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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01468 presentata da STRAMBI ALFREDO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960702

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il ministero della pubblica istruzione con proprie circolari ha disposto che le amministrazioni periferiche, tramite le competenti USL accertino la sussistenza dei requisiti "ora per allora" (CM 132 del 1^ aprile 1996) del personale invalido beneficiario delle riserve di posti ai sensi della legge 482 del 1968; molti lavoratori della provincia di Pisa e presumibilmente di altre provincie, hanno gia' ricevuto le comunicazioni attinenti l'esito di tali visite mediche collegiali che in diversi casi non riconoscono piu', sulla base dei nuovi parametri, la permanenza dello stato invalidante attualmente richiesto per le assunzioni in qualita' di "riservista"; il provveditorato ha iniziato ad inviare avvisi del procedimento amministrativo che potrebbe determinare "la risoluzione del rapporto di lavoro"; si e' creata tra i lavoratori interessati una forte preoccupazione legata al loro futuro occupazionale; i precedenti parametri, sulla base dei quali le USL accertavano le invalidita', consentivano una individuazione piu' larga dei soggetti beneficiari delle "riserve", anche in ragione di criteri meno rigidi; il fatto che attualmente tali criteri e parametri siano piu' restrittivi non puo' assolutamente inficiare quelle assunzioni, a maggior ragione in considerazione del fatto che l'amministrazione non ha provveduto a richiedere gli ulteriori accertamenti: medici nel tempo dovuto, cioe' al momento dell'assunzione; i lavoratori interessati beneficiarono della "riserva" tramite un iter assolutamente regolare e l'attribuzione della invalidita' fu determinata esclusivamente sulla base delle normativa all'epoca vigente; non si tratta di dare "copertura" ad eventuali episodi di dolo, infatti dove questi, oltre a coinvolgere singoli soggetti, facessero emergere altre responsabilita', risulta evidente che tutte le parti vanno perseguite -: se non ritenga che la verifica "ora per allora", sulla cui legittimita' e possibilita' concreta di accertamento e' lecito sollevare dubbi e perplessita', non possa avvenire che sulla base dei parametri vigenti all'epoca dell'accertamento dell'invalidita' e che quindi l'attuale verifica non possa che fare riferimento all'esame della originaria documentazione medica. (4-01468)

Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si ritiene opportuno premettere che questa Amministrazione, su indicazioni della commissione interministeriale appositamente istituita con D.P.C.M. 11.10.95, ha disposto, con circolare n. 524/UD del 19.10.95, la verifica, per il tramite degli Uffici Provinciali del Lavoro, circa la permanenza dello stato invalidante del personale beneficiario della riserva dei posti dicui alla legge 2.4.68 n. 482 assunto nel decennio 1985/95. Le istruzioni di cui alla succitata circolare, prevedevano, tra l'altro, che la visita medica venisse effettuata ora per allora nel caso in cui non fosse stata disposta al tempo dell'assunzione. Si osserva al riguardo che, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del 23.10.1995 n. 66/3, le verifiche di cui trattasi sono state disposte in via di autotutela, considerata l'opportunita' e la legittimita' dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere-dovere di accertare, anche in epoca successiva all'assunzione, il possesso del titolo legittimante l'assunzione medesima. Siffatto potere-dovere infatti - cosi' come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 667 del 2.10.1989 - non puo' ritenersi precluso nei casi di assunzione senza concorso in deroga al principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Inoltre, con successive circolari n. 75 del 15.2.96 e n. 227 del 13.6.96 sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa il riscontro clinico e documentale della patologia che dette luogo al riconoscimento della invalidita', secondo i parametri medico legali vigenti all'epoca della nomina, mentre, con circolare n. 132/96, e' stato ribadito che tale visita dovesse essere disposta, per il tramite dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione nelle cui liste speciali il soggetto era iscritto. Per quanto concerne, in particolare, i lavoratori assunti nella provincia di Pisa il competente Provveditore agli Studi ha fatto presente che, in attesa che siano completati i nuovi accertamenti medico legali, gia' disposti, ed esaminati i relativi referti, non ha sinora adottato alcun provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.