Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01422 presentata da BIELLI VALTER (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960627
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il lavoro straordinario costituisce indubbiamente un problema rilevante e anche una risorsa e una opportunita' per garantire funzionalita', soprattutto in settori come l'esercito; nell'Arma dell'aeronautica, lo stesso capo di stato Maggiore, generale di brigata aerea Giulio Mainini, ha sull'argomento inviato a tutti i comandi una circolare per fissare norme per l'uso degli straordinari; nella circolare in questione si afferma che lo straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, in quanto istituito per fronteggiare esigenze non superabili nel normale orario delle attivita' giornaliere, il relativo compenso non deve in ogni caso trasformarsi in una sorta di emolumento accessorio generalizzato -: se siano stati riscontrati episodi e casi in cui sia stato utilizzato lo straordinario in modo distorto; se siano stati predisposti controlli e ispezioni atti a verificare se accadimenti simili siano presenti; quali provvedimenti intenda adottare qualora si riscontrassero quegli episodi a cui si e' fatto riferimento. (4-01422)
L'organizzazione del lavoro in ambito militare e' stata sostanzialmente modificata dalla legge 8 agosto 1990, n. 231 che, all'articolo 10, ha introdotto l'orario di servizio e l'istituto del lavoro straordinario. Dal 1^ luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate - ferma restando la totale disponibilita' al servizio - e' fissato in 36 ore settimanali piu' 2 ore settimanali obbligatorie retribuite come straordinario (obbligatorio). L'introduzione dell'istituto dello straordinario per i militari ha reso necessaria l'emanazione di un'apposita direttiva che, in linea con il decreto interministeriale Difesa-Tesoro in data 10 dicembre 1990 (che regola la materia nelle sue linee generali), disciplinasse e rendesse uniforme per militari e civili la corresponsione dello straordinario non obbligatorio nell'ambito del Ministero della Difesa. In ordine al quesito "se siano stati riscontrati episodi e casi in cui sia stato utilizzato lo straordinario in modo distorto", si rappresenta che le risultanze ispettive hanno evidenziato un pressoche' generale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nonche' delle istruzioni ministeriali che disciplinano l'erogazione del compenso per lavoro straordinario. In limitatissimi casi sono state riscontrate mere irregolarita' formali (non corretto impiego della modulistica ministeriale) per le quali sono stati disposti immediati interventi tesi a ricondurre nel naturale ambito di applicazione l'istituto di cui trattasi. L'azione di preventiva distribuzione delle risorse, effettuata a livello centrale ed a livello territoriale nei riguardi degli enti dipendenti, costituisce gia' un'azione di prevenzione della trasformazione dell'istituto stesso in una sorta di emolumento accessorio generalizzato. Peraltro, la sempre minore disponibilita' di fondi per il pagamento dello straordinario fa prevedere che in futuro la distribuzione del compenso sara' confermata secondo criteri di selettivita' che permetteranno di remunerare solo limitate categorie di personale, cui per qualifica ed impiego viene richiesto di fornire prestazioni lavorative non programmabili con il normale orario di servizio. Alla luce di quanto evidenziato, ed in assenza di riscontri circa un uso "distorto" dell'istituto in parola, si rappresenta che, qualora dovessero emergere episodi di tale genere, sara' certamente cura dell'Amministrazione intervenire per ricondurre l'istituto al suo corretto ambito di applicazione. Il Ministro della difesa: Andreatta.