Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1028/002 presentata da DUCA EUGENIO (PROG.FEDER.) in data 19940802
La Camera, esaminato il disegno di legge n. 1028, di conversione del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, nel rilevare: a) l'opportunita' di non penalizzare i titolari di natanti di piccole dimensioni utilizzati prevalentemente da cittadini che praticano l'attivita' diportistica come svago e per passione; b) la necessita' di salvaguardare e valorizzare quanti, enti o associazioni di volontariato, mettono a disposizione le proprie imbarcazioni per attivita' di assistenze, pronto soccorso, nonche' per lo svolgimento di studi e indagini a tutela dell'ambiente, della fauna e della flora acquatica; c) che nelle isole minori nonche' nei comuni facenti parte della laguna Veneta, le imbarcazioni e i natanti di lunghezza limitata, utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione debbono mantenere la riduzione della tassa di stazionamento; d) che analoghe misure debbano essere previste per i natanti di modeste dimensioni, a vela o con motore fino a 7 cv, utilizzati esclusivamente da proprietari residenti; e) che per garantire l'equita' di trattamento tra le diverse imprese produttrici e venditrici di motori applicabili ai natanti e' opportuno elevare la soglia di cui all'articolo 3, comma 2, capoverso 3-bis, da 1300 c.c. a 1400 c.c. essendo le prestazioni dei relativi motori del tutto similari; impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di ordine legislativo, al fine di stabilire entro tempi brevi: a) per i natanti fino a 4 metri e mezzo, la tassa di stazionamento nella misura di lire 300 al cm; b) per i natanti adibiti esclusivamente a mezzi di assistenza, di pronto soccorso nonche' per lo svolgimento di studi a tutela dell'ambiente, della fauna e della flora ittiche, l'esenzione dal pagamento della predetta tassa; c) per i natanti di proprieta' di cittadini residenti nelle isole minori e nei comuni della laguna Veneta utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, adeguate riduzioni della tassa di stazionamento prevedendo altresi' una normativa che impedisca le pratiche evasive segnalate dal Governo; d) analoghe riduzioni per i natanti di modeste dimensioni, a vela o a motore, fino a 7 cv, incentivando le dotazioni di bordo con caratteristiche antinquinamento; e) che il limite stabilito dall'articolo 3, comma 2, capoverso 3-ter, venga elevato da 1300 c.c a 1400 c.c.; f) una compiuta regolamentazione dell'uso, nelle acque marittime interne, degli acquascooters. (9/1028/2) (Nuova formulazione)