Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1176/001 presentata da BENEDETTI VALENTINI DOMENICO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940920
La Camera, nel convertire in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali, considerato l'ordine del giorno gia' approvato dalla Camera nella seduta del 21 luglio 1994, confermandone e reiterandone i contenuti, da' mandato al Governo di emanare senza ritardo norme esplicative e di indirizzo, rivolte alle regioni, per la corretta attuazione del disposto dell'articolo 3 comma 5 punto a) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 517, richiamando la osservanza rigorosa ed omogenea sul territorio nazionale del dettato legislativo secondo i seguenti criteri: a) di norma, previsione per ciascuna USL di un ambito territoriale coincidente con quello della provincia, in tal caso accompagnando il provvedimento sulla definizione delle USL con aggiornato piano della rete ospedaliera e dei distretti; b) nel caso di deroghe a detta regola generale, obbligo di esauriente motivazione per la previsione di ambiti territoriali di estensione diversa, in concreta relazione: alla prevalente montanita' del territorio; alla densita' della popolazione per quanto attiene ai centri di grande consistenza demografica; alla distribuzione della popolazione, con riferimento alla distanza della sede della USL dal capoluogo della provincia; al collegamento tra USL e presidi ospedalieri di maggior rilievo in campo regionale che non siano costituiti in azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione; impegna il Governo a fissare senza ritardo opportuna procedura secondo la quale, ferme restando le competenze istituzionali di altri organi preposti al controllo di legittimita': 1) acquisite le deliberazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di definizione territoriale, organizzazione e funzionamento delle USL e delle aziende ospedaliere, nonche' le eventuali statuizioni sostitutive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, e prese in considerazione le eventuali controdeduzioni fatte pervenire dagli enti locali e dai cittadini, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si pronunci sulla conformita' delle deliberazioni stesse alle disposizioni del decreto-legge n. 502 del 1992 come modificato dal decreto-legge n. 517 del 1993 ed alle norme esplicative e di indirizzo di cui al decreto-legge n. 512 del 1994; 2) non si producano effetti delle deliberazioni se non dopo che esse abbiano ottenuto la detta pronuncia di conformita'; 3) siano invitate ai necessari adeguamenti le regioni le cui deliberazioni difformi abbiano gia' prodotto effetti; 4) la verificata conformita' sia condizione per l'erogazione dei trasferimenti finanziari dello Stato in materia socio-sanitaria alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. (9/1176/1).