Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01248 presentata da GATTO MARIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960625
Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: una recente pronuncia dell'Autorita' antitrust ha: 1) autorizzato da parte degli agenti ippici (Snai) l'acquisto della Trenno spa, proprietaria di tre fra i massimi ippodromi italiani (Milano/Trotto, Milano-Galoppo e Montecatini) e, quindi, societa' di corse di assoluto rilievo, autorizzando cosi', in maniera inspiegabile, la titolarita' negli stessi soggetti della proprieta' di ippodromi, della gestione di corse, nonche' della raccolta delle scommesse sulle medesime (a tutto cio' si deve aggiungere l'affidamento in "via provvisoria" del sistema telematico del totalizzatore nazionale allo stesso Snai); 2) stabilito che il segnale televisivo, di proprieta' dell'ente pubblico Unire, ma sin qui gestito in forma monopolistica dal consorzio CRAI, facente capo agli agenti ippici, debba essere affidato a una societa' "terza": la Euphon srl di Torino -: se il Ministro sia a conoscenza del fatto che, prima della detta pronuncia da parte dell'Antitrust, lo Snai, tramite il proprio consulente legale aveva informato la Federippodromi (societa' di corse) e Sisal (Sport Italia Totip, Spati, Consortris) della lettera impegnativa di intenti sottoscritta con la societa' Euphon srl. Ad essa veniva commissionata la gestione tecnica dei servizi di regia e di diffusione televisiva delle corse, naturalmente dietro congruo corrispettivo in denaro. Tutto cio' col chiaro intento di evitare l'adozione di misure restrittive da parte dell'Antitrust; se il Ministro sia a conoscenza del fatto che la Euphon srl - societa' caratterizzata da continui cambiamenti di sede e da una certa erraticita' - e' controllata al cinquanta per cento dalla Rcs editori (Gemina) e per il restante cinquanta per cento da Roberto e Giancarlo Rocchietti. Euphon srl - la quale possiede un capitale di 300 milioni - controlla a sua volta per il 50 per cento Euphon Technicolor spa, la quale dispone invece di un capitale di 9,6 miliardi. L'altro cinquanta per cento e' posseduto dalla societa' Technicolor proprieta' di un'azienda olandese, la Carlton Communication BW Olanda; se sia a conoscenza del fatto che l'attuale, contestato commissario all'Unire, avvocato Angelo Pettinari, risulta consigliere di amministrazione della Euphon Technicolor spa, essendo stato nominato il 30 giugno 1995; se ritinga che tale incarico non configuri un evidente conflitto di interessi, dato che la gestione tecnica dei servizi di regia e di diffusione televisiva delle corse, oggi pagata dalle singole agenzie sulla base del servizio diffuso, verra' ampiamente remunerata, a quanto risulta, dallo stesso Unire. In ogni caso, se ritenga che tale incarico non incida sulla imparzialita' che avrebbe dovuto caratterizzare comportamenti dello stesso commissario e le sue dichiarazioni di fronte all'Autorita' antitrust, palesemente non a conoscenza di tale situazione; se infine non ritenga che l'affidamento all'Euphon srl della gestione del segnale Tv non configuri un sostanziale aggiramento delle precondizioni di neutralita' richieste dall'Autorita' del garante della concorrenza e del mercato. (4-01248)
In relazione a quanto richiesto dalla S.V. On.le si osserva quanto appresso. In data 30 maggio 1996, l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato ha deliberato la chiusura dell'istruttoria relativa all'operazione di acquisizione del controllo della Societa' Trenno s.p.a da parte della Societa' SNAI Servizi s.r.l., per il tramite della costituenda Societa' San Siro s.p.a., ritenendo che l'operazione in esame, alla luce degli impegni assunti dalla Societa' SNAI Servizi s.r.l., non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati interessati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 287/90. Nella stessa decisione la suddetta Autorita' ha deliberato inoltre: che la Societa' SNAI Servizi presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, copia del contratto di affitto degli studi di emissione, regia e segnalamento televisivo sottoscritto con il soggetto designato, la cui imparzialita' verra' valutata dall'Autorita' stessa; che SNAI Servizi comunichi, in caso di risoluzione del contratto precedentemente stipulato, il nominativo del nuovo soggetto la cui imparzialita' verra' valutata dall'Autorita' ovvero che - nel caso in cui venisse costituito il consorzio tra soggetti delegati per la gestione del segnale televisivo - fornisca all'Autorita' prova di non aver assunto una posizione di controllo esclusivo di diritto o di fatto nel suddetto organismo consortile. Il procedimento conclusosi con la succitata decisione era stato avviato dall'Autorita' in data 23/4/96 ai sensi dell'articolo 16 comma IV della legge 287/90, a seguito della comunicazione da parte di SNAI Servizi s.r.l. dell'intenzione di acquisire dalla Societa' Ferruzzi Finanziaria s.p.a. il controllo della Trenno s.p.a. per la verifica della presunta violazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 287/90. Prima dell'apertura del procedimento, la Oldama Corse Cavalli s.r.l., che gestisce l'ippodromo di Novi Ligure, aveva segnalato all'Autorita' il pregiudizio per la concorrenza che sarebbe potuto derivare dall'acquisizione della Trenno da parte di SNAI Servizi s.r.l. Nel corso del procedimento l'Autorita' ha richiesto informazioni a tutti i soggetti potenzialmente interessati o che avevano chiesto di essere interpellati (Oldama, Federippodromi, SNAI Servizi s.r.l., SISAL, Ferruzzi Finanziaria) ed all'UNIRE in quanto Ente riservatario dell'esercizio delle scommesse ippiche ai sensi della legge 315/42. Su richiesta dell'Autorita' il Commissario dell'UNIRE forniva tutte le informazioni richieste e rendeva la richiesta dichiarazione ripresa nel verbale in data 3/05/96. La gestione del segnale televisivo delle corse e' notoriamente il risultato dell'attivita' svolta dall'Ente Pubblico e dagli altri Delegati nel corso dei quindici anni precedenti all'attuale gestione commissariale rispetto alla diffusione dell'immagine delle corse nei punti di accettazione delle scommesse. In tale situazione di "deregulation" le agenzie hanno autonomamente organizzato e gestito a proprie spese il sistema di collegamento e trasmissione delle immagini dagli ippodromi italiani alle singole agenzie ippiche, determinando un consistente aumento del volume delle scommesse (+25 per cento circa) e conseguentemente delle entrate proprie e di quelle dell'UNIRE. Questa situazione - non monopolistica di diritto perche' chiunque avrebbe potuto fare altrettanto (prova ne e' che gli ippodromi furono i primi ad organizzare un tale servizio per poi rinunciarvi successivamente), ma di fatto, perche' nessun altro soggetto ha ritenuto di farlo - e' quella che l'attuale gestione commissariale ha trovato al momento dell'insediamento il 6 aprile 1995. Al riguardo, come peraltro emerge in particolare dalla Convenzione con le Societa' di Corse e come dichiarato di fronte all'Autorita' Garante, la posizione assunta ed attuata dall'UNIRE e' quella di non consentire la gestione del segnale televisivo ad uno solo o piu' delegati, con esclusione di altri, ma di volere affidare lo stesso ad un consorzio paritario aperto a tutti i delegati o, in difetto, di procedere a gara pubblica per l'affidamento di esso ad un soggetto terzo, in cui nessun delegato abbia posizioni di controllo. Non risulta dalla Decisione dell'Autorita' ne' dagli atti di causa che l'Autorita' stessa abbia stabilito che il segnale televisivo "debba essere affidato ad una Societa' terza, la EUPHON s.r.l. di Torino". Vero e' invece che l'Autorita', espressamente motivando e nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite in via esclusiva dalla legge n. 287/90, ha preso atto dell'impegno di SNAI Servizi s.r.l. a: "a) cedere a titolo di affitto ad un soggetto terzo che abbia capacita' tecniche specifiche (la cui comprovata indipendenza e imparzialita' verra' valutata dall'Autorita'), gli studi di emissione, la regia ed il segnalamento televisivo ippico, perche' nell'ambito della propria organizzazione di impresa, li gestisca al meglio e, soprattutto, nell'interesse generale dell'UNIRE, benificario del contratto. Il contratto avra' durata fino al 31 dicembre 2001 e sara' rinnovabile; b) inviare all'Autorita' entro due mesi dalla concessione dell'autorizzazione alla concentrazione, una copia conforme del contratto contenente il regolamento negoziale controfirmata in originale dalle parti; c) non gestire direttamente il segnale televisivo qualora il suddetto rapporto contrattuale dovesse risolversi, stipulando in tal caso un contratto dello stesso contenuto del precedente con altro soggetto tecnico la cui indipendenza ed imparzialita' verra' valutata dall'Autorita'; d) non assumere, nell'eventualita' in cui venisse costituito un consorzio tra soggetti delegati per la gestione del segnale televisivo, come previsto dalla delibera UNIRE del 13 maggio 1996, n. 722, una posizione di controllo esclusivo di diritto o di fatto nel suddetto organismo consortile: e) nel caso in cui la societa' acquirente non sia in grado di fornire il nominativo del soggetto di comprovata indipendenza a cui affidare la gestione del segnale televisivo, accettare che sia l'Autorita' ad individuarlo direttamente, ovvero avvalendosi di un terzo o di una banca d'affari". Conseguentemente l'Autorita' ha deliberato: "a) la chiusura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 287/90; b) che SNAI Servizi presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, copia del contratto di affitto degli studi di emissione, regia e segnalamento televisivo sottoscritto con il soggetto designato, avente le caratteristiche individuate negli impegni assunti dalle parti; c) che SNAI Servizi comunichi, in caso di risoluzione del contratto precedentemente stipulato, il nominativo del nuovo soggetto la cui indipendenza e imparzialita' verra' valutata dall'Autorita', ovvero, nel caso in cui venisse costituito il consorzio tra soggetti delegati per la gestione del segnale televisivo, fornisca all'Autorita' prova di non aver assunto una posizione di controllo esclusivo di diritto o di fatto nel suddetto organismo consortile". In relazione al procedimento che ha dato luogo alla citata decisione l'Autorita' ha svolto una completa istruttoria, da cui risulta chiaramente: da una parte, la posizione dell'UNIRE che, dopo avere riaffermato le proprie prerogative, ha preteso ed ottenuto, ben prima dell'intervento dell'Autorita', garanzie per l'imparziale svolgimento del servizio televisivo fino al momento in cui non sara' costituito un Consorzio paritario aperto a tutti i delegati che, per conto dell'UNIRE, svolga, il servizio a semplice rimborso dei costi o, in alternativa, la messa a gara pubblica dell'affidamento del servizio televisivo dall'altra, l'esclusiva funzione dell'Autorita' nella valutazione della idoneita' del soggetto terzo a cui SNAI Servizi s.r.l dovra' affidare i servizi indicati dall'Autorita'. Non risulta che l'Autorita' abbia mai indicato in EUPHON s.r.l. il soggetto a cui SNAI Servizi s.r.l. avrebbe dovuto affidare i servizi di regia televisiva, ne' risulta che l'UNIRE abbia svolto alcun ruolo nella individuazione di EUPHON s.r.l. da parte di SNAI Servizi s.r.l. o possa mai svolgere alcun ruolo nella verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti dall'Autorita' nell'individuazione del soggetto "terzo". Risulta peraltro che Federippodromi sia stata formalmente interpellata dall'Autorita' sull'idoneita' di EUPHON s.r.l. a svolgere i servizi in oggetto e che ad essa abbia formalmente risposto. Ogni eventuale doglianza da parte di Federippodromi o di altri soggetti interessati in relazione a quanto deliberato dall'Autorita' potrebbe essere fatta valere nell'ambito del procedimento avanti l'Autorita' stessa e nel rispetto delle procedure di cui alla legge 287/90, che prevedono appunto la possibilita' di proporre ricorso al TAR avverso le decisioni ritenute lesive di interessi legittimi. L'UNIRE peraltro ha chiesto ai delegati di far conoscere la loro disponibilita' ad espletare le procedure per addivenire alla costituzione del previsto Consorzio paritario aperto; SISAL e SNAI hanno risposto di volere continuare nella ricerca della soluzione consortile, mentre Federippodromi non ha ancora dato alcun riscontro. In caso di risposta affermativa da parte di Federippodromi si dara' corso alla costituzione del Consorzio (che potrebbe essere ritenuta la soluzione ottimale in funzione del migliore risultato ottenibile attraverso il diretto coinvolgimento degli utenti del servizio). In difetto l'UNIRE procedera', come previsto nella delibera n. 722/96, alla indizione di un bando di gara pubblico per l'affidamento del servizio ad un soggetto terzo al di fuori del controllo di uno o piu' delegati. Non si e' poi a conoscenza se e come il legale di SNAI abbia informato la Federippodromi e la SISAL della lettera di intenti sottoscritta con EUPHON s.r.l. avente ad oggetto "la gestione tecnica dei servizi di regia e di diffusione televisiva delle corse". L'UNIRE e' stata portata a conoscenza - mediante fax del 3 giugno 1996, protocollo n. 078243 del 4/6/96 - del testo di "memorandum di accordo" datato 28/5/96, con il quale SNAI Servizi s.r.l. si impegna ad affidare ad EUPHON s.r.l. il servizio di regia, post produzione grafica, controllo segnale, messa in onda di segnali video ed audio assegnati ad EUPHON attraverso SNAI. Il memorandum prevede l'impegno a sottoscrivere il contratto definitivo entro 60 giorni e determina il corrispettivo a favore di EUPHON nella percentuale del 18 per cento dei costi sostenuti da EUPHON, con minimo garantito di 320.000.000 all'anno. In relazione a tale memorandum che non ha alcuna efficacia nei confronti dell'UNIRE, estranea ad esso, l'UNIRE stesso ha fatto presente alle parti ed anche ai terzi che "al momento della predisposizione del contratto l'UNIRE dovra' essere interpellata ed essa non manchera' di verificare che le previsioni contrattuali non pregiudichino in alcun modo le prerogative dell'Ente e la sua conclamata linea (peraltro condivisa dall'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato) di procedere a gara pubblica per l'affidamento della gestione del segnale servizio a soggetti terzi in cui nessuno dei delegati si trovasse ad avere una posizione di controllo, al quale affidare la gestione stessa al puro rimborso dei costi". Contrariamente a quanto prospettato nella interrogazione, non risulta che la EUPHON s.r.l. sia una societa' caratterizzata da "continui cambiamenti di sede e da una certa erraticita'", ma una societa' nata a Torino ed ivi operante da oltre quaranta anni, ed e' attualmente societa' leader in Italia nel settore dei servizi televisivi con un fatturato 1995 di 79 miliardi ed un utile di 4,5 miliardi e per tale motivo e' stata, prima da Federippodromi, e poi congiuntamente da tutti i delegati, incaricata della predisposizione di un progetto integrato di ripresa, regia e diffusione del segnale televisivo. Da diversi anni la R.C.S. Editori detiene il 50 per cento del capitale sociale della EUPHON s.r.l. per averlo rilevato dalla famiglia Rocchietti che ne deteneva la totalita' sin dalla fondazione della Societa'. La EUPHON Technicolor s.p.a. risulta essere una Societa' completamente distinta, quanto a soci, sede, oggetto sociale ed attivita', dalla EUPHON s.r.l. e per tale motivo nessuna vicenda commerciale, contrattuale o economica riguardante EUPHON s.r.l. ha o dovrebbe avere riflessi o collegamenti con la EUPHON Technicolor s.p.a. La EUPHON Technicolor s.p.a. con sede e stabilimenti in Milano, e' una Joint Venture paritaria (50 per cento ciascuno) tra la EUPHON s.r.l. di Torino e la Technicolor s.p.a. di Roma, costituita esclusivamente per la duplicazione di videocassette. La Technicolor s.p.a. si presenta come leader italiana nel mercato dello sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche e fa parte del gruppo Technicolor Inc. (U.S.A.) a sua volta leader mondiale del settore. Il capitale sociale della Technicolor s.p.a. e' di lire 14 miliardi diviso in n. 14 milioni di azioni da L. 100.000 ciascuna, cosi' suddivise tra due societa' del gruppo: Hig Speed Video: numero azioni 13.999.999; Technicolor Video Services: numero azioni 1. Nella interrogazione erroneamente viene indicata la "Carlton Communication BW Olanda" come proprietaria della Technicolor s.p.a. La Carlton Communication Plc (e non Carlton Communication BW Olanda che sembrerebbe non esistere) e' una Societa' inglese con oltre 10 mila dipendenti presente nel settore dei "media", con un fatturato annuo pari a circa tremila miliardi e che annovera tra le sue partecipazioni anche la Technicolor Inc. Consta, poi, che l'Avv. Angelo Pettinari nella qualita' di libero Professionista, sia da molti anni consulente legale della Technicolor s.p.a. e della casa madre americana Technicolor Inc. La EUPHON Technicolor s.p.a. nasce nel 1992 a seguito del conferimento da parte di EUPHON s.r.l. del ramo di azienda costituito dalle attivita' di duplicazione di videocassette e da parte di Technicolor s.p.a. di capitali e contratti di videoduplicazione con le maggiori case di produzione americane. La Societa' EUPHON Technicolor s.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione di sei membri nominati) tre da EUPHON s.r.l. e tre da Technicolor s.p.a. Come noto, in tutte le Societa' di due soci al 50 per cento i soci stessi si danno delle regole (c.d. patti parasociali) per evitare che una parte prevalga sull'altra con pregiudizio della parte soccombente o che il contrasto tra di esse porti alla paralisi degli organi sociali con pregiudizio della Societa'. L'Avv. Pettinari e' quindi dal 1992, e non dal 30/5/95, consigliere di amministrazione della EUPHON Technicolor s.p.a. su mandato del suo cliente Technicolor s.p.a., con l'espresso incarico di garantire, attraverso l'esercizio di un sostanziale potere di "veto", il rispetto delle obbligazioni assunte dalla controparte EUPHON s.r.l nei confronti della Technicolor s.p.a. in relazione alla Societa' EUPHON Technicolor s.p.a. L'Avv. Pettinari pertanto non sembra si trovi in situazione di evidente ne' potenziale conflitto di interessi, bensi' di possibile portatore di interessi contrapposti a quelli della EUPHON s.r.l. Per completezza di informazioni si rappresenta che la EUPHON Technicolor s.p.a. opera esclusivamente nel settore della duplicazione di videocassette ed e' attualmente leader del settore in Italia, con una quota pari a circa il 30 per cento delle videocassette pubblicate. Non risulta, poi, che la questione tecnica dei servizi di regia e di diffusione televisiva delle corse, oggi pagata dalle singole agenzie sulla base del servizio diffuso, verra' ampiamente remunerata dalla stessa UNIRE. Per i servizi suindicati la EUPHON s.r.l. viene remunerata dal suo committente SNAI Servizi s.r.l. e nessun onere aggiuntivo viene o puo' essere posto a carico dell'UNIRE a tale titolo. Non pare, altresi', in alcun modo rilevante che l'Autorita' Antitrust sia o non a conoscenza di vicende professionali dell'Avv. Pettinari, estranee con questioni e soggetti comunque collegati a procedimenti avanti alla stessa Autorita'. Per quanto concerne, infine, la possibilita' che l'affidamento all'EUPHON s.r.l. della gestione del segnale TV configuri un sostanziale aggiramento delle precondizioni di neutralita' richieste dall'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, si ritiene che tale rischio possa essere evitato in forza delle funzioni istituzionalmente attribuite dalla legge n. 287/90 all'Autorita' Garante, la quale potra' assumere in piena autonomia ogni opportuno provvedimento in presenza di eventuali inosservanze di obblighi prescritti dalla stessa Autorita'. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.