Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02492 presentata da CARAZZI MARIA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940726
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 12 giugno 1994 si sono tenute, in diversi comuni nel nostro paese, elezioni per il rinnovo delle locali amministrazioni comunali; tali elezioni si sono svolte secondo la nuova legge elettorale del 25 marzo 1993, n. 81; nel comune di Abbiategrasso 19 cittadini sottoscrittori di piu' liste elettorali si sono viste comminare una sanzione di lire 1.155.000 secondo il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, articolo 93; l'annullamento delle firme irregolari non ha comportato conseguenze in ordine all'invalidamento di alcuna lista elettorale; tale sanzione ad avviso degli interroganti e' palesemente spropositata per un atto il cui divieto non solo e' a conoscenza di pochi, ma mai fatto opportunamente conoscere, nemmeno all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge -: se il comune di Abbiategrasso rappresenti l'unico caso in Italia o queste stesse sanzioni siano state comminate anche in altri comuni nei confronti di altri cittadini, nella medesima tornata elettorale od in altre; quali siano le procedure amministrative che sovraintendono all'irrogazione delle sanzioni stesse, di chi le responsabilita' e le competenze; per quali ragioni numerosi casi di sottoscrittori di piu' liste elettorali in altri comuni, menzionati dalla stampa locale e nazionale anche di grandi citta', come Milano, non siano stati perseguiti allo stesso modo; se non ritenga che sia il caso di rivedere questo aspetto della legge, eccessivo, oltre che inutile, che colpisce cittadini per lo piu' ignari. (4-02492)
Il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dispone agli articoli 28 e 32, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per i comuni demograficamente superiori a tale limite, che "ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista" stabilendo, in caso di inosservanza di detto obbligo, la reclusione fino a due anni e la multa fino a lire 4.000.000 (articolo 93). La competenza all'irrogazione delle sanzioni e' demandata al Pretore, secondo le norme del Codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno: Brancaccio.