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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02076 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CCD-CDU) in data 19960717

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto l'annoso problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso, dall'ottobre del 1995, un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge n. 59 del 1991; non e' stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996, ed infine del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformita' a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato; in particolare i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefi'ci di guerra, collocati a riposo nel 1967 e che attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, sono penalizzati rispetto ai pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, i quali avendo ottenuto VII livello-bis, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967; quali provvedimenti il Governo intenda adottare, per rendere giustizia a tutta la categoria considerando anche l'eta' avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento l'avvio della completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-02076)

Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente. Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno gia' trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali e' stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonche' la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianita' pregresse. La corresponsione dei citati miglioramenti e' prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1^ luglio 1990, del 30 per cento dal 1^ gennaio 1992, del 55 per cento dal 1^ gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1^ gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987. Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1^ ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e gia' rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991. Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.



 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.