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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02775 presentata da SALINO PIER CORRADO (MISTO) in data 19940803

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso: che il comune di Azeglio (Torino) faceva parte di quel gruppo di comuni con estimi catastali palesemente errati; che il consiglio comunale di Azeglio emanava la delibera n. 88 del 21 aprile 1993, esecutiva, con la quale si autorizzava la proposizione di ricorso avanti la commissione censuaria provinciale di Torino, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, al fine di ottenere la rideterminazione delle tariffe d'estimo attribuite a questo comune, e si approvava lo schema di ricorso con relativa documentazione; il ricorso presentato con cui si richiede la modifica delle tariffe relative a tutte le categorie del gruppo A; l'esito del ricorso (decisione della commissione censuaria provinciale assunta nella seduta n. 2 del 2 giugno 1993): "Il ricorso e' parzialmente respinto per le tariffe delle seguenti categorie, cosi' rideterminate: A/2 U lire 185.000; A/7 1 lire 220.000; A/7 2 lire 255.000; A/8 U lire 450.000; A/10 U lire 370.000. Respinta la richiesta di riduzione della categoria A/9"; che tutte le altre categorie non venivano menzionate nella suddetta decisione e quindi, a interpretazione dello scrivente, venivano completamente accolte cosi' come formulate nel ricorso: A/3, classe 1, lire 81.000; A/3, classe 2, lire 96.000; A/4, classe 1, lire 45.000; A/4, classe 2, lire 52.000; A/4, classe 3, lire 60.000; A/5, classe 1, lire 22.000; A/5, classe 2, lire 26.000; A/6, classe U, lire 42.000; che nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non venivano riportate le correzioni delle tariffe relative alle categorie A/3, A/4, A/5, A/6; l'istanza di correzione delle tariffe d'estimo attribuite al comune di Azeglio, istanza presentata il 28 aprile 1994, protocollo n. 1377, alla commissione censuaria provinciale di Torino; la difficolta', stante l'attuale situazione dell'amministrazione comunale e dei cittadini in questo periodo, di pagamento sia dell'ICI che dell'IRPEF -: se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emettere un provvedimento immediato al fine di poter regolarizzare le posizioni sia dell'amministrazione sia dei contribuenti che giustamente si ritengono danneggiati da un banale errore. (4-02775)

Nella interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede delucidazioni sulla applicazione della decisione emessa dalla Commissione Censuaria provinciale di Torino, nella seduta del 2 giugno 1993, a seguito del ricorso proposto dal comune di Azeglio (ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) per chiedere la riduzione delle tariffe d'estimo attribuite alle unita' immobiliari urbane ad uso abitazione. La decisione assunta dall'organo censuario, che ha parzialmente respinto il ricorso rideterminando le tariffe d'estimo delle categorie A/2U, A/7 cl.1, A/8 cl.2, A/8U e A/10 ed ha respinto la richiesta di riduzione per la categoria A/9, ha destato talune perplessita' nel comune ricorrente relativamente all'applicazione delle tariffe delle altre categorie, A/3, A/4, A/5 e A/6, non espressamente menzionate. Al riguardo va fatto presente che la mancanza nella decisione suddetta di un espresso riferimento a tali categorie deve essere interpretato nel senso di non accoglimento della richiesta della loro riduzione, contrariamente a quanto sostenuto dal comune di Azeglio. Pertanto, per le categorie A/3, A/4, A/5 e A/6 le proposte di modifica del predetto Ente devono intendersi respinte. Questa interpretazione e' stata peraltro confermata dall'esame, eseguito dalla competente Direzione Centrale del Catasto, di tutte le deliberazioni che la Commissione censuaria provinciale di Torino ha emesso su ben 195 ricorsi proposti dai comuni, ai sensi della citata legge n. 75 del 1993. E' stato constatato, infatti, che in caso di accoglimento delle richieste, l'organo censuario ha sempre riportato integralmente le categorie e le classi interessate con le relative tariffe variate. Cio' non e' accaduto, invece, nel caso di specie. Peraltro, la Commissione Censuaria provinciale di Torino, in seguito ad una istanza presentata dal comune di Azeglio in data 28 aprile 1994 per chiedere delucidazioni sull'applicazione della deliberazione adottata, ha precisato che tra le categorie modificate era stata omessa soltanto la categoria A/3 classe 1 e 2 (le cui tariffe sono state ridotte rispettivamente a lire 110.000 e lire 130.000) ribadendo che il ricorso era stato accolto esclusivamente per le categorie indicate nella decisione emessa il 2 giugno 1993 e respinto per le rimanenti categorie (A/4, A/5 e A/6). In ordine alle modificazioni apportate in tale sede alla categoria A/3, si osserva che ad esse non puo' essere riconosciuta alcuna valenza poiche' risultano deliberate in modo informale ed oltre i termini sanciti dall'articolo 2 della legge n. 75 del 1993. La predetta Commissione Censuaria Provinciale aveva infatti esaurito il suo potere di deliberare con la precedente pronuncia del 2 giugno 1993. Conseguentemente, l'amministrazione finanziaria, nella fase di esecuzione della decisione di che trattasi, ha provveduto ad apportare le correzioni soltanto alle tariffe d'estimo delle categorie espressamente indicate dall'organo censuario di primo grado nella delibera predetta. Invero, nel prospetto annesso al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, recante "Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75" risultano rideterminate, relativamente al comune di Azeglio, soltanto le tariffe relative alle categorie A/2, A/7, A/8 e A/10. Tali variazioni (e solo queste) sono altresi' confermate dall'articolo 6 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 515, che, nel reiterare l'analoga disposizione recata dal decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410 (non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali) non menziona affatto il comune di Azeglio tra quelli interessati alle modifiche apportate alle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al citato decreto legislativo n. 568 del 1993. Pertanto, l'operato dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi pienamente legittimo in quanto conforme alla pronuncia dell'organo censuario. Il Ministro delle finanze: Tremonti.



 
Cronologia
sabato 30 luglio
  • Politica, cultura e società
    L'ISTAT annuncia il primo saldo naturale negativo della popolazione italiana per l'anno 1993.

giovedì 4 agosto
  • Parlamento e istituzioni
    Muore a Roma il senatore a vita Giovanni Spadolini, già Presidente del Consiglio e Presidente del Senato.