Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01553 presentata da ARRIGHINI GIULIO (LEGA NORD) in data 19940620
Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 20 aprile 1990 la dirigenza della Corte di appello di Brescia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede territoriale hanno siglato (ai sensi degli articoli 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 e 1, 2 e 5 del decreto ministeriale 4 maggio 1988) un accordo che regolamentava l'orario di lavoro, ordinario e flessibile, e la cosiddetta "settimana corta"; il predetto accordo, dopo essere stato inviato al Ministero di grazia e giustizia, e' entrato in vigore dalla data sopra indicata; la "settimana corta" e' entrata in applicazione, per gli uffici della Corte d'appello, senza dare adito a disguidi o rimostranze di sorta, fino al 10 maggio 1994; l'accordo siglato prevedeva, al punto 7, che ogni sei mesi fosse possibile rivedere e modificare quanto fissato; in data 10 maggio 1994 il Presidente della corte, dottor Salvatore Macca, ha disposto la revoca per tutti quanti usufruiscono della diversa articolazione dell'orario di lavoro e ha imposto la reiterazione delle domande, adducendo che la predetta "settimana corta" abbisognerebbe di gravi e comprovate motivazioni personali e/o familiari (non suscettibili di alternative) e sostenendo che l'assenso dell'Ufficio alla richiesta del lavoratore fosse da legare a situazioni eccezionali; tutte queste limitazioni non trovano riscontro ne' nella legge (articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987), ne' tanto meno nell'accordo sindacale del 20 aprile 1990; le domande dei dipendenti sono tutte state corredate del parere favorevole dei capi sezione, giustificato dal buon andamento degli uffici; alcune di queste domande sono state rigettate e che altre sono state accolte soltanto a tempo determinato; tra queste ultime compare anche la domanda di un lavoratore aderente all'Unione italiana delle Chiese avventiste del settimo giorno, che a seguito della legge del 22 novembre 1988, n. 516, ha ottenuto il diritto - per gli appartenenti a tale confessione religiosa - del riposo sabbatico biblico, dal tramonto del venerdi' al tramonto del sabato (diritto che puo' essere limitato, in ragione di esigenze dell'organizzazione del lavoro, soltanto per "imprescindibili esigenze di servizi essenziali", come recita l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge citata); riesce difficile capire come il diritto al riposo sabbatico, a rispetto della professione religiosa degli avventisti, possa essere concesso - come in questo caso - soltanto per un periodo della durata di un anno; questa cancellazione della "settimana corta", di sapore punitivo nei confronti dei dipendenti, e' stata accompagnata da una regolamentazione delle uscite del personale ausiliario, che oggi e' costretto a firmare un foglio ad ogni uscita e ad ogni rientro per ragioni d'ufficio, e senza che vi fossero rimostranze, lamentele, esposti o denunce da parte di utenti, capi sezioni o magistrati; l'intenzione di punire, e in modo immotivato, il personale della corte d'appello emerge ugualmente da due ordini di servizio, il n. 5/94 del 4 maggio 1994 ed il n. 8/94 del 23 maggio 1994, in cui alcuni lavoratori vengono spostati da un servizio ad un altro (e da una sezione ad un'altra) con motivazioni che fanno riferimento a rapporti personali sui quali, non essendoci riflessi negativi sul lavoro, non si dovrebbe fare parola in un documento pubblico; insomma sembra di trovarsi dinanzi ad una conduzione troppo personalistica della Corte d'appello di Brescia -: se il Ministro non ritenga che tali trasferimenti - decisi senza consultare i capi sezione penale e civile, il primo dirigente e le organizzazioni sindacali - non appaiono in contrasto con il principio del buon funzionamento dell'Ufficio, e se e' a conoscenza del fatto che a seguito dei fatti gia' ricordati si registri, nel personale, un disagio ed una conflittualita' mai conosciuti prima in questa Corte e tali da compromettere l'espletamento del normale lavoro; se al Ministro non risulti che la Corte di appello di Brescia e' condotta senza una vera capacita' di dialogo con i dipendenti; se il Ministro, infine, anche ai sensi della legge 6 ottobre 1988, n. 432, che modifica l'articolo 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1311, non ritenga utile e necessaria un'ispezione mirata degli uffici della Corte di appello di Brescia (in modo che sia possibile valutare la loro produttivita' prima e dopo le decisioni prese dal dottor Macca) anche ai fini dell'eventuale promozione dell'azione disciplinare davanti al CSM. (4-01553)