Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00953 presentata da BECCHETTI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19960618
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: in data 4 marzo 1996, l'Italgas ha provveduto ad emettere una bolletta, a carico del signor Francesco Giuzio, residente in Cerveteri, via Lombardia, di importo pari a lire 606.000; il signor Giuzio ha pagato tale bolletta con un giorno di ritardo sulla scadenza prevista, e cioe' il giorno 27 marzo e non il 26, come specificato dall'Italgas; nella bolletta successiva, emessa il 6 maggio 1996, l'Italgas ha applicato una mora di lire 30.300; se si considera che l'Italgas, interpellata dal signor Giuzio, ha affermato che non vi e' differenza nel pagare una bolletta in ritardo di un giorno o di un anno; dopo qualche giorno di insolvenza l'Italgas provvederebbe comunque a staccare l'utenza; se si applica il tasso percentuale applicato per un giorno, e cioe' all'incirca il 5 per cento, emerge una mora annuale pari a circa il 1825 per cento -: se non si ritenga esorbitante l'applicazione di tale tasso di mora per un pagamento in ritardo di solo un giorno. (4-00953)
In via generale si precisa che le penali, applicate all'utente dalla Societa' ITALGAS S.p.A. per il ritardato pagamento delle bollette, sono disciplinate dalle convenzioni stipulate dalle aziende distributrici con l'ente locale concedente il servizio. Pertanto, le clausole previste nelle convenzioni sono differenti a secondo del Comune concedente e dell'azienda concessionaria (societa' privata, municipalizzata, gestione diretta). Nel caso dell'ITALGAS, le indennita' di ritardato pagamento sono calcolate in ragione di quanto concordato con il singolo Comune concedente e le percentuali sono diverse da Comune a Comune. Tali indennita' sono talora fisse, cioe' con importo che non cresce al protrarsi del ritardato pagamento, in altri casi sono invece variabili con interessi di mora, ossia con importi crescenti nel tempo. Anche i termini temporali di pagamento sono concordati con il Comune concedente e regolamentati dalle convenzioni. Questo Ministero ha gia' segnalato, nel luglio 1995, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) la necessita' che queste clausole, sia relativamente agli interessi di mora applicati che ai tempi di ritardato pagamento, siano definite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e che in particolare vengano immediatamente riesaminate dai Comuni concedenti il servizio quelle che risultino particolarmente onerose per l'utenza. A seguito di tale segnalazione, l'ANCI si e' dichiarata disponibile a rivedere le clausole delle convenzioni in materia di interessi di mora per il ritardato pagamento con il criterio dell'uniformita' per tutto il territorio nazionale ed in modo che non risultino particolarmente onerose per l'utenza; ma a tutt'oggi non si e' avuto ancora nessun segnale concreto e fattivo che il riesame in questione sia andato oltre la disponibilita' dichiarata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.