Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02949 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960827
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero e caseario, recato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, all'articolo 17 testualmente recita: "La facolta' di trasferire la quota indipendentemente dall'azienda e' concessa agli operatori agricoli nel rispetto dei criteri e nell'ambito dei limiti territoriali di seguito determinati" (regione con regione, pianura con pianura, zone montane con zone montane); il citato regolamento all'articolo 18 testualmente recita: "Il produttore puo' vendere totalmente o parzialmente la propria quota senza alienare l'azienda agricola (...). Possono essere ceduti i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'articolo 4 della legge n. 468 del 1992"; la vendita della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata con firme autenticate da inviarsi alla regione insieme con la comunicazione relativa (articolo 18, comma 5) e deve essere conclusa entro il 30 novembre per essere comunicata alla regione ed all'AIMA entro il 15 dicembre (articolo 18, comma 8); i controlli vengono effettuati dall'AIMA e la vendita medesima e' subordinata all'esito dei controlli (articolo 18, commi 10 e 12); la regione Piemonte attraverso la delibera di Giunta n. 144-27083 del 30 luglio 1993 ha determinato i criteri per l'applicazione dei quantitativi di latte della riserva regionale; in molti casi l'AIMA ha respinto i ricorsi presentati dagli agricoltori in opposizione ai bollettini di cui all'articolo 4 legge 468 del 1992 con la dizione "non accolto", nonostante che gli interessati avessero formalmente rispettato tutte le procedure previste dal citato articolo 17, che l'AIMA non abbia mai provveduto alla sospensione, dopo la formalizzazione corretta della cessione, che la regione abbia provveduto a convalidare prima l'affitto e quindi la vendita, e dopo la redazione, da parte dell'AIMA stessa, di verbali di controllo con esito positivo; pare assolutamente insufficiente e del tutto inammissibile, soprattutto in quanto proveniente da un'azienda di Stato, una motivazione di questo tipo, che, proprio per la sua radicale insufficienza, ben puo' essere definita come "omessa motivazione" -: se non ritenga di dover acclarare le regioni dei richiamati comportamenti amministrativi dell'AIMA; se non ritenga, comunque, di dover imporre all'AIMA di decidere i ricorsi in opposizione ai bollettini notificando un provvedimento giuridicamente valido e dunque, congruamente motivato; se non ritenga di dover rappresentare all'AIMA, che evidentemente non se ne da' pensiero, quali intuibili danni tali comportamenti creino agli agricoltori interessati. (4-02949)