Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04016 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19961009
Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato non consente alle imprese in posizione dominante di imporre prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; questo divieto e' rivolto soprattutto alla produzione, ma se si considera che la legge n. 287 mira a tutelare la libera concorrenza a tutti i livelli, si deve dedurre che non e' lecito abusare della propria supremazia neppure alle aziende che operano nel comparto distrubutivo; sembra incontestabile che le grandi aziende diffuse con piu' punti vendita sul territorio comunale, regionale e addirittura nazionale siano in posizione dominante, ed e' ugualmente pacifico che la vendita sottocosto costituisce l'imposizione indiretta di un prezzo ingiustificatamente gravoso; nei confronti delle aziende commerciali concorrenti, il vincolo indiretto, infatti, deriva dalla circostanza che questa pratica viene attuata su beni che non e' possibile non avere in assortimento. Si tratta di prodotti di marca leader accreditati dalla pubblicita' e diffusi capillarmente sul mercato; il consumatore, pertanto, non e' disposto ad acquistare referenze analoghe di marca diversa e, se non li trova, cambia negozio; ne deriva per la concorrenza l'impossibilita' di non rifornirsi di questi prodotti e, quindi, essa si trova costretta a vendere sottocosto o a praticare prezzi che provocano uno sviamento della clientela; altri spunti sono offerti dalla lettera c) dell'articolo medesimo, che vieta di riservare ai contraenti "condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi sulla concorrenza". Questa disposizione implica che i fornitori non dovrebbero praticare, come invece di norma avviene, per gli stessi prodotti prestazioni piu' gravose alle aziende marginali; il legislatore, in alte parole, intende eccitare la concorrenza, ma vuole che questa si svolga "ad armi pari", con lealta' e correttezza, senza legittimare vantaggi basati sulla forza contrattuale e non sulle effettive capacita' imprenditoriali; del resto, l'orientamento dottrinale contrario alle vendite sottocosto e' stato autorevolmente confermato dalla Commissione Industria del Senato che, nell'ambito dei lavori sulla legge antitrust, ha approvato un ordine del giorno con il quale si sancisce che nell'ambito della tutela della concorrenza e del mercato, rientrano "anche le cosiddette vendite sottocosto", ossia le sempre piu' diffuse pratiche consistenti nell'offerta in vendita di merci a prezzi inferiori a quelli di costo, come mezzo di sleale attrazione della clientela; le lamentate irregolarita' risultano ancora piu' evidenti se si esamina il provvedimento che intende ostacolare la pubblicita' ingannevole; il decreto-legge 25 gennaio 1992, n. 74, all'articolo 1) sottolinea che il legislatore intende "tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano una attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari", ed aggiunge che la pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta; l'articolo 2 del provvedimento, fra l'altro, chiarisce che per pubblicita' si intende "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi" e che deve ritenersi ingannevole "qualsiasi pubblicita' che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente"; alla lettera b) dell'articolo 3, inoltre, si precisa che "per determinare se la pubblicita' sia ingannevole occorre fra l'altro far riferimento al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato"; si tratta di disposizioni che dovrebbero essere rispettate anche quando si presenti un'offerta promozionale, mentre, invece, talvolta il messaggio pubblicitario o l'offerta al pubblico risultano non sufficientemente chiare e/o poco corrette; al rigriardo, difatti, la legge n. 80 del 1980, (e successive modifiche ed integrazioni), relativa ai saldi ed alle vendite promozionali, dispone che lo sconto o il ribasso sia espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico: la norma quindi non prevede la possibilita' che lo sconto sia subordinato all'acquisto di un certo numero di prodotti; in altre parole da un'interpretazione corretta della legge deriva che, in luogo del "paghi due prendi quattro", bisognerebbe praticare lo sconto del 50 per cento sul prezzo della singola confezione, senza costringere il cliente ad acquistare due referenze a prezzo pieno per averne altre due gratis; a questa obiezione di fondo, che non si basa solo sulla lettera della legge, ma risponde all'esigenza di impedire interpretazioni che ne stravolgono lo spirito, se ne aggiungono altre; lo sconto, come si e' gia' detto, deve essere praticato sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico; ebbene, talvolta questo prezzo viene maggiorato oppure si fa riferimento al prezzo indicato dal produttore che, di fatto, viene ridotto da tutti i negozi; ne deriva che lo sconto non e' del 50 per cento o del 33,33 per cento; come indicato, ma e' minore; ma non basta: con queste operazioni si induce il consumatore ad effettuare d'impulso acquisti in misura eccessiva rispetto ai suoi bisogni immediati e cio', almeno per i prodotti deperibili - specie se prossimi alla scadenza - puo' non essere conveniente; ricorre inoltre l'ipotesi della pubblicita' ingannevole allorche' attraverso la stampa o la televisione, si comunichi che in un determinato esercizio o per un certo periodo si pratica il sistema di vendita del 4 per 2 o del 3 per 2 senza pero' precisare che esso e' limitato soltanto ad alcuni prodotti o anche allorche' si dichiari che l'offerta promozionale comprende numerose referenze che pero' non vengono indicate; in entrambi i casi il messaggio non risulta palese, veritiero e soprattutto, corretto come impone il decreto-legge 74 del 1992 -: quali iniziative siano state assunte in merito a quanto sopra esposto, al fine di poter ristabilire piu' eque condizioni di concorrenza, ed ancora se non intendano intervenire per il ripristino di condizioni uguali fra piccola e grande distribuzione in termini fiscali (diverse condizioni che oggi vedono quale esempio il piccolo distributore a dover effettuare un versamento Iva separatamente, a seconda dell'aliquota dei vari prodotti venduti, mentre la grande distribuzione omogeneizza il tutto sull'aliquota piu' bassa e, quindi, a produrre forti guadagni derivati dal non versamento dell'intera Iva, lasciando lo spazio per una concorrenza sleale di prezzo, il tutto in modo legale). (4-04016)