beni, destinati alla commercializzazione, nella fase della loro produzione; ad avviso dell'interrogante, come qui di seguito dimostreremo, il provvedimento suindicato appare fortemente discriminatorio nei confronti di una ed una sola categoria di produttori, quella cioe' che si occupa della produzione del cosiddetto "film agricolo" adoperato nella coltivazione in serra delle "colture protette", e conseguentemente per l'intero indotto agricolo di questo particolare settore; nella sostanza l'esclusione introdotta con il decreto ministeriale 18 marzo 1994, a favore degli imballaggi ha di fatto stravolto la portata della norma limitando a poco piu' dell'11 per cento la base imponibile del contributo creando una disparita' fiscale che nell'avvantaggiare talune aziende ne colpisce altre senza apportare alcun vero rientro economico per le casse dello Stato; analizzando il fabbisogno annuo nazionale di polietilene (possiamo quantizzarlo in circa 640.000 tonnellate), 565.000 tonnellate sono utilizzate per la produzione di imballaggi, tubi, articoli tecnici, soffiaggio, ecc., che il citato decreto ministeriale ha esentato; solo le restanti 75.000 tonnellate, utilizzate in massima parte per produrre film agricolo (solo 5.000 tonnellate vengono filmate per la produzione di shoppers), rimangono quindi assoggettate al tributo, con un introito per lo Stato che si aggira intorno agli otto miliardi; mentre il gettito ricavato e' quindi risibile per la nostra economia, esso tuttavia penalizza duramente le imprese produttrici che si trovano cosi' a dovere far gravare, a loro volta, questa voce sugli imprenditori agricoli, introducendo cosi' un altro fattore penalizzante per la competitivita' economica delle nostre produzioni agricole; per questo particolare tipo di lavorazione non e' possibile utilizzare polietilene rigenerato, in quanto il film agricolo deve rispondere a delle sollecitazioni meteorologiche estremamente variabili per quasi dodici mesi l'anno, e deve altresi' garantire un idoneo filtraggio della luce solare, resistere a trattamenti chimici, ecc., il che si puo' ottenere solo attraverso la lavorazione del polietilene vergine; la penalizzazione del film agricolo non trova giustificazioni neppure di tipo ecologico essendo questo prodotto, fra tutti i manufatti in polietilene, il piu' facilmente recuperabile, attraverso la raccolta e la rigranulazione nei centri attrezzati; pare possibile che il criterio di esenzione individuato nel decreto ministeriale 18 marzo 1994 articolo 1 comma sesto, laddove recita: "esclusi quelli utilizzati all'atto della produzione per contenere o proteggere beni o prodotti destinati alla commercializzazione" possa essere esteso anche ai film plastici utilizzati in agricoltura per la copertura di serre o tunnels; specifica funzione di tali manufatti e quella di proteggere (non a caso le colture sotto serra sono dette "colture protette"), prodotti ortofrutticoli, fiori o piu' genericamente piante e prodotti agricoli che, dopo aver assolto ad un processo di produzione per il quale l'utilizzo di film plastici risulta essenziale e strumentale, sono destinati alla commercializzazione; l'estensione della esenzione anche ai prodotti derivati dalla lavorazione per estrusione del polietilene vergine, impiegati in agricoltura, oltre che a riequilibrare fiscalmente la competitivita' delle imprese operanti nel settore, agirebbe positivamente anche sull'andamento delle imprese del comparto agricolo interessato; il vantaggio derivante da tale esenzione per gli agricoltori, utilizzatori finali dei manufatti di cui sopra, sulla base dell'attuale costo del polietilene vergine e' di oltre cento lire per chilo di prodotto, ma in prospettiva e' destinato ad aumentare, perche' l'importo del contributo va calcolato in proporzione al costo della materia prima ed e' quindi legato a tutte le variazioni di valore della stessa -: se non ritenga di procedere all'immediata emanazione di una nuova circolare tendente ad estendere, alla luce delle sopraesposte valutazioni, anche al film agricolo, ottenuto da polietilene vergine, adoperato per la protezione di serre e tunnels, i benefici della esenzione dal contributo di cui all'articolo 27-bis della legge finanziaria 1994, oggetto del successivo articolo 1 comma sesto del decreto ministeriale 18 marzo 1994. (4-01393)

Con la interrogazione a cui si risponde, la S.V. Onorevole ha lamentato che il Decreto Ministeriale 18 marzo 1994 nel prevedere alcune ipotesi di esonero dal pagamento del "contributo di riciclaggio sul polietilene" non abbia del pari esentato il cosiddetto "film agricolo" adoperato nella coltivazione in serra delle colture protette. Come e' noto la legge 29 ottobre 1993, n. 427 (che ha convertito con modifiche il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331), ha introdotto all'articolo 29-bis un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici, nella misura del 10x del volume fatturato. Detto contributo e' dovuto sul polietilene prodotto in Italia, nonche' sui film plastici e sul polietilene di provenienza comunitaria e di importazione da paesi terzi. Il comma quarto dell'articolo citato stabilisce, inoltre, che "il contributo e' riscosso e versato secondo modalita' stabilite con decreto del ministro delle Finanze di concerto con i ministri del Tesoro, dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Da quanto sopra esposto, risulta evidente che scopo del predetto decreto ministeriale e' quello di determinare la materia imponibile, onde permettere la applicazione del contributo in parola, e non certamente quello di modificarne i caratteri. La esclusione dal pagamento del contributo, prevista dal suddetto decreto ministeriale, dei semilavorati, dei manufatti e del film plastico che le imprese utilizzano all'atto della produzione per contenere beni destinati alla commercializzazione, e' derivata proprio dalla esigenza di consentire la pratica applicazione dello stesso. Infatti, non sarebbe stato realisticamente possibile assoggettare al contributo i film plastici utilizzati per il confezionamento di merci di provenienza estera. Problemi di applicazione del tributo sarebbero sorti non tanto per le merci importate da paesi terzi, poiche' in detta fattispecie gli uffici doganali avrebbero potuto offrire uno strumento di intervento, bensi' soprattutto per le merci di provenienza comunitaria, che, a seguito della apertura delle frontiere, possono circolare liberamente nell'ambito della Unione Europea. In definitiva, la predetta esclusione del pagamento del contributo, prevista dal decreto ministeriale 18 marzo 1994, attiene alle modalita' di applicazione dello stesso, tenuto conto della realta' operativa delle produzioni e degli impieghi di film plastici. Pertanto, allo stato della normativa, non e' possibile estendere la cennata "esclusione" ai film plastici utilizzati per la realizzazione di serre. In tali casi, infatti, i film plastici sono adoperati per la costruzione di strutture quali serre e tunnels al cui interno si realizza una produzione e non per il contenimento di prodotti (compresi quelli agricoli) destinati alla commercializzazione. Il Ministro delle finanze: Tremonti.



 
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