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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00952 presentata da SCOCA MARIA CONCETTA (CCD-CDU) in data 19960618

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione deve curare, motu proprio, l'esecuzione dei provvedimenti di condanna divenuti irrevocabili; dall'esame degli articoli 28 e 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334), si ricava il principio che la espiazione della pena inflitta da tali provvedimenti, se gia' non in corso, deve iniziare immediatamente dopo la conformazione della loro definitivita'; secondo quanto e' stato riferito, anche in tempi recenti, dai mezzi di comunicazione, l'esecuzione dei provvedimenti in questione e' avvenuta, in qualche caso, a distanza di molti anni dalla conformazione della cennata definitivita'; si ha, dunque, motivo di ritenere che presso alcuni giudici dell'esecuzione l'attuazione immediata dei provvedimenti stessi non venga curata con la dovuta e tempestiva solerzia imposta dalla richiamata norma; se tale presunzione risultasse fondata, verrebbero a configurarsi gravi mancanze ai doveri d'ufficio degli organi deputati all'adempimento delle procedure esecutive; peraltro, sempre se tale presunzione risultasse fondata e quindi se la sanzione di reati accertati fosse rimasta inattuata, si determinerebbe una situazione di inescusabile vanificazione del lavoro svolto dalla magistratura inquirente e decidente; inoltre l'articolo 633 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero qualora la stessa persona sia stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, deve determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pena; l'articolo 657 del codice di procedura penale dispone che, anche in tale sede, il pubblico ministero deve computare, ai fini della determinazione della pena da eseguirsi, il periodo di custodia cautelare sofferta per lo stesso o per altro reato, il periodo in cui il condannato e' stato internato per misure di sicurezza detentiva, nonche' i periodi di pena detentiva espiati per reati successivamente depenalizzati, o estinti per amnistia o per i quali e' stato concesso indulto; con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'operazione di unificazione di pene concorrenti, ove ricorrano le suindicate condizioni, e' divenuta, anche secondo giurisprudenza costante, obbligatoria; solo attraverso il cumulo delle pene concorrenti e' possibile dare piena attuazione alle norme contenute negli articoli 671 (applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva), 674 (revoca dei benefi'ci precedentemente concessi in sede esecutiva) e 71 e seguenti c.p. (concorso di pene); sempre secondo le informazioni rese dai mezzi di comunicazione, si e' verificato, di recente, un caso in cui un detenuto ha scontato una pena ben superiore a quella a cui avrebbe dovuto sottostare se fosse stata correttamente eseguita l'operazione di computo di cui sopra; si ha motivo di ritenere che tale operazione non venga abitualmente svolta, motu proprio, dagli organi deputati al procedimento di esecuzione; se risultasse fondato tale dubbi dubbio, si verterebbe in una situazione altrettanto grave di inadempienza ai doveri di ufficio, con conseguente nocumento alle liberta' individuali dei cittadini reclusi oltre misura e con un danno economico per lo Stato, a carico del quale peserebbero gli oneri della protratta detenzione; quali siano le modalita' ed i criteri che il Ministero di grazia e giustizia fa adottare ai competenti uffici territoriali per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi suddetti, con riguardo tanto al procedimento di esecuzione quanto alla operazione di cumulo; se si siano verificati, negli ultimi dieci anni, episodi di inadempienza agli obblighi di ufficio attinenti di esatto svolgimento del procedimento e della operazione; se, nell'ipotesi in cui detti episodi si siano effettivamente verificati, il Ministro interrogato abbia assunto le necessarie iniziative, anche di carattere disciplinare. (4-00952)

In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Al fine di verificare la fondatezza dei timori manifestati dall'interrogante questo Ministero ha svolto un'ampia indagine presso gli uffici giudiziari in ordine all'applicazione della normativa in tema di esecuzione delle pene. Ne e' emerso che l'esecuzione delle sentenze avviene nel rispetto della legge processuale e con sollecitudine. I tempi delle procedure sono, peraltro, legati da un lato alla frequente necessita' di acquisire documentazione utile e dall'altro alle istanze presentate dagli interessati, intese a fruire di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Solo per aspetti del tutto marginali gli adempimenti sono rallentati da contingenti ed isolate situazioni di carenza di personale. D'altra parte questo Ministero, proprio per agevolare l'esecuzione delle procedure in questione, che in taluni casi si presentano particolarmente complesse, ha predisposto un programma informatico che sta dando risultati positivi anche ai fini dell'accelerazione degli adempimenti. Le informazioni acquisite non hanno evidenziato specifiche situazioni problematiche, eccezion fatta per una vicenda che riguarda il signor Luigi Di Bella ed alla quale l'interrogante probabilmente si riferisce. In proposito, sulla base delle notizie fatte pervenire dagli uffici interessati, si rappresenta quanto segue. Le ricerche dei periodi di carcerazione sofferti dall'interessato quale custodia cautelare relativa a sentenze cumulabili o attribuibili a titolo di fungibilita', sono state svolte dalla Procura Generale della Repubblica di Roma in collaborazione con il difensore di fiducia, giacche' risalivano sino al lontano anno 1958. Poiche' lo stesso difensore, dopo aver avuto contatti con il magistrato che curava l'esecuzione, non produceva alcun titolo oltre quelli gia' in possesso della Segreteria, comprovante carcerazioni eventualmente espiate dal Di Bella, veniva adottato provvedimento di cumulo in data 18.1.1994, con determinazione della pena relativa. Successivamente, a seguito di notizie sopravvenute concernenti periodi di detenzione con o senza titolo, ritenuti utili, venivano emessi provvedimenti di rettifica in data 10.3.1994 e 14.6.1994. Con l'ultimo provvedimento veniva fissata la residua pena da espiare in anni 3, mesi 11, giorni 10 di reclusione, detraendo complessivamente anni 15 mesi 7 giorni di reclusione gia' sofferta. L'esecuzione di tale pena e' iniziata il 22 gennaio 1994, giorno dell'arresto. La competenza della Procura Generale in questione cessava col passaggio in giudicato, avvenuto il 14 giugno 1994, di sentenza del Tribunale di Roma del 19 marzo 1992. In conseguenza, tutti gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. Tale ufficio emetteva nuovo provvedimento di cumulo di pene in data 30 luglio 1994. Il Di Bella, nel frattempo, inviava alcune istanze che venivano trasmesse al giudice dell'esecuzione. In data 12 dicembre 1994, il Tribunale di Roma emetteva ordinanza con la quale revocava ed applicava benefici e respingeva le richieste di fungibilita' di pene e di scarcerazione. Successivamente il condannato presentava istanze ai sensi degli artt. 669 c.p.p. (pluralita' di sentenze per il medesimo fatto) e 671 c.p.p. (applicazione della disciplina del concorso formale del reato continuato). Ne emergeva la necessita' di integrare la gia' copiosa documentazione. Purtroppo non tutti gli atti richiesti venivano trasmessi tempestivamente, sicche' si rivelava necessario dar corso a ripetuti solleciti. Infine, nel febbraio 1996, veniva emesso nuovo provvedimento di cumulo, con parere parzialmente favorevole per l'applicazione della continuazione e favorevole per la duplicita' di giudicato. Il Tribunale decideva il 12 marzo 1996, disponendo l'immediata scarcerazione. Si vuole aggiungere, per fornire qualche ulteriore lume sulla intricata vicenda, che il Di Bella nel 1994 avanzo' una prima richiesta di applicazione della continuazione che fu respinta dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza del 15 febbraio 1994. Per contro, il problema della possibile duplicazione di giudicati, secondo quanto riferito dall'Ufficio interessato, e' intervenuta solo nel 1995 col passaggio in giudicato di sentenza del Tribunale di Roma in data 22 giugno 1993. Tale ultima pronunzia, infatti, ha determinato la revoca di precedenti condanne emesse dal Tribunale di Ancona e dalle Corti di Appello di Bologna e Roma. Da tale sintesi della procedura emerge che i tempi della sua definizione sono stati influenzati dal grande numero di sentenze da eseguire e dalla complessita' e varieta' di questioni esaminate e decise dal giudice dell'esecuzione. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.



 
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