Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00052 presentata da NAPPI GIANFRANCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960730
L'VIII Commissione, considerato che: la delibera Cipe del 13 marzo 1995 dettava nuovi criteri di assegnazione, di gestione e di determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) ed in particolare impegnava le regioni ad approvare, entro sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (17 maggio 1995), i provvedimenti attuativi di tale delibera; l'esecuzione della delibera avrebbe certamente prodotto un forte aumento degli affitti e l'eliminazione del concetto di "canone sociale", con ricadute fortemente penalizzanti sulle categorie interessate che, come e' noto, appartengono alle fasce sociali piu' deboli e maggiormente colpite dalla attuale situazione di crisi economica e occupazionale; l'VIII Commissione, il 1^ giugno 1995, votava all'unanimita' una risoluzione con la quale si impegnava il governo a non rendere operativa la suddetta delibera Cipe fino all'approvazione della legge-quadro dell'Erp e per la riforma degli Iacp; in data 27 settembre 1995, la stessa Camera dei deputati ha approvato una mozione specifica (1-00144), che impegnava "il Governo a ritirare la delibera Cipe del 13 marzo 1995..."; il 21 dicembre 1995 il Cipe modificava la propria suddetta delibera sostituendo la parole "sei mesi" con le parole "undici mesi"; tale nuovo limite temporale scadeva il 24 aprile 1996; il giorno venerdi' 12 luglio 1996 il Cipe rinviava tale scadenza al 31 dicembre 1996; alcune regioni hanno nel frattempo varato i provvedimenti richiesti mentre in altre realta' regionali si sono incontrate molteplici difficolta' attuative. In generale si e' creata una situazione di tensione che coinvolge piu' di un milione di famiglie; la Federcasa - Aniacap ed i sindacati degli inquilini hanno, in data 10 luglio 1996, raggiunto un'intesa su una profonda modifica dei contenuti della delibera Cipe dal 13 marzo 1995; i firmatari dell'intesa sopra richiamata chiedono in particolare il pieno riconoscimento della potesta' legislativa regionale ed invitano il Governo a limitarsi alla individuazione delle finalita' economiche, sociali ed urbanistiche dell'intervento residenziale pubblico, lasciando piena autonomia alle regioni sui meccanismi utili al raggiungimento delle suddette finalita'; anche altre organizzazioni degli inquilini, quali ad esempio l'Unione inquilini, chiedevano di modificare la stessa delibera del 13 marzo 1995 per tutelare meglio le fasce piu' deboli degli assegnatari; impegna il Governo a modificare la delibera Cipe del 13 marzo 1995 sulla base in particolare dei seguenti criteri: a) stabilire, per l'applicazione del canone sociale e per delimitare la fascia A, un doppio tetto, il primo riguardante il tetto di reddito familiare (che va aumentato), il secondo un tetto di reddito familiare pro-capite. Le famiglie il cui reddito e' inferiore ad uno dei due predetti limiti rientrano nella fascia A; b) per gli inquilini di fascia A, abbassare il tetto massimo per il canone sociale dal 10 all'8 per cento del reddito imponibile familiare; c) definire, per gli inquilini di fascia B, un canone sociale determinato con riferimento all'equo canone (articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978) ma comunque non superiore ad una percentuale del reddito imponibile familiare; d) per quanto concerne gli inquilini con reddito superiore o uguale al reddito-limite di decadenza del diritto all'assegnazione dell'alloggio Erp (fascia C) - ferma restando l'esigenza di prevedere meccanismi di uscita dall'Erp di tali inquilini, in accordo con i sindacati dell'utenza e gli enti locali - definire un canone di locazione determinato, su indirizzo della regione, mediante contrattazione tra enti gestori e sindacati dell'utenza, e comunque non inferiore all'equo canone di cui alla legge n. 392/1978, maggiorato del 50 per cento; e) prevedere la costituzione di fondi regionali per il recupero ed il risanamento del patrimonio residenziale pubblico ai quali destinare lo 0,5 per cento, annuo del valore catastale del patrimonio gestito, che nella delibera Cipe gia' citata era di pertinenza del fondo nazionale per l'Erp; f) inserire una clausola secondo cui, ove gli aumenti determinati dall'applicazione della delibera - cosi' modificata - superassero di oltre il 100 per cento i canoni precedentemente dovuti, essi sarebbero graduati nell'ambito di un triennio. (7-00052)