Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02572 presentata da NARDONE CARMINE (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19960730
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il TAR della Campania, sezione di Salerno, in data 3 luglio 1996 ha annullato le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Palomonte (SA), limitatamente a due delle cinque sezioni nelle quali si articola il corpo elettorale della comunita'; tale decisione e' stata causata da vizi di forma; piu' precisamente, le operazioni elettorali sono state annullate perche' in una sezione quattro elettori non sono stati compiutamente identificati e in un'altra i componenti del seggio non hanno sottoscritto i verbali di chiusura; sono, dunque, esclusi in modo netto ed inequivoco sia brogli elettorali o piu' generiche turbative al diritto di voto, sia un possibile condizionamento del risultato elettorale cosi' come uscito dalle urne nella tornata del 23 aprile 1995, giacche' il numero dei voti ritenuti nulli (quattro) in alcun modo potrebbe determinare ribaltamenti di sorta; il Prefetto di Salerno, in data 22 luglio, ha decretato il commissariamento del comune, richiamando, a sostegno della propria grave determinazione, l'articolo 77 del Dpr 16 maggio 1960 e il parere della I sezione del Consiglio di Stato del 27 febbraio 1987; il richiamo all'articolo 77 risulta clamorosamente e colpevolmente erroneo, perche' da esso non puo' trarsi argomento per determinare l'obbligatorieta' della nomina del commissario giacche' dispone unicamente che la ripetizione delle elezioni deve seguire entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello. L'articolo 85 della citata normativa invece dispone espressamente il commissariamento nell'ipotesi di annullamento totale, alla stregua di quel che dispone l'articolo 77, come precisato dal Consiglio di Stato con il parere anch'esso richiamato nel decreto di nomina del commissario; le elezioni si tengono entro due mesi dalla data in cui e' comunicata al prefetto la sentenza di primo grado. In caso di annullamento totale le elezioni si tengono invece entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento e' divenuta definitiva; l'immediatezza del rinnovo delle operazioni elettorali relative solo ad alcune sezioni fa si' che la gestione del Comune possa del tutto legittimamente essere affidata agli amministratori in carica; la decisione prefettizia mortifica una comunita', gia' vittima del malgoverno e dalle malversazioni del dopo-terremoto che, appena tre anni fa, hanno obbligato il Ministro dell'interno a sciogliere il consiglio comunale per gravi e ripetute violazioni di legge; il commissariamento, per i modi e le forme con cui e' stato disposto, offende la nuova amministrazione comunale, che ha ispirato tutta la sua azione al rispetto rigoroso della legge, genera gravi dubbi sulla neutralita' della pubblica amministrazione e fondatissimi sospetti circa le ragioni con cui essa adotta provvedimenti di cosi' vasta gravita' -: se non ritenga di dover richiedere al prefetto di Salerno immediati chiarimenti circa l'erronea assunzione dei presupposti che stanno alla base del provvedimento emesso; se non ritenga di chiedere, alla luce dei fatti su esposti, la revoca del provvedimento emesso; se giudichi compatibili con la linea politica cui si ispira il Governo, di tutela sempre piu' rigorosa delle prerogative delle autonomie locali, atti simili, che danno il senso di un'ingiustificata ingerenza e di una clamorosa prevaricazione delle libere, democratiche e sovrane scelte di una intera comunita'. (4-02572)