Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01102 presentata da CHINCARINI UMBERTO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960619
Ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'ente morale "comunita' del Garda", riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1992, risulta dotato di un nuovo statuto, approvato con decreto 23 febbraio 1996; anteriormente a tale data, la gestione dell'attivita' della "comunita' del Garda" risulta inspiegabilmente confusa, contraddittoria e carente di giustificazioni su spese essenziali, riconducibili a previsioni di statuto, ma mancanti di supporti giuridici a livello di controllo sia contabile che amministrativo, come risulta dai dati dei conti consuntivi degli anni 1994 e 1995; di fatto, per l'esercizio 1994, al capitolo 2 (entrate effettive ordinarie) risultano da riscuotere ancora lire 156 milioni circa per quote associative, mentre nel titolo 1 delle spese risultano effettuati pagamenti per lire 27.971.090 per "indennita' e rimborso spese amministratori"; l'ente morale "comunita' del Garda" risulta tuttora essere un ente di dubbia identificazione per quanto attiene alle forme del controllo della gestione, non essendo di fatto soggetto, sotto il profilo della legittimita' delle deliberazioni e degli atti, al comitato regionale di controllo, in quanto non ascrivibile agli enti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; anche per l'esercizio 1995, come risulta dal conto consuntivo, risultano da riscuotere ancora 100 milioni circa per quote associative, mentre sono state erogate somme per lire 41.570.459 per "indennita' e rimborso spese per amministratori"; rimangono tuttora insoluti i pagamenti dei comuni di: Tremosine - Mozambano - Caprino Veronese - Peschiera 1992; Mozambano - Caprino - Peschiera - Brescia 1993; Desenzano - Gargnano - Caprino - Peschiera 1994; Desenzano - Muscoline - Tignale - Tremosine - Affi - Caprino - Peschiera - Verona 1995; per il 1996, al 30 aprile 1996 nessuna quota e' stata pagata; tra le voci di rilievo sotto il profilo gestionale, spicca il residuo di lire 57.918.304 del comune di Peschiera del Garda per quote associative relative agli anni dal 1989 al 1994; a norma dell'articolo 5, comma 3, dello statuto "ciascun associato e' tenuto a versare le quote associative" e "il versamento dei contributi deve essere erogato non oltre il 30 aprile di ciascun anno" (allegato D, lett. c) dello statuto); pertanto risulta essere disattesa la normativa sia dello statuto, che quella generale in materia di controlli (leggi n. 142 del 1990 e n. 241 del 1990 per l'aspetto pubblicistico, norme del codice civile sotto il profilo civilistico); puo' conseguentemente potersi ritenere illegittima una gestione di tale natura, senza risultati pratici di rilievo per i comuni e gli enti associati, se non per la visibilita' del presidente e del partito che rappresenta e degli amministratori cui vengono rimborsate spese vive, le piu' disparate; non hanno ratificato il nuovo statuto in Consiglio comunale ben 19 comuni su 45, due enti sovracomunali su tre, tre su cinque tra consorzi e comunita' montane, una su due USL; per quanto sopra esposto, potrebbero sussistere i presupposti per una verifica giuridico-contabile-amministrativa delle finalita' dell'ente, rapportate ai risultati ottenuti, alle modalita' di gestione e ai mancati controlli cui tutti gli enti, sia pubblici che privati, sono sottoposti, controlli che risultano, viceversa, mancanti nella fatti-specie; l'inefficienza decennale dell'ente nel settore turistico si riverbera anche nei risultati dell'attuale stagione turistica, che evidenzia cali a due cifre percentuali; sarebbe opportuno accertare se, come risulta dai conti consuntivi del 1994 e del 1995, si possano configurare un danno erariale e un abuso di ufficio, essendo alcune scelte di fondo adottate in violazione di norme legislative sia del codice civile (con riferimento anche agli articoli 12 e 16) che delle leggi n. 142/1990 e 241/1990, per quanto puo' riguardare l'aspetto pubblicistico, nonche' ove riconducibile, in relazione alla norma dell'articolo 58 della legge 142/1990 per quanto attiene alla responsabilita' degli amministratori, avuto presente che costituisce danno erariale l'importo posto a carico dell'ente oltre i limiti dell'arricchimento nell'ipotesi di spese connesse a funzioni necessarie consentite senza la preventiva deliberazione sotto il profilo pubblicistico e relativa autorizzazione nel campo privato; sarebbe altresi' necessario che venga accertata la responsabilita' dei mancati introiti delle quote dovute e delle spese discrezionali effettuate ad esclusivo vantaggio degli amministratori e non nell'interesse esclusivo dell'ente per la realizzazione delle finalita' che lo stesso ci propone -: se le spese dell'ente in questione debbano avere per oggetto servizi di pubblica utilita' entro i termini di una precisa normativa e non in un ambito di potere discrezionale dei singoli amministratori, con scelte di spesa prive di adeguata motivazione, cosi' come risulta condotta attualmente; se i Ministri interrogati non ritengano di disporre una verifica o indagine al fine di chiarire e definire la natura giuridico-amministrativa dell'ente "comunita' del Garda" e se lo stesso possa gestirsi senza i preventivi controlli di legittimita' che sussistono per gli enti pubblici o, viceversa, l'applicazione delle norme di diritto privato dal codice civile; nel caso se ne accerti la natura pubblicistica, se spese, incameramenti e reimpieghi di legge relativi alla lotteria del Garda 1994 (come comunicato dai Monopoli di Stato in data 29 agosto 1995 pari a lire 507.500.000) risultino essere regolari e giustificate in base alle finalita' dell'ente; se siano in corso indagini di polizia giudiziaria. (4-01102)