Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00888 presentata da BONITO FRANCESCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961029
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il comma 2 dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, sia stabilita la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 40; il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato con sentenze rispettivamente del 19 dicembre 1993 e 7 marzo 1995, hanno annullato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1992, impugnato dagli appartenenti alla VII qualifica funzionale dell'amministrazione penitenziaria, immotivatamente esclusi dalla comparazione; in data 1^ febbraio 1996, presso la Commissione giustizia del Senato, il Governo aveva assunto l'impegno di approvare tempestivamente un nuovo provvedimento che recepisse le indicazioni contenute nelle decisioni del Consiglio di Stato, intervenuto sull'argomento; tale comparazione e' presupposto necessario per l'attuazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 40 e, conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 2 costituisce atto dovuto da parte del Governo; questa mancata attuazione del citato comma 1 dell'articolo 40 ha determinato nell'amministrazione penitenziaria una paralisi amministrativa che si protrae da oltre 5 anni; l'immotivato ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica ha creato enormi disfunzioni nella gestione del personale, potenziale destinatario di tale atto, ed ha ingenerato, altresi', una inevitabile e forte demotivazione dello stesso personale che, ancora oggi, vede disattese quelle aspettative in gran parte riconosciute dalle decisioni della giurisdizione amministrativa -: per quali motivi, nonostante il contenzioso amministrativo si sia risolto in via definitiva sin dal 7 marzo 1995, il Ministro di grazia e giustizia non abbia ancora avanzato la proposta di cui al comma 2 dell'articolo 40; se non ritenga che tale situazione non sia piu' sostenibile e che, per una corretta gestione dell'amministrazione penitenziaria, sia necessaria ed urgente l'immediata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica in questione; se il Ministro non concordi che destinatari di tale norma siano da considerarsi tutte le professionalita' dell'amministrazione penitenziaria appartenenti alle qualifiche funzionali VII e superiori, in ragione al fatto che tutte concorrono a dare concreta attuazione alla funzione penitenziaria, cosi' come sancita dall'articolo 27 della Costituzione. (5-00888)