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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00956 presentata da RUBINO PAOLO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960618

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: gli aumenti vertiginosi dei contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricoli e l'introduzione di notevoli appesantimenti burocratici in materia di collocamento in agricoltura (registro d'impresa, buste paga, ecc.), originariamente disposti dal decreto legislativo 375 del 1993, e successivamente dal decreto-legge 40 del 1^ febbraio 1996 e comunque non completamente snelliti dall'ultimo decreto-legge 301 del 3 marzo 1996, lungi dal favorire gli obiettivi di riequilibrio della questione previdenziale e del mercato del lavoro in agricoltura, hanno invece contribuito ad allargare l'area della evasione contributiva ed a peggiorare la gestione del collocamento con gravi ripercussioni sull'occupazione; specialmente nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE 2081/93 e seguenti, la forte presenza di coltivazioni mediterranee (olio, uva da tavola, vino, agrumi, tabacco, ortofrutta) richiede grossi apporti di giornate lavorative; dette produzioni, specialmente negli ultimi anni, sono soggette a spietata concorrenza sul mercato da parte dei prodotti provenienti dai paesi extracomunitari dell'area del Magreb ed America latina, che si avvantaggiano all'origine di un bassissimo costo del lavoro della totale assenza di pressione fiscale-previdenziale, tant'e' che la qualita' elevata dei prodotti italiani ben poco riesce a fare rispetto ai bassi prezzi delle deratte dei paesi citati; le aliquote contributive per la determinazione dei contributi agricoli unificati vengono ancora riferite ad un salario medio convenzionale, e comunque di gran lunga superiore alla media delle aliquote degli altri Paesi europei; dal 10 al 18 giugno 1996 scadono i termini per il pagamento dei contributi agricoli unificati relativi al quarto trimestre 1995, il cui costo ha subito un incremento del 50 per cento rispetto alle aliquote in vigore al 30 giugno dello scorso anno, cosi' come previsto dalla legge 537 del 1993; la proroga (articolo 2, comma 3, del decreto-legge 214 del 26 aprile 1996) al 1^ giugno 1996 degli adempimenti relativi al prospetto paga di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 375 del 1993 ingenera non pochi problemi di calcolo e di ordine fiscale-tributario essendo inserito nel corso dell'anno -: quali provvedimenti legislativi e normativi intenda assumere, con l'urgenza che il caso richiede, per ridurre il costo dei contributi agricoli unificati e per alleggerire la pressione burocratica nel settore primario, al fine di congiurare il malcontento che serpeggia tra i coltivatori, onde evitare di fare esplodere "la rabbia verde" che i presidenti confederali della coldiretti, della CIA e della Confagricoltura hanno ricordato a conclusione della manifestazione unitaria a Napoli del 28 maggio 1996, e rasserenare un comparto ancora molto importante per l'economia e per l'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno; quali provvedimenti di urgenza intenda adottare al fine di bloccare gli aumenti dei contributi agricoli unificati con l'emissione di nuovi bollettini contributi agricoli unificati relativi a terzo e al quarto trimestre 1995 calcolate in base alle aliquote contributive valide al 30 giugno 1995; come intenda risolvere la complessa questione dell'accertamento induttivo delle giornate lavorative in agricoltura, previsto ancora dal decreto-legge 301 del 1996; come intenda snellire la burocratizzazione nei rapporti di compartecipazione familiare (decreto-legge 301 del 1996, articolo 4, comma 13); se non ritenga opportuno prorogare al 1^ gennaio 1997 l'entrata in vigore degli adempimenti relativi al prospetto paga di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 375 del 1993 ed articolo 2, comma 3, del decreto-legge 214 del 1996; se non ritenga necessario riaprire i termini fino al 31 luglio 1996 del condono previdenziale agricolo agevolato ex servizio provinciale dei contributi agricoli unificati di cui all'articolo 18, comma 6 e seguenti, della legge 724 del 1994. (4-00956)

L'interrogazione parlamentare sottopone all'attenzione del Ministero le questioni concernenti il lavoro agricolo, con particolare riferimento alla pressione contributiva esistente nel settore ed alla disciplina dei collocamento. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, si ritiene opportuno fare brevemente il punto in merito alle iniziative sinora assunte. Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita ai Governo dalla legge n. 335/95 in materia di previdenza agricola e' stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno espresso il relativo parere. In vista della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso versa, sono stati adottati, comunque, provvedimenti che si sono mossi proprio nella direzione auspicata dalla S.V. Da un lato, e' stato previsto un differimento dei termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995, nel primo trimestre 1996 e nel secondo trimestre 1996 "d.l. 14 giugno 1996, n. 318, d.l. 2 agosto 1996, n. 405, d.l. 1^ ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, d.l. 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, d.l. 31.1.97, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81). Per quanto concerne la regolarizzazione contributiva del settore, si segnala, in primo luogo, la disposizione recata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. La norma in questione (articolo 1, comma 229) attribuisce ai soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale ed assistenziale del settore agricolo, la facolta' di estinguere la parte residua del debito avvalendosi delle modalita' generali del condono. Disposizioni in materia di condono previdenziale sono contenute anche nel decreto legge 28 marzo 1997, n. 79. L'articolo 4, commi 4 e 5, di tale ulteriore provvedimento fissa modalita' e termini della procedura di regolarizzazione contributiva del settore agricolo, relativamente a periodi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purche' in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto legge. Possono essere, altresi', corrisposti alle medesime condizioni i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte di debito contributivo rimasto insoluto. Un ulteriore intervento normativo ha riguardato l'introduzione di una maggiore gradualita' nel processo di elevazione delle aliquote contributive - come delineate dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537/93, per le aziende agricole ubicate nei territori montani e nelle zone svantaggiate (d.l. 31.1.97, n. 11, convertito dalla legge n. 81/97). Col medesimo provvedimento e' stata, inoltre, prevista la riduzione dell'onere contributivo per il 1997-1999 per le aziende agricole site nel Mezzogiorno, attraverso la rimodulazione delle aliquote, partendo da una misura del 60 per cento relativamente alle rate del quarto trimestre 1996 e del primo trimestre 1997, per assestarsi, relativamente agli ulteriori periodi di fruizione del beneficio, sulla misura del 40 per cento. In merito alla richiesta di abrogare il sistema di "accertamento induttivo delle giornate lavorative previsto ancora dal decreto legge 3 giugno 1996, n. 301", si fa presente quanto segue. I valori medi dell'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun tipo di bestiame (tabelle ettaro - coltura) sono validi soltanto per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori. Non e' stata, infatti, riprodotta, nel provvedimento che ha reiterato il decreto legge 3 giugno 1996, n. 301 (convertito, da ultimo, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608), la disposizione che considerava validi i valori medi anche ai fini dei controlli ispettivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 375/93. Al riguardo, si rammenta che la stima tecnica a mezzo visita ispettiva viene indicata, nell'articolo 8 del citato decreto, come lo strumento per calcolare il fabbisogno lavorativo, al fine dl raffrontare i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento. In tale contesto va segnalato, inoltre, che gia' con il decreto-legge 1^ febbraio 1996, n. 40, confluito, con modificazioni, nella legge n. 608/96, si e' provveduto a disciplinare direttamente la materia relativa agli obblighi di documentazione e di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo. In particolare, e' stato introdotto un sistema di rilevazione ufficiale di manodopera occupata mediante elenchi nominativi annuali e trimestrali predisposti dall'INPS sulla base delle dichiarazioni effettuate dalle singole imprese. In ordine, poi, ai rapporti di compartecipazione familiare, che l'On.le interrogante giudica eccessivamente "burocratizzati", si fa presente che il decreto legge n. 40/96, convertito, da ultimo, dalla legge n. 608/96, ha introdotto una semplificazione della procedura in materia di dichiarazione della manodopera occupata (articolo 6, commi 3 e 4, del d.l.vo n. 375/93). Per i contratti non registrati di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere anteriormente alla vigenza della legge n. 203/1982, compresi i contratti in regime di proroga, e' stata prevista una semplice dichiarazione di responsabilita' in luogo della presentazione del contratto, anche in presenza di situazioni di irregolare formazione di accordi attinenti alla coltivazione dei terreni. Per quanto concerne, poi, gli adempimenti relativi ai prospetti paga, si osserva, in primo luogo, che l'obbligo di consegnare al lavoratore il prospetto paga nel momento in cui viene corrisposta la retribuzione e' stato esteso dall'articolo 4 del d.l.vo n. 375/93 anche ai datori di lavoro agricolo (prima esclusi), nell'ambito delle misure volte a razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. Si segnala, al riguardo, che col decreto legge n. 40/96, convertito dalla legge n. 608/96, e' stato stabilito che, in caso di rapporto di durata non superiore al mese, puo' essere utilizzato, in sostituzione del prospetto paga, il quinto esemplare della sezione matricola del registro d'impresa, come definito dal decreto ministeriale 29 settembre 1995 (pubblicato nella G.U. n. 240 del 13 ottobre 1995). Anche in questo caso, si tratta, come evidente, di una disposizione volta ad introdurre elementi di semplificazione nelle procedure di assunzione dei lavoratori in agricoltura. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
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