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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02913 presentata da PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960808

Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e ricerca scientifica, della sanita' e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la procura regionale della Corte dei conti del Lazio ha rinviato a giudizio in data 7 giugno 1996 il rettore dell'universita' La Sapienza di Roma ingegner Giorgio Tecce, per "illecita determinazione indennita' ex articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979", con trentasette coimputati, ovvero tutti gli organi collegiali dell'universita' "La Sapienza";" tale questione, relativa all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e' stata gia' posta all'attenzione piu' volte da alcuni parlamentari ai precedenti ministri, chiedendo un'interpretazione autentica di tale articolo, senza ottenere soluzione -: quali provvedimenti si intendano prendere affiche' il personale, che non solo in assoluta buona fede, ma in assoluta ottemperanza del decreto rettorale del 12 aprile 1994, acquisito al registro dei decreti n. 3 del settore V divisione VI - ripartizione II personale al n. 0001 in data 14 aprile 1994, ha ricevuto tali somme, non debba subire oggi il gravissimo danno economico di massicci rimborsi, al fine di sanare un grave dissesto che certamente non ha avuto responsabilita' alcuna a provocare; se non si ritenga opportuno trovare rapida soluzione al problema, che salvaguardi i lavoratori tutti non solo dalla restituzione delle somme ricevute, ma anche dai diritti acquisiti anche ai fini pensionistici, attraverso un provvedimento legislativo che definisca la corretta interpretazione dell'articolo 31. (4-02913)

In relazione all'interrogazione, di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 79 (che prevede la cosi' detta "indennita' De Maria") e' stato ed e' oggetto di rilevante contenzioso che si e' risolto, con alterne vicende, dando in tal modo occasione alla giurisprudenza amministrativa di valutare i limiti e la portata della sua applicabilita'. Tale contenzioso si e' instaurato non solo nell'ambito dei rapporti fra dipendenti dell'universita' e la propria amministrazione ma, anche e soprattutto, fra le Universita' e le Regioni e ha interessato l'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", ma anche altre Universita' ove il proprio personale presta servizio presso i Policlinici e le Cliniche universitarie. L'Ateneo "La Sapienza", nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11.1.1989, decise di erogare detta indennita' - a decorrere dall'1.1.1989 - nella misura derivante dalla comparazione dei trattamenti economici complessivi del personale universitario e ospedaliero composti dallo stipendio e dalle altre indennita' fisse e costanti, purche' utili ai fini pensionistici. Tale posizione fu mantenuta, nonostante che il Consiglio di Stato, con parere n. 965 dell'11.10.1989, avesse affermato che "al fine di evitare una disparita' di trattamento ritenuto ingiustificato dal legislatore occorre raffrontare, per determinare l'ammontare dell'indennita' perequatrice, l'insieme degli assegni fissi e ricorrenti che abbiano natura stipendiale o indennitaria, corrisposti con carattere di generalita' e spettanti a titolo corrispettivo, della prestazione nascente dal rapporto di pubblico impiego", non rilevando, ai fini in esame, la natura pensionabile o meno di tali assegni. Tale comportamento e' stato perpetuato fino a tutto il 31.12.1994. Dall'1.1.1995 l'Azienda Policlinico Umberto I, ha provveduto all'erogazione dell'indennita' predetta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Stato con il parere n. 233 del 1.3.95. Successivamente, su tale argomento e' intervenuto il Collegio dei Sindaci dell'Ateneo che ha ritenuto opportuno che l'Universita' dovesse provvedere con immediatezza all'azione di recupero delle somme erogate al personale conformemente ai criteri espressi nei pareri del detto Consesso. Cio' stante anche il fatto che comunque i dipendenti interessati erano stati avvertiti, a suo tempo, che l'erogazione delle somme a titolo di indennita' avveniva sotto condizione di ripetibilita' a definizione della vertenza. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, preso atto del predetto parere del Collegio dei Sindaci, ha deliberato di procedere in tal senso (l'11.7.95 e il 12.9.95). L'avvio del procedimento e' stato comunicato al personale con nota del 17.12.1996. Avverso tale comunicazione gran parte dei dipendenti ha presentato ricorso al TAR chiedendo ed ottenendo la sospensiva del procedimento di recupero. Il TAR non si e' comunque, sino ad oggi, pronunciato in merito. Ne' l'Universita' ha ancora iniziato il recupero delle somme nei confronti del personale che non ha chiesto l'esecuzione dell'ordinanza di sospensiva del procedimento medesimo. Alla luce di quanto sopra mi riservo di verificare se sia possibile una "interpretazione autentica" della norma in questione (articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79), cosi' come richiesto dall'Onorevole interrogante; ma soprattutto di individuare quale strumento sia utile a tal fine e quale efficacia vincolante la detta interpretazione possa avere, tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato, rispettivamente dell'11.10.89 n. 965 e dell'1.3.95, n. 233, volti a riconoscere in senso restrittivo la detta indennita' e tenuto conto altresi' della oscillante giurisprudenza amministrativa in materia. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.



 
Cronologia
domenica 4 agosto
  • Politica, cultura e società
    L'esponente della Lega Nord Irene Pivetti, già Presidente della Camera dei deputati, si dissocia dal proprio partito e si dice contraria alla secessione.