Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01104 presentata da GIACCO LUIGI (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960620
Ai Ministri dei trasporti e navigazione, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. -Per sapere - premesso che: la legge n. 141 del 1990 prevede agevolazioni per prepensionamenti di personale dipendente dell'Ente Fs (ora Fs Spa) dichiarato in eccedenza. In essa sono previste norme particolari per l'ammissibilita' della domanda da parte del personale dichiarato fisicamente inidoneo (considerazione del beneficio dei 7 anni di aumento dell'anzianita' di servizio ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, il rimanente personale invece puo' presentare domanda solo se ha gia' maturato il diritto alla pensione: 20 anni di servizio al momento della legge); la stessa legge prevede che le graduatorie fra i dipendenti che presentino domanda per il prepensionamento vengano formulate dando precedenza al personale fisicamente inidoneo e il rimanente in ordine di eta'; la legge n. 141 prevede che il prepensionamento, alle condizioni e con i benefi'ci previsti, vada riservato al personale dichiarato in eccedenza sulla base dei piani appositamente predisposti con riferimenti alle eccedenze rilevate al numero dei richiedenti in precedenza definito; la legge prevede anche che il prepensionamento, con i relativi benefi'ci, vada riferito al personale dichiarato in eccedenza nelle quantita' definite sulle base di specifici programmi; con accordi sottoscritti dalla Fs Spa e dalle organizzazioni sindacali, nel corso di questi anni di applicazione della legge 141 e del decreto ministeriale 102/T/70 - per le sette fasi di prepensionamento - sono state di volta in volta qualificate le dimensioni degli esuberi in relazione ai fabbisogni organici e di conseguenza la quantita' di personale da prepensionare. Tali qualificazioni furono ovviamente articolate per aree e settori professionali, nonche' per impianti e aree territoriali; il recente accordo sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro (sottoscritto il 18 novembre 1994 e approvato con referendum nei giorni dal 13 al 16 dicembre 1994) ha inserito importanti innovazioni sulla materia della quantificazione del fabbisogno organico (ex articolo 4 del contratto nazionale di lavoro) e nella gestione dei processi di riequilibrio degli organici in relazione alle carenze ed agli esuberi identificati (ex articolo 13 del contratto nazionale di lavoro); la Fs Spa, senza definire in nessuna sede la dimensione degli eventuali esuberi di personale, ha disposto il prepensionamento - con relativi benefi'ci - di tutti i richiedenti, compresi sia i dirigenti che gli inidonei e parzialmente inidonei; la scelta operata dall'impresa e' certamente lesiva del disposto della legge n. 141 del 1990, in quanto i prepensionamenti sono riferiti a personale che non e' mai stato dichiarato in eccedenza, ne' dai piani programmatici dell'impresa, ne' da accordi sindacali, inoltre, l'iniziativa dell'impresa e' fortemente lesiva delle relazioni industriali, al punto da identificarsi quale "attivita' antisindacale", in quanto assunta in dispregio ai contenuti degli accordi - anche recenti - sulla materia e dello stesso ruolo delle organizzazioni sindacali su un argomento determinante come quello degli organici e della gestione degli "ammortizzatori sociali", fra i quali va certamente identificato il prepensionamento; come puo' esere rilevato dalle disposizioni della Fs Spa sull'ottavo prepensionamento, il terz'ultimo capoverso prevedeva l'identificazione delle situazioni in eccedenza prima di poter disporre il prepensionamento dei richiedenti. Elemento indispensabile per la corretta applicazione della legge n. 141 del 1990 e del decreto ministeriale 102/T/90 (va notato anche che la circolare relativa al prepensionamento dei dirigenti non prevede la verifica delle eccedenze); in dispregio di queste recenti disposizioni (contestabili nella parte in cui si riferiscono esclusivamente al personale dichiarato inidoneo, ma coerente nella parte in cui dispongono l'accertamento delle situazioni in eccedenza prima di consentire l'attuazione della fase di prepensionamento), la societa' Fs con lettera del 14 dicembre 1994 a firma del dottor Satta della direzione generale, ha disposto il prepensionamento di tutti gli inidonei richiedenti a decorrere dal 24 dicembre 1994; e' certamente discutibile il fatto che un imprenditore possa modificare, unilateralmente, disposizioni organizzative riguardanti il personale su materie contrattualmente definite; nel caso esposto, l'autonomia decisionale dell'imprenditore potrebbe tradursi in un interessato "storno" di costi dal bilancio Fs alla collettivita' (il ministero del Tesoro e' chiamato a pagare le pensioni ai prepensionati) o quantomeno in un'interpretazione della legge a proprio uso e consumo, adattandola cioe' alle proprie necessita' con evidenti (ed ingiustificati) costi aggiuntivi a carico della collettivita'; ad avviso degli interroganti, e' proprio questo che e' stato fatto, con l'aggravante di determinare ampie ingiustizie favorendo taluni lavoratori e togliendo ad altri la possibilita' di esercitare diritti previsti da leggi e da accordi; con riferimento a quest'ultimo aspetto risulta necessario verificare se le disposizioni della societa' Fs in materia di prepensionamento siano rispettose di quanto disposto in materia dalla legge n. 141 del 1990 e in particolare se siano legittimi il provvedimento di prepensionamento dal 24 dicembre 1994 di tutti i dirigenti che abbiano prodotto l'apposita domanda e il provvedimento di prepensionamento a decorrere da 24 dicembre 1994 di tutti i dipendenti inidonei che ne abbiano fatto richiesta -: quali tempestive decisioni del caso si intendano intraprendere nei confronti dell'impresa Fs e dei dirigenti responsabili dell'eventuale violazione di una precisa norma di legge. (4-01104)