Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00947 presentata da RUBINO PAOLO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960618

Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: nel periodo aprile-maggio 1996, gli agenti del Corpo forestale dello Stato della provincia di Taranto hanno elevato verbali di accertamento per impianti di vigneti per uva da tavola realizzati in epoca di divieti posti da regolamenti comunitari, sanzionati dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 370 del 1987, convertito in legge n.460 del 1987; sono stati soggetti ai suddetti accertamenti estensioni complessive di circa 1.000 ettari nella sola zona dell'arco jonico di Taranto, a cui si aggiungono circa 1.200 ettari gia' accertati e sanzionati in tutta la Puglia alla fine dello scorso anno; e' stata erogata una sanzione pecunaria di 1.000.000 di lire per ciascun ettaro impiantato abusivamente; non e' stata fatta alcuna distinzione tra i vigneti di uva da vino e vigneti di uva da tavola, non tenendo conto che una parte dei vigneti sono stati reimpiantati in terreni gia' destinati a tale coltura senza la preventiva autorizzazione al reimpianto; le sanzioni per la coltura di vigneti per uva da tavola sono illegittime, in quanto i verbali elevati contestano la violazione dell'articolo 4 della legge n.460 del 1987, che sanziona la violazione di disposizioni che hanno lo scopo di disciplinare e regolamentare la produzione del vino in una situazione di mercato eccedentario e pertanto non avente ad oggetto la produzione di uva da tavola: in questo senso si e' pronunciata l'autorita' giudiziaria, sia amministrativa che ordinaria, la quale in diverse sentenze ha riconosciuto la non sussistenza del divieto per le uve da tavola -: se non intenda sospendere con immediatezza le visite ispettive del Corpo forestale dello Stato che in questi giorni si stanno effettuando, in attesa di una definizione della controversia in atto; se non intenda procedere ad una rapida attuazione dell'organizzazione comune di mercato per i settori vitivinicoli ed ortofrutticolo, con inserimento dell'uva da tavola in quest'ultimo; se non intenda attuare una sanatoria e relativo riconoscimento di tutti i vigneti per la produzione di uva da tavola esistenti in Puglia, visto che la superficie coltivata nell'ultimo decennio e' passata da 183.700 a 137.546 ettari, con una riduzione di 49.774 ettari e visto che soltanto per 2.372 ettari i produttori hanno beneficiato del premio abbandono; se non intenda prevedere la possibilita' della distillazione, nel caso vi siano eventi atmosferici sfavorevoli o attacchi parassitari al prodotto uva da tavola, che eviterebbe l'accumulo di enormi masse di prodotto che sarebbe destinato alla vinificazione, garantendo un prezzo minimo da stabilire annualmente. (4-00947)

Si deve preliminarmente rappresentare che la possibilita' di disapplicazione delle prescrizioni limitative alla produzione del settore viticolo-enologico dettate in sede comunitaria presenta alcuni problemi dovuti alla lettera delle stesse disposizioni. Infatti, nelle deroghe al disposto dell'articolo 6 del reg. CEE n. 822/87 - il quale recita: "ogni nuovo impianto di viti e' vietato fino al 31 agosto 1996" - non e' prevista la possibilita' di ammettere nuovi impianti di viti destinati ad uve da tavola. La Commissione UE, peraltro, si e' sempre espressa in tal senso, come puo' desumersi dal seguente breve "excursus" storico della regolamentazione vitivinicola: nel 1976, con reg. n. 1662, e' stato sancito il divieto di nuovi impianti unicamente per le varieta' di uve da vino; il successivo reg. n. 348/79, nel codificare il regolamento sopracitato, ha mantenuto ferme le stesse disposizioni; con reg. n. 454/80 e' stato abrogato il regolamento n. 348/79 e, introducendo una modifica all'articolo 30 del regolamento di base n. 337/79, e' stato consentito, in deroga al divieto generale, l'impianto di varieta' di uve da tavola. Il 9^ "considerando" di questo regolamento e' in perfetta sintonia con l'articolo 30 cosi' modificato: nel 1984, con reg. n. 1208, e' stato modificato l'articolo 30 del reg. 337/79 ed e' stata pertanto soppressa la deroga in favore dell'impianto di varieta' di uve da tavola. Peraltro, lo stesso reg. CEE n. 1208/84 non ha disciplinato il regime del diritto di reimpianto per i vigneti di uve da tavola estirpati prima del 1984 come era, invece, avvenuto nel 1976 per i vigneti da vino. Il "considerando" n. 8 di questo regolamento conferma la portata del divieto generale; il reg. 822/87, codificando il regolamento 337/79 e le sue successive modificazioni, ha mantenuto all'articolo, 6, fino al 31 agosto 1996, il divieto generale. Tuttavia, nel "considerando" n. 16, e' stato trasfuso il contenuto di cui al n. 9 del reg. n. 454/80 - che comportava la deroga in favore delle varieta' per le uve da tavola - invece di riprendere quanto contenuto nel considerando n. 8 di cui al reg. n. 1208/84. L'incertezza sul significato di tale operazione ha portato questa Amministrazione alla formulazione di un quesito diretto alla Commissione UE al fine di chiarire come debba essere applicata la disciplina in materia. Da ultimo, con reg. del Consiglio UE n. 11592/96 e' stato previsto che il divieto di nuovi impianti escluda le superfici destinate alla produzione di uve da tavola dal 1^ settembre 1996 e che inoltre, a partire dal 1^ agosto 1997 non sia piu' consentita la vinificazione delle uve stesse. Dal 1^ settembre 1996, pertanto, non si applicano al settore dell'uva da tavola le prescrizioni limitative previste per i vigneti di uva da vino. Per cio' che attiene alla richiesta di rendere inefficaci i verbali compilati dal Corpo Forestale per vigneti di uve da tavola impiantati senza il prescritto diritto di reimpianto nonche' alla richiesta di non dare seguito alla emissione dei decreti di espianto e di multa si fa presente che, nell'ottobre 1995 la Commissione UE ha proposto all'Italia una correzione finanziaria di circa 32 miliardi di lire a valere sulle erogazioni dei premi per l'estirpazione dei vigneti in Puglia. Tale rettifica si fondava sul presupposti che 2.446 ettari di nuovi impianti e di reimpianti di vigneti erano da considerarsi illegali. Questa Amministrazione pertanto, al fine di verificare l'assunto comunitario e accertare quindi l'eventuale presenza di vigneti illegittimi, ha incaricato il Corpo Forestale dello Stato di espletare in Puglia un'indagine a campione nel periodo dicembre '95/ gennaio '96. Tale verifica e' partita da un'ipotesi iniziale di controllo di circa 10.400 ettari di nuovi impianti. Detta indagine, espletata con notevole impegno e senza alcun risparmio di uomini e mezzi a causa della brevita' dei tempi assegnati, ha portato al controllo di 6.240 ettari, fra i quali in particolare si citano: Ha 1.145 = impianti e reimpianti di vigneti da uva da vino non autorizzati; Ha 2.517 = impianti di vigneti di uva da mensa non autorizzati. Il personale del C.F.S., pertanto, attraverso successivi approfondimenti di indagine tesi alla valutazione delle singole responsabilita', ha verbalizzato, notificato e segnalato i risultati degli accertamenti alle competenti Autorita' regionali, per il relativo svellimento forzato dei vigneti. Si evidenzia che quanto ora esposto va considerato alla luce del fatto che, nel periodo dal 1988 al 1996, la Comunita' ha concesso premi per l'estirpazione dei vigneti per uva da tavola, di cui i produttori pugliesi hanno beneficiato: se alcuni di essi dovessero aver reimpiantato vigneti per uve da tavola dopo aver beneficiato dei detti premi, tale fatto potrebbe configurarsi come una ipotesi di reato che, e' evidente, non potrebbe essere in alcun modo emendata da questa Amministrazione. Infine, si devono ancora esprimere le seguenti considerazioni: e' attualmente in corso di definizione la richiesta del FEOGA avente ad oggetto il rimborso di una parte degli aiuti corrisposti per l'estirpazione nella Regione Puglia a seguito di nuovi impianti installati senza il diritto di reimpianto; la vigente normativa nazionale (articolo 4 legge 460/87) prevede specifiche sanzioni pecuniarie (da 1 a 3 milioni di lire per ogni ettaro impiantato abusivamente) nonche' la estirpazione forzata dei vigneti. Pertanto, qualora si procedesse ad una sanatoria a livello nazionale dei vigneti per uva da tavola impiantati nel periodo dal 1984 al 1996 si incorrerebbe nel rischio di non vedere riconosciute dal FEOGA le somme dallo stesso fondo utilizzate per pagare i premi, con oneri a carico dell'erario. L'unica possibilita' di trovare una adeguata soluzione per i produttori che non hanno rispettato l'obbligo del divieto e non siano per cio' stati riconosciuti come autori di reato, risiede nell'esaminare il problema con la Commissione UE ottenendo dall'esecutivo comunitario - facendo presente le difficolta' interpretative della normativa comunitaria nonche' delle modifiche intervenute - la possibilita' di evitare sanzioni pesanti per i produttori o conseguenze finanziarie per l'erario nazionale. In merito a quanto ora evidenziato, questa Amministrazione assicura il proprio impegno per rendere partecipe la Commissione UE ad un approfondito esame della situazione affinche' possano essere assunte le piu' opportune determinazioni per la migliore tutela degli interessi del settore. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.



 
Cronologia
sabato 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Muore a Roma Luciano Lama, leader della Cgil e del Pci.

giovedì 20 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi presenta una manovra da 16 mila miliardi, che prevede 11 mila miliardi di tagli alla spesa pubblica.