Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07905 presentata da BALDI GUIDO BALDO (LEGA NORD) in data 19950223
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: i signori Modesto, Bensaia, Pascarella, Airo' e D'Agostino hanno presentato, in data 20 dicembre 1994, ricorso al TAR del Veneto per ottenere l'annullamento del provvedimento n. 86590/109 del 23 novembre 1994, con cui il comandante della 7^ Legione della Guardia di finanza di Venezia ha disposto che con decorrenza 23 novembre 1994 "gli appuntati Nacca, Donin, Corbo, Calo' ed i finanzieri Anatrella Massimo e Bruno Carmine subentrano, con decorrenza da oggi, nel COBAR affiancato a questa Legione, quale delegati della categoria "C", in sostituzione degli appuntati Modesto Antonio, Bensaia Michele, Gerardi Alfonso, Baldi Alfonso, e Pascarella Alfonso e del finanziere Vono Massimiliano, dimissionari"; i signori suddetti hanno inoltre chiesto al TAR l'annullamento del provvedimento n. 86595/109 del 23 novembre 1994, con cui il comandante la 7^ Legione della Guardia di finanza di Venezia, ha disposto che con decorrenza 23 novembre 1994 "il maresciallo maggiore Candeago Ivo ed il vicebrigadiere Buzzat Arturo subentrano nel COBAR affiancato a questa Legione, quale delegati della categoria "B", in sostituzione del brigadiere Airo' Farulla Salvatore e del brigadiere D'Agostino Oscar, dimissionari"; i ricorrenti citati sono tutti delegati del Consiglio di base di rappresentanza (COBAR) affiancato alla 7^ Legione della Guardia di finanza, in conseguenza dell'esito delle elezioni svoltesi in data 3 maggio 1994 e tale incarico, della durata di tre anni, sarebbe dovuto cessare nel maggio 1997; in data 23 novembre 1994 venivano diffusi ai comandi territoriali i comunicati in atti da cui i ricorrenti apprendevano di essere stati sostituiti in quanto "dimissionari" e che questi ultimi affermano che il comandante avrebbe disposto la sostituzione de quo, in base al verbale di riunione del COBAR 7^ Legione del 22 novembre 1994, nel quale risulterebbero verbalizzate le dimissioni dei ricorrenti; i ricorrenti affermano di non essersi dimessi e di non aver mai sottoscritto atto di dimissioni alcuno; i ricorrenti sostengono che nel corso della riunione del COBAR svoltasi in data 22 novembre 1994 erano sorti dei dissensi tra il presidente del COBAR stesso, il quale non aveva ammesso alla discussione una certa mozione ed alcuni delegati che tale mozione avevano proposto; alcuni dei delegati presenti alla riunione dichiarava che, perdurando l'atteggiamento ostruzionista del presidente, avrebbe considerato di dimettersi dal mandato di delegato e tale intenzione e' rimasta circoscritta in tale ambito; per essere valide, le dimissioni dal mandato devono essere rese davanti all'assemblea dei delegati con atto specifico, sottoscritto e di tale atto viene data verbalizzazione; non si e' a conoscenza dell'esatto contenuto del verbale e delle motivazioni del provvedimento di sostituzione e non si e' mai avuta copia di tali atti; i ricorrenti affermano di non aver mai presentato alcuna rinuncia alla carica ma, provocatoriamente, hanno affermato una mera intenzione di presentare successivamente le dimissioni qualora il presidente avesse perseverato nel suo atteggiamento ostruzionistico e comunque le asserite dimissioni non sono state mai presentate per iscritto e l'atto di dimissioni e' nullo per carenza di forma scritta ad substantiam -: se tale episodio corrisponda al vero; se il Ministro non ritenga opportuno adottare iniziative atte a chiarire tale intricata situazione. (4-07905)
Nella interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto taluni chiarimenti in ordine alla nomina da parte del Comandante della 7^ Legione della Guardia di finanza di Venezia di 8 finanzieri, quali membri del Consiglio di Base della rappresentanza (COBAR) di quella Legione, in sostituzione di altrettanti delegati che, a seguito del mancato inserimento di uno specifico argomento nell'ordine del giorno del 22 novembre 1994, avevano minacciato le dimissioni in segno di protesta. Il competente reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, incaricato di fornire chiarimenti sulla questione evidenziata nella interrogazione, con nota n. 11440/109 del 27 marzo 1995, ha riferito che l'intera vicenda ha avuto origine dal digiego espresso dal Comandante della 7^ Legione di Venezia, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, alla richiesta di alcuni delegati del COBAR di incontrare i rappresentanti dell'associazione "Progetto democrazia in divisa", per un confronto su alcune tematiche. La predetta disposizione regolamentare vieta, infatti, ai singoli delegati nella loro qualifica di componenti dell'organo di rappresentanza, di intrattenere rapporti di qualsiasi genere con organizzazioni estranee alle Forze armate. Il diniego espresso dal Comandante ha determinato una rigida presa di posizione da parte di 8 delegati che, a causa delle preclusioni poste dal regolamento in ordine alla loro richiesta, risultano aver rassegnato le dimissioni dal mandato. Conseguentemente, il Comandante della legione, informato dei fatti dal Presidente del COBAR e presa visione del verbale di riunione, ha provveduto alla nomina dei nuovi delegati in sostituzione dei dimissionari. Il Comando Generale della Guardia di finanza, nella medesima nota n. 11440/109 del 27 marzo 1995, ha altresi' riferito che 5 degli 8 delegati dimissionari, in data 20 dicembre 1994, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto avverso il provvedimento di nomina dei nuovi delegati, al fine di ottenerne l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia. I ricorrenti hanno motivato il ricorso rappresentando di non avere mai rassegnato, formalmente o per iscritto, le dimissioni, ma di avere solo minacciato di attuare tale proposito, confidando nel ripensamento del Presidente sulla decisione di non inserire nell'ordine del giorno la richiesta avanzata. A questo riguardo il Comando Generale della Guardia di finanza ha fatto presente che, nel condividere l'orientamento espresso dal Comandante della Legione di Venezia di reintegrare i delegati dimissionari, non e' stato presentato appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza di sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti di nomina dei nuovi delegati, emessa dal TAR del Veneto in data 8 febbraio 1995, e che, conseguentemente, si e' in attesa dell'esito del relativo giudizio di merito. Il Comando Generale della Guardia di finanza ha inoltre precisato che il regolamento di attuazione della rappresentanza militare nulla prescrive in ordine alle formalita' da osservare per la rassegna delle dimissioni. Peraltro, la redazione del verbale di riunione del 22 novembre 1994, sia pure mancante della firma del segretario, anch'egli dimissionario, rileva ai fini della registrazione e certificazione degli accadimenti nonch! delle volonta' espresse nel corso della riunione. N! d'altro canto sussistevano dubbi sulla volonta' dei delegati di dimettersi, considerato che con una successiva lettera aperta ai colleghi della Legione di Venezia gli stessi avevano ampiamente spiegato le ragioni che li avevano indotti a rassegnare le proprie dimissioni. Il comportamento del Comandante della Legione di Venezia appare dunque corretto dal momento che, solo a seguito della comunicazione delle dimissioni degli 8 delegati da parte del Presidente del COBAR, e dopo aver preso visione del verbale di riunione del 22 novembre 1994, ha adottato i provvedimenti previsti dall'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare. I provvedimenti di nomina dei nuovi delegati rivestivano, pertanto, carattere di obbligatorita' in quanto conseguenza della "presa d'atto" della situazione verificatasi. E' stata espressa, infine, dai Comandanti di tutti i livelli la massima disponibilita' ad affrontare i problemi rappresentati e le istanze avanzate dagli organi della rappresentanza militare nell'espletamento del loro mandato, al fine di garantire una proficua e serena collaborazione. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.