Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02452 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19960725
Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro. - Per sapere - premesso che: il decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, emanato dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, ha istituito un prelievo di corresponsabilita' su tutti i cereali prodotti ed immessi sul mercato allo scopo di disincentivare la produzione; lo stesso provvedimento attribuiva il ruolo di esattore del prelievo ad una figura denominata primo acquirente che, in qualita' di esattore a favore dello Stato, era chiamato a richiedere al produttore una serie di documenti, a compilare svariati moduli ed effettuare, entro la data prevista dalla legge, il relativo pagamento; nel caso di esonero dal prelievo, la documentazione richiesta dal primo acquirente al produttore doveva pero' arricchirsi di ulteriori documenti, quali gli atti notori richiesti dalle istituzioni ai cittadini; nell'atto notorio il produttore doveva indicare, oltre a svariati elementi, una serie di notizie relative all'ubicazione ed ai dati di tutti i fondi condotti creando grosse difficolta' ai primi acquirenti per reperire tutti questi documenti; queste difficolta' e complessita' di ordine burocratico hanno fatto si' che alcuni acquirenti abbiano ricevuto dal produttore la documentazione in ritardo, per cui con lo stesso ritardo l'hanno inviata agli organi di vigilanza preposti; alla luce di questi ritardi nella presentazione dei documenti, che sono, poi, da considerarsi irrilevanti, ed in alcuni casi dei meri errori di calcolo su versamenti effettuati nei termini previsti dalla normativa vigente, gli imprenditori operanti nel commercio dei cereali si sono visti recapitare contestazioni di sanzioni milionarie; clamorosi sono stati i casi di due commercianti uno di Cuneo e l'altro di Savigliano che, per aver effettuato un versamento, il primo di 995 lire inferiore all'importo dovuto, poi versato con cinque giorni di ritardo, il secondo di 310 lire inferiore al previsto versato poi con 51 giorni di ritardo si sono visti applicare sanzioni da un minimo di dieci ad un massimo di duecento milioni di lire; questa vicenda ha determinato enormi problemi, considerando che lo Stato, mentre impone ai cittadini la delega a svolgere funzioni che lui stesso dovrebbe esercitare attraverso i suoi funzionari, dall'altra parte non esita a sanzionare pesantemente gli stessi cittadini per semplici ritardi o per errori irrilevanti -: quali iniziative intenda adottare il Governo per risolvere il problema esposto nella premessa che compromette pesantemente la situazione di singoli imprenditori commerciali; se non si ritenga necessario intervenire per commisurare le sanzioni predette alla irrilevanza quantitativa dei ritardati pagamenti. (4-02452)
Si premette che le sanzioni pecuniarie menzionate dalla S.V. On.le nell'atto che si riscontra sono derivate dalla applicazione delle norme di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, intitolata "disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee". L'emanazione di tale normativa fu sollecitata dalla Autorita' comunitaria proprio per rendere estremamente rigorosa l'applicazione del regime di corresponsabilita' sotto il duplice aspetto dei controlli e del recupero delle somme non acquisite o non versate dai primi acquirenti dei cereali. Cio' premesso, questa Amministrazione, prendendo atto delle difficolta' - peraltro non ascrivibili agli Uffici di questo Dicastero - derivanti dai complessi iter burocratici che i beneficiari sono costretti a percorrere ai fini delle agevolazioni in parola, deve tuttavia esprimere perplessita' sulla possibilita' di assumere valide iniziative destinate ad incidere sulla quantificazione delle sanzioni previste dalla legge. Infatti, si puo' ritenere altamente probabile che una revisione della legge 428/90 nel senso auspicato dalla S.V. On.le possa essere sottoposta a censura dalla Commissione CE in quanto cio' comporterebbe una evidente disparita' di trattamento rispetto a coloro nei cui confronti le sanzioni siano state gia' applicate, aprendo cosi' la strada all'accensione di un corposo numero di procedimenti contenziosi, con effetti imprevedibili e complessi tanto piu' se si considera che le somme pagate sono state gia' incamerate dall'Erario. Considerando come questo possa nuocere all'immagine del nostro Paese nell'ambiente comunitario e tenendo presente che ad analoga iniziativa assunta in passato dalla Regione Umbria e' stato opposto esplicito diniego, non si ritiene che sussistano le condizioni per intervenire secondo quanto suggerito dalla S.V. On. le. Questa Amministrazione, comunque, assicura di prestare estrema attenzione all'eventuale insorgenza, nelle sedi opportune, di un differente orientamento in materia, perche' questo possa essere recepito ed applicato in maniera efficace a tutela degli interessi dei produttori del settore. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.