Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01672 presentata da BIELLI VALTER (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960704
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: con nota del 30 maggio 1996, protocollo n. 618/NO20, il direttore della divisione n. 2 del ministero dei trasporti e della navigazione, rispondendo ad un quesito avente per oggetto l'articolo 22 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, "regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" e che riguarda, nei commi 1 e 2, le dotazioni che devono avere a bordo i natanti autorizzati a navigare entro sei miglia e un miglio dalla costa, riporta anche l'interpretazione che si deve dare del comma 3 del suddetto articolo; in questa nota si afferma che il comma recita "per i natanti che non si allontanano oltre 300 metri dalla costa, indipendentemente dal tipo di abilitazione, non e' prevista alcuna dotazione di bordo entro la fascia di navigazione suddetta; infatti per tale navigazione (300 metri dalla costa) e' escluso perfino l'obbligo di avere a bordo le dotazioni previste sui natanti abilitati alla navigazione entro un miglio; per cui, anche per i natanti che navigano sulle acque del Po, non sussistono le ragioni per cui debbano dotarsi di quei sistemi di sicurezza che invece riguardano i natanti che si allontanano oltre 300 metri dalla costa"; in questo modo sulle acque del fiume Po i natanti possono fare a meno di dotazioni che attengono la sicurezza della navigazione -: se il governo sia d'accordo su questa interpretazione del comma 3 dell'articolo 22 del decreto ministeriale n. 232; se non sia da considerare situazione diversa quella della navigazione in mare rispetto a quella sui fiumi; come sia possibile rispetto al problema della sicurezza utilizzare una interpretazione che privilegia non la dotazione di tutto cio' che rende piu' sicura la navigazione, quanto invece una interpretazione estensiva che rischia di mettere a rischio la sicurezza. (4-01672)
La disciplina della sicurezza della navigazione per le unita' da diporto e' contenuta nel decreto ministeriale 21 gennaio 1994 n. 232, che ha notevolmente semplificato gli adempimenti amministrativi posti a carico dei conduttori delle imbarcazioni da diporto in considerazione anche dell'esigenza, piu' volte rappresentata dagli utenti di settore, di non imporre obblighi generalizzati ma di rendere il diportista partecipe della propria sicurezza. In tale contesto si inserisce il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di recepimento della direttiva 94/25 CE, nel quale e' introdotto il principio della obbligatorieta' delle dotazioni di sicurezza non piu' collegate all'abilitazione dell'unita' ma corrispondenti al tipo di navigazione effettuata. I chiarimenti e le disposizioni contenute nella nota del 30 maggio 1996, n. 618/N020, cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, derivano dall'applicazione letterale del disposto degli articoli 22, comma 3, e 3, comma 1, del citato decreto. Pertanto, poiche' la navigazione entro 300 metri dalla costa e' equiparata a quella effettuata entro gli stessi limiti in acque interne, le condizioni, ai fini della sicurezza, risultano essere anche piu' favorevoli considerati gli spazi ristretti, la facilita' di rientro in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche e la mancanza di moto ondoso. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.