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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04107 presentata da TAGINI PAOLO (LEGA NORD) in data 19941012

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 6-quinquies comma 6 della legge 15 marzo 1991, n. 80 pone limiti alternativi per gli incarichi tali che il singolo: se nominato revisore per una provincia o una comunita' montana o un comune con popolazione pari o superiore ad 80.000 abitanti non puo' assumere altri incarichi; se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra 30.000 e 79.999 abitanti puo' assumere un ulteriore incarico, purche' in comune con una popolazione sino a 79.999 abitanti; se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra i 10.000 e 29.999 abitanti puo' assumere sino ad ulteriori due incarichi, purche' in comuni con popolazione sino a 29.999; se nominato revisore per un comune con popolazione sino a 9.999 abitanti puo' assumere sino ad ulteriori quattro incarichi, purche' in comuni con popolazione sino a 9.999 abitanti; la circolare 19 novembre 1991 N.F.L. 33/91 faceva presente che si stava completando la banca dati dei revisori, con le notizie fornite dagli enti e si sarebbe provveduto ad invitare all'opzione i trasgressori della norma -: per quale motivo a distanza di quattro anni la banca dati non e' ancora pronta; a che punto sia; se sia a conoscenza che le infrazioni alle disposizioni sono numerosissime. (4-04107)

La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce copia, con richiesta di risposta scritta. Si risponde. L'articolo 6-quinquies, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ha inteso porre dei limiti all'assunzione di incarichi di revisione presso enti locali da parte dei singoli soggetti, ritenendo il legislatore che l'attivita' richiesta nell'espletamento del singolo incarico di revisione fosse, qualitativamente e quantitativamente, incompatibile con un numero eccessivo di incarichi. La norma di legge prevede che sulla base delle comunicazioni inviate dagli enti locali questo Ministero accerti casi in cui sia stato superato il limite di legge, invitando il revisore ad effettuare le necessarie opzioni al fine di rientrare nei limiti. In caso di inadempienza questa amministrazione non ha poteri di intervento nei confronti dei revisori, ma informa gli ordini professionali o il Ministero di Grazia e Giustizia per i revisori contabili, al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni. Tuttavia, in fase di attuazione di quanto prescritto dall'articolo 6-quinquies, questo Ministero ha incontrato notevoli difficolta', in quanto, pur avendo avviato le procedure necessarie, non e' stato possibile rendere operante la consultazione e l'estrapolazione dei dati relativi ai revisori e ai loro incarichi. La causa primaria della mancata attivazione della banca dati e' rappresentata dalla penuria di informazioni raccolte. Infatti, solo pochi enti locali, anche per la mancanza di sanzioni, hanno provveduto all'invio dei modelli di rilevazione ed un numero ancor minore di enti ha poi provveduto a segnalare attraverso l'apposita modulistica le nuove nomine e le variazioni intervenute. E' evidente che senza i dati sugli incarichi affidati non e' possibile da parte di questo Ministero alcuna rilevazione ne' alcun controllo. Per tale motivo non e' stato dato seguito alle segnalazioni di presunte infrazioni ed alle richieste di informazioni giunte. In sede di predisposizione del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ora emanato con il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e la cui entrata in vigore e' fissata 7 maggio 1995, e' stato rivisto il sistema dei limiti di assunzione degli incarichi di revisione, subordinando l'affidamento dell'incarico ad una dichiarazione del soggetto attestante il rispetto dei limiti di legge. E' stato cosi' ribadito l'obbligo a carico degli enti locali di comunicare a questo Ministero ed al CNEL i dati relativi ai revisori dei conti. Anche nel nuovo testo non e' prevista alcuna sanzione in caso di inadempienza, trattandosi non di una funzione di controllo ma di un tipico rapporto di collaborazione tra autorita' centrale ed enti locali, con il fine di mettere a disposizione dell'ente informazioni altrimenti non reperibili. Il Ministro dell'interno: Brancaccio.



 
Cronologia
venerdì 30 settembre
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    Il segretario del MSI Gianfranco Fini propone lo scioglimento del partito in Alleanza Nazionale.

venerdì 14 ottobre
  • Politica, cultura e società
    Si svolge uno sciopero generale, organizzato contro la legge finanziaria e il taglio delle pensioni.