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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00012 presentata da MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950405

La Camera, premesso che: il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 23 gennaio 1995, nel dibattito alla Camera relativo alle alluvioni della prima decade del novembre 1994, affermava che: "la tragica alluvione che ha colpito vaste zone del Nord nello scorso autunno non e' soltanto uno di quegli eventi straordinari che non possono essere previsti ne' evitati. I suoi devastanti effetti sono anche il segno dell'imprevidenza umana" ed ancora: "le alluvioni e le frane sono un richiamo ad una gestione piu' responsabile delle misure ambientali: una gestione che ne riconosca la natura di capitale da valorizzare, non di rendita da esaurire"; violenti nubifragi e alluvioni hanno colpito nei giorni del 4 e 6 novembre 1994 tutto il nord-ovest dell'Italia e che gli stessi eventi calamitosi hanno arrecato danni alle attivita' economiche e produttive, nonche' alle abitazioni civili e a numerose strutture pubbliche; le piene dei fiumi e le conseguenti inondazioni fotografano in maniera drammatica lo stato di assoluto degrado del territorio italiano, oltreche' la totale insufficienza di azioni di difesa del suolo; nel solo Piemonte sono stati colpiti dalle calamita' novemila lavoratori e, secondo i dati dell'assessorato regionale e della Commissione regionale per l'impiego, si sono persi strutturalmente cinquemila posti di lavoro nel commercio e nell'artigianato e settemila nell'agricoltura; nel complesso sono state colpite 17.817 imprese, botteghe artigiane, esercizi commerciali, studi professionali, 150.000 ettari di colture pregiate con danni ingentissimi, calcolati in 2.800 miliardi di lire, nei settori agricolo e zootecnico; per il danno emergente sofferto dai privati cittadini alle abitazioni e ai beni mobili e' stato previsto un indennizzo sufficientemente equo; il danno emergente sofferto dalle attivita' produttive e' stato invece indennizzato nella ridotta misura del 20 per cento, fino alla concorrenza di un massimale di lire 200 milioni e, per la restante parte, si e' previsto un finanziamento a tasso agevolato, garantito dall'accesso ad appositi fondi di garanzia; in contrasto con la ratio delle norme suddette (volta a consentire alle imprese danneggiate di approvvigionarsi al credito bancario, ai fini del ripristino dei danni subiti, in misura ulteriore rispetto alle ordinarie linee di credito gia' attivate o attivabili) la generalita' degli istituti bancari operanti su piazza richiedono, in aggiunta alle garanzie fornite per legge dai due fondi istituiti presso il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa, garanzie reali ipotecarie, trasformando cosi' il credito agevolato da aggiuntivo a sostitutivo rispetto al credito ordinario e addossando, inoltre, alle imprese danneggiate gli oneri derivanti dall'accensione delle ipoteche; alla evidente limitatezza degli indennizzi si aggiunge il fatto che nulla e' stato a tutt'oggi predisposto per far fronte al lucro cessante sopportato dalle attivita' produttive insediate nelle aree alluvionate; e' necessario, invece, operare per la ricostruzione mediante l'avvio di politiche concrete per il territorio che siano in grado di rispondere strategicamente e organicamente alle questioni poste dal dissesto idrogeologico, optando decisamente per iniziative di bonifica e prevenzione, che possono anche determinare l'attivazione di occasioni occupazionali nuove nel settore della protezione ambientale, nell'ambito della programmazione di uno sviluppo sociale ed economico compatibile con la difesa dell'ambiente; impegna il Governo a promuovere sollecitamente il completamento della redazione sistematica delle mappe dei rischi naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo per tutto il territorio nazionale, secondo criteri standardizzati e, sulla base di esse, la conseguente adozione di programmi di prevenzione e piani di emergenza; ad avviare la ricostruzione, con un forte supporto finanziario dello Stato che, in maniera coordinata con le autonomie locali e le regioni attivi, in tempi rapidi, i risarcimenti dei danni alle abitazioni, alle imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali che consenta un ritorno alla normalita' ripristinando, al piu' presto, scuole, servizi e comunicazioni; a riferire sulla sicurezza dei corsi di acqua e sullo stato di ripristino delle difese spondali dei medesimi sconvolti dall'onda di piena, anche applicando la legge 31 gennaio 1994, n. 97; a porre allo studio i piani necessari per l'allestimento di reti automatiche di rilevamento e monitoraggio, per l'elaborazione di modelli previsionali di piena dei bacini montani, nonche' la promozione di un reale ed efficace coordinamento tra tutte le amministrazioni capace, in tempo reale, di predisporre tutti gli strumenti atti ad informare le popolazioni e l'adozione di adeguate forme di prevenzione; a proseguire negli accertamenti affidati al politecnico di Torino relativi all'alluvione come fattore di possibile inquinamento con i necessari coordinamenti con similari iniziative; ad operare - atteso che nessuna Autorita' di bacino nazionale ha approvato il proprio piano ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e che sono state costituite soltanto cinque Autorita' interregionali - affinche' le Autorita' di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989 siano costituite e poste in grado di funzionare approvando i rispettivi piani di bacino, anche attivando, se necessario il potere sostitutivo dello Stato cosi' da assicurare l'avvio di adeguate politiche di difesa del suolo e serie sistemazioni idrogeologiche e idrauliche nei territori di competenza nonche' per le altre finalita' di cui all'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989; a ripristinare immediatamente la viabilita' con particolare riguardo alla riattivazione dei ponti divelti o lesionati, approntando nelle more della ricostruzione idonee misure provvisorie; a richiamare, nell'elaborazione di tali piani, una attenzione particolare ai bacini e sub-bacini montani, ai torrenti di collina, ai corsi d'acqua di fondo valle, come espressamente prevede la legge n. 183 del 1989, nonche' alla valenza positiva della attivita' di manutenzione e recupero; a potenziare la collaborazione della protezione civile con la comunita' scientifica anche attrverso la conferma delle convenzioni; a porre allo studio una legge quadro in merito alle calamita' naturali, orientata a princi'pi solidaristici ed assicurativi e su criteri di intervento automatico; ad effettuare una dettagliata ricognizione dei danni subi'ti dai beni culturali impostando programmi di salvaguardia e recupero; a far si' che tali interventi siano attuati rapidamente, superando le difficolta' sulle procedure per l'asta dei materiali litoidi, che rischiano di non consentire il ripristino dei corsi d'acqua prima della primavera e della conseguente intensificazione dei corsi d'acqua stessi; a porre allo studio una revisione della legislazione in materia di protezione civile che riveda la mappa delle responsabilita', delle procedure e delle azioni in caso di calamita' naturali e, nelle more di tale revisione, ad introdurre strumenti tecnici e procedure atti ad evitare ritardi nell'allerta della popolazione; a verificare il pieno utilizzo dei giovani di leva cosi' come stabilito dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, da parte delle regioni, comuni e province allo scopo, in particolare, di monitorare il territorio, la pulizia degli alvei, la riforestazione; a porre allo studio, preso atto che non sono state a suo tempo incluse nel provvedimento le richieste relative ad esenzioni IVA ed all'innalzamento dell'indennizzo a fondo perduto, ulteriori provvidenze con finalita' compensative in sede di approntamento del documento di programmazione esecutiva e finanziaria per il 1996; a prorogare le scadenze previste agli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge n. 646 del 1994; a verificare con la necessaria tempestivita' la possibilita' per le imprese danneggiate di iscrivere distintamente le perdite derivanti dalle distruzioni e dai danneggiamenti nella Sezione A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, in quote costanti da iscriversi nei bilanci dei dieci esercizi successivi a quello in corso al 6 novembre 1994, escludendone il concorso, quale perdita, alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448, 2496 del codice civile; ad assumere con urgenza ogni iniziativa, compresi eventuali specifici interventi normativi, idonei a garantire i crediti agevolati concessi alle imprese a titolo sostitutivo dell'indennizzo, senza ulteriori garanzie ipotecarie aggiuntive; ad approfondire la possibilita' di accedere ad interventi cofinanziabili dall'Unione europea, ai sensi degli obiettivi comunitari, ai fini di un ulteriore sostegno alle aree colpite dall'alluvione; a ricostruire il fondo a disposizione della protezione civile da gestire con apposita contabilita' speciale; a verificare la possibilita', per gli operatori che ne facciano richiesta, di convertire mutui preesistenti con i previsti mutui agevolati; ad assumere, eventualmente anche tramite norme interpretative, iniziative finalizzate a sanare lo stato di "vuoto legislativo" per i soggetti di fatto esclusi da ogni contributo o agevolazione quale ad esempio i titolari di studi professionali e i locatari di immobili ad uso non abitativo, nell'ambito delle provvidenze gia' stanziate; a riferire entro trenta giorni alla Camera circa l'ammontare degli importi dei contributi pubblici statali effettivamente versati in ogni provincia, alle amministrazioni locali, alle aziende, ai privati colpiti dalle alluvioni, nonche' circa l'ammontare delle somme erogate dalle banche per affidamenti a tassi agevolati destinati a sopperire alle esigenze delle imprese o dei cittadini vittime delle alluvioni. (6-00012)

 
Cronologia
sabato 1° aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro rinvia alle Camere per una nuova deliberazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi (A.C. 1944).

domenica 23 aprile
  • Politica, cultura e società
    Si svolgono le elezioni regionali nelle 15 regioni ad autonomia ordinaria: in 9 di esse si afferma il centrosinistra.