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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02579 presentata da BALDI GUIDO BALDO (LEGA NORD) in data 19940727

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: numerose aziende del settore mangimistico, che hanno richiesto il rimborso IVA, ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno evidenziato, il grave danno derivante da una pregiudizievole applicazione delle norme del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, emanato in attuazione dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; attualmente, infatti, i concessionari, per il rimborso dei crediti IVA, fanno decorrere quaranta giorni dalla richiesta di rimborso presentata dall'intestatario del conto fiscale o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione da parte dell'Ufficio IVA; tale prassi non appare pienamente giustificata in quanto i concessionari dovrebbero recepire il quarto comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, nel senso che debbono predisporre il rimborso secondo le seguenti modalita': a) decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione, o b) dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dall'Ufficio tributario; l'applicazione di tale norma, se puo' essere giustificata nei casi in cui la ditta creditrice abbia espressamente richiesto il rimborso tramite concessionario, non puo' ritenersi, al contrario, giustificabile nell'ipotesi in cui tale richiesta sia stata effettuata all'Ufficio IVA competente; il ritardo con cui il concessionario puo' procedere al rimborso puo' essere ulteriormente aggravato nel caso previsto dal comma 6 dell'articolo 20 dello stesso decreto, in cui si consente al concessionario un'ulteriore proroga di 120 giorni qualora i fondi specifici destinati ai rimborsi non risultino sufficienti; la situazione che e' stata delineata appesantisce in modo particolarmente insostenibile la posizione delle aziende che hanno anticipato notevoli importi di IVA a causa del differenziale delle aliquote di imposta e che, oltre all'ulteriore ritardo con il quale ricevono il rimborso, non si vedono riconoscere integralmente gli interessi -: quali provvedimenti intenda adottare il Ministro perche' venga assicurato il tempestivo pagamento delle somme spettanti alle aziende creditrici, tenendo conto che il rimborso IVA e' un sacrosanto diritto dei contribuenti e soprattutto delle Aziende produttrici. (4-02579)

La S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere il motivo per cui varie concessionarie del Servizio della riscossione, nel procedere all'erogazione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli Uffici I.V.A. a favore di contribuenti intestatari di conto fiscale, applicano, relativamente ai tempi di rimborso, lo stesso trattamento previsto per i contribuenti che abbiano richiesto il rimborso tramite conto fiscale direttamente al concessionario. Al riguardo si osserva che il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze n. 567 del 28 dicembre 1993, recante le modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari del Servizio della riscossione, dispone che: "le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione". Il comma 4 del suddetto articolo prevede che il concessionario, decorso il quarantesimo giorno dalla richiesta del contribuente o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, dispone l'erogazione del rimborso, entro i successivi venti giorni rispettando l'ordine cronologico. Inoltre, l'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, recante modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale, prevede, per i rimborsi disposti dagli uffici finanziari, la formazione di liste di rimborso da trasmettere al concessionario; tali liste devono essere inserite in un apposito elenco generale comprensivo anche dei rimborsi su richiesta dei contribuenti. Da quanto premesso, si evince dunque che il concessionario, nell'effettuare il rimborso, e' tenuto a seguire rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e delle comunicazioni dell'Ufficio, risultante dal menzionato elenco generale e provvede all'erogazione del rimborso a decorrere dal quarantunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio, sempre che non si verifichi mancanza o insufficienza dei fondi specifici della riscossione. In tal caso, a norma dell'articolo 20, comma 5, del suindicato decreto n. 567 del 1993, il rimborso sara' effettuato nei giorni immediatamente successivi. Indubbiamente, la ratio delle disposizioni sopra richiamate e' quella di riservare lo stesso trattamento ai contribuenti che richiedono il rimborso mediante istanza al concessionario e a quelli il cui rimborso e' disposto dall'Ufficio. Il Ministro delle finanze: Tremonti.



 
Cronologia
giovedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera respinge il disegno di legge: Conversione del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (AC 939).

mercoledì 27 luglio
  • Politica, cultura e società
    Il 1° Congresso del Partito popolare elegge segretario Rocco Buttiglione, che prevale su Nicola Mancino.

sabato 30 luglio
  • Politica, cultura e società
    L'ISTAT annuncia il primo saldo naturale negativo della popolazione italiana per l'anno 1993.