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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01388 presentata da SCOCA MARIA CONCETTA (CCD-CDU) in data 19960626

Per conoscere - premesso che: con la legge n. 47 del 28 febbraio 1985, concernente il controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, i sindaci dei comuni, esaminate le domande di concessione o di autorizzazione, chieste le integrazioni necessarie, determinato in via definitiva l'importo dell'oblazione, avrebbero dovuto rilasciare la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, come disposto dall'articolo 35 della predetta legge; con la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, articolo 39 si sono potute applicare le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993; le amministrazioni comunali non hanno adempiuto all'espletamento delle procedure previste, motivando le inadempienze per lo piu' con la carenza d'organico; tali inadempienze hanno determinato un mancato introito nelle casse comunali degli oneri di completamento dell'oblazione, oltre agli oneri relativi ai costi di costruzione (Bucalossi); tale situazione e' ricorrente per la maggior parte dei comuni del territorio nazionale e comporta notevoli disagi sia sugli interventi edilizi da effettuarsi sugli immobili condonati, sia nei passaggi di proprieta' degli immobili stessi, e solamente su precisa richiesta del proprietario dell'immobile o del tribunale talvolta e' stata rilasciata la concessione o autorizzazione in sanatoria, con una media nazionale che si aggira intorno al 15 per cento della totalita' delle pratiche; esistono alcuni comuni (Pesaro, per esempio) casi limite, dove non e' stata esaminata alcuna pratica e per intervenire sugli immobili oggetto di pratiche di condono, l'amministrazione comunale pretende una dichiarazione di responsabilita' da parte non del proprietario, e neanche del tecnico che ha collaborato con il proprietario stesso nell'attivare la pratica di condono, ma bensi', dal professionista che intende intervenire nell'immobile di cui sopra, il quale, a meno che non intenda rinunciare all'incarico, e' costretto ad asseverare l'esatta osservanza delle procedure previste (dopo aver verificato l'esistenza della pratica di condono presso gli uffici di competenza del comune, l'esattezza e la completezza della pratica, deve conteggiare gli oneri ove previsti e dimostrarne l'avvenuto pagamento); tale situazione scarica competenze proprie dell'Ente locale sui professionisti creando inconvenienti, lungaggini e responsabilita' non dovute -: se non si ritenga urgente inviare una circolare esplicativa alle amministrazioni comunali affinche' si facciano carico delle procedure previste come disposto dalle leggi di cui in premessa. (4-01388)

 
Cronologia
venerdì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Firenze il vertice dei 15 Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, che chiude il semestre di presidenza italiana.

giovedì 27 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con la sentenza n. 223 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2 del c.p.p. ove si prevede l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.