Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01917 presentata da DI MUCCIO PIETRO (FORZA ITALIA) in data 19940704
Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato. - Per conoscere - premesso che: in Italia il mercato dell'oro grezzo e' di fatto soggetto ad un regime di monopolio; tale regime trae origine normativamente da un regio decreto del 1935, trasformato in legge n. 689 l'anno successivo, che istituiva appunto il monopolio per gli acquisti all'estero di oro greggio in forma di lingotti, verghe, pani, polvere e rottami; la ratio del provvedimento risiedeva nella volonta' di regolamentare il commercio del metallo giallo, atteso il suo elevato valore intrinseco e la conseguente connotazione economica, a tutela di rilevanti interessi pubblici, con particolare riguardo a: 1) evitare la tesaurizzazione, a discapito di forme piu' produttive di impiego; 2) mantenere la stabilita' della bilancia dei pagamenti, proibendo operazioni speculative di investimento e disinvestimento in funzione delle oscillazioni delle quotazioni dell'oro; anche la legge delega n. 599 del 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria, ha confermato tale approccio cosi' restrittivo, limitando il commercio dell'oro greggio solo per finalita' produttive; l'attuazione di tale disposizione si ritrova nel decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, il cui articolo 15 dispone la competenza dell'Ufficio italiano cambi in materia di acquisti e vendita di oro; e' sempre facolta' dell'Ufficio italiano cambi (decreto legislativo n. 331 del 1945), il proporre misure di controllo destinate ad assicurare il mantenimento del monopolio e quindi la gestione effettiva del commercio di quell'oro non destinato a scopi produttivi; l'oro pertanto puo' essere importato in Italia solamente da operatori orafi autorizzati, che comprovino cioe' la propria attivita' produttiva e "aggiungano" all'oro greggio, trasformato in forme diverse da quelle originarie, un valore aggiunto idoneo ad essere qualificato come beni prodotti; al residente italiano non operatore orafo, non e' concesso acquistare oro greggio e non esiste quindi un mercato dell'oro da investimento; tutto questo comporta considerazioni legate sia a comuni leggi di mercato sia a un processo normativo sovranazionale gia' in atto da molto tempo; infatti se la legislazione italiana ha dimostrato il proprio immobilismo nel corso degli anni, lo stesso non si puo' certo dire per i mercati finanziari e le normative sovranazionali in continua evoluzione; l'Italia si configura oggi come unica nazione europea in cui non e' permesso al privato operare sull'oro; le stesse ragioni che originariamente hanno spinto i legislatori a promuovere quei provvedimenti (bilancia di pagamenti/succedaneita'), sono venute meno con l'apertura dei mercati finanziari; il caso della Germania e' emblematico in tale senso, poiche' la recente deregulation sull'oro ha creato un mercato dell'oro da investimento senza generare distorsioni o depauperare il flusso del risparmio pubblico verso i titoli di Stato. Non solo; si e' evitata la fuoriuscita di capitali dalla Germania verso paesi limitrofi piu' liberali ed e' stata drasticamente ridotta la percentuale di frodi o abusivismo; tornando al caso italiano, il protezionismo aureo risulta incompatibile anche con lo spirito della liberalizzazione valutaria avviata sul finire degli anni '80. Basta con i controlli sui movimenti di capitali, basta con i lacci e lacciuoli che per anni hanno legato il risparmiatore italiano ai BOT e ai CCT costruiti a misura delle esigenze di finanziamento del tesoro: diversificazione, verso l'estero e verso nuove forme di investimento, e' stata la parola d'ordine degli ultimi anni: gli anni dell'integrazione comunitaria; e' l'oro, che oltre agli usi industriali, ha anche importanti impieghi finanziari, e' a tutti gli effetti una forma di investimento che non puo' essere soggetta a vincoli; questa e' anche la posizione ufficiale dell'Unione europea, la quale ha emanato direttive per la libera circolazione dei capitali e delle merci, in attuazione agli articoli 30 e 67 del trattato di Roma; la circolazione dell'oro, sia che lo stesso si configuri come valuta o come merce, non puo' essere in alcun senso essere limitata; per questo l'Unione europea ci ha gia' inoltrato lettera di infrazione; quindi non si pone piu' una scelta bensi' un obbligo: rimuovere gli ostacoli nazionali alla libera circolazione ed al commercio dell'oro; anche la licenzianda direttiva sul trattamento IVA per l'oro si esprime chiaramente in tal senso prevedendo appunto la regolamentazione fiscale del mercato dell'oro da investimento; le istituzioni tecnicamente preposte, Ministero del tesoro, Ministero delle finanze, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si stanno gia' adoperando per scegliere a breve la via piu' percorribile al fine di ottemperare ai dettami europei; di questa improrogabile liberalizzazione beneficera' lo Stato, che non dovra' assistere impotente alla fuoriuscita di capitali verso paesi europei piu' all'avanguardia; gli operatori orafi, che si muoveranno in un ambito piu' preciso e trasparente; l'investitore privato, che potra' diversificare al meglio potendo optare per una alternativa -: perche' il commercio dell'oro non sia stato liberalizzato e quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per conseguire tale scopo. (4-01917)
Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto viene richiesto quali provvedimenti si intendano adottare per conseguire la liberalizzazione del commercio dell'oro. La compravendita di oro non lavorato e' disciplinata dal decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31.3.88, n. 148. Il decreto legislativo n. 331 che istitui' l'Ufficio Italiano Cambi, gli assegno' come fine l'acquisto e la vendita a pronti e a termine di oro e valute estere. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 148 il Governo approvo' il testo unico in materia valutaria, una delle cui disposizioni ha attribuito al Ministero del Commercio con l'Estero il compito di autorizzare i residenti ad acquistare e vendere all'estero oro greggio. Lo spirito del divieto fatto ai residenti di non acquistare oro all'estero e' mutato nel tempo. Strettamente legato al monopolio dei cambi all'inizio, essendo allora l'oro un mezzo di pagamento tra istituti centrali, tale finalita' si e' poi andata circoscrivendo - con la demonetizzazione dell'oro e la stessa evoluzione del monopolio valutario - all'intendimento di riservare gli acquisti di oro greggio sul mercato estero ai soli fini industriali. La destinazione alla lavorazione e' infatti il criterio che consente il rilascio da parte del Ministero Commercio Estero delle autorizzazioni all'acquisto. La Commissione U.E. ha in piu' occasioni fatto presente di ritenere gli attuali vincoli alla commercializzazione dell'oro in contrasto con le normative comunitarie. Per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria il Ministero del Commercio con l'Estero ha predisposto, con la collaborazione della Banca d'Italia, dell'U.I.C. nonche' dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'industria, uno schema di disegno di legge inteso a liberalizzare il settore. Tale schema di decreto-legge si pone i seguenti obiettivi: permettere a chiunque di vendere e acquistare oro in Italia e all'estero abolendo il monopolio; salvaguardare i profili fiscali; impedire l'utilizzo dell'oro a fini di riciclaggio di somme di provenienza illecita. Con il primo punto si e' inteso andare incontro alle richieste della Commissione. Il secondo punto e' scomponibile in due aspetti: la necessita' di conservare l'attuale regime di esenzione dall'IVA per gli acquisti di oro destinati a usi industriali e l'opportunita' che gli acquisti di oro, finora preclusi ai privati non utilizzatori, non diano luogo a un'area di franchigia fiscale. Occorre in proposito tenere presente, che non figurano nel disegno di legge disposizioni di carattere fiscale. Queste ultime saranno proposte dall'amministrazione finanziaria al momento opportuno, e cio' anche in vista della definizione tuttora pendente in sede comunitaria della direttiva sull'applicazione dell'IVA all'oro. Il rispetto da parte dello schema delle esigenze fiscali risiede quindi non nella fissazione di specifiche norme, ma in una previsione di compatibilita' e cioe' nel fatto che il progetto facilmente si presta all'applicazione di disposizioni della specie, una volta che le medesime saranno state decise. Il terzo punto riflette una preoccupazione che in Italia ha gia' dato luogo a una legislazione particolarmente stringente e che sembra essere sempre piu' avvertita anche in campo internazionale. Il sistema che si propone con lo s.d.d.l. si basa su una distinzione delle operazioni in oro a seconda dei soggetti che le pongono in essere: mentre chiunque dovrebbe poter vendere e acquistare oro, solo alcuni operatori all'uopo autorizzati potrebbero farlo in via professionale. Il sistema proposto e' in sostanza analogo a quello denominato "black box" in uso nel Regno Unito. Per completezza va segnalato che risulta che gli uffici del Ministero del Tesoro stanno predisponendo un diverso progetto di legge sulla stessa materia, volto a delegificare la materia previa fissazione del principio che l'importazione, l'esportazione ed il commercio dell'oro sono libere, e che l'attivita di intermediazione puo' essere effettuata da banche o altri enti individuati con decreto del Ministro del Tesoro. La redazione finale dello s.d.d.l. sara' pertanto il risultato del coordinamento e dell'integrazione fra i due citati progetti in fase di definizione. Il Ministro del commercio con l'estero: Clo'.