Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04924 presentata da PAGLIUCA NICOLA GIOVANNI (FORZA ITALIA) in data 19961104
Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: a seguito di finanziamento pubblico ricevuto e ai sensi della legge n. 457 del 1978 il comune di Melfi assegnava alla cooperativa "L'amicizia" un'area di 1425 metri quadrati, stipulando apposita convenzione in data 5 agosto 1980, registrata al protocollo degli atti del comune il giorno 11 settembre 1980; nella convenzione e' stabilito che la cooperativa suddetta doveva realizzare un piano costruttivo, che prevedeva la realizzazione di quattordici alloggi nel rispetto degli standard previsti dalla legge n. 457 del 1978; sembra che la cooperativa, in fase di costruzione, abbia commesso una serie di abusi edilizi, violando le disposizioni normative vigenti, occupando, tra l'altro, 1632 metri quadrati di suolo pubblico destinato a piazza; a seguito di un esposto da parte di un cittadino, il comando dei vigili urbani e l'uffico tecnico, sono stati costretti ad eseguire accertamenti; sulla base degli accertamenti sono stati riscontrati gravi abusi edilizi, nonche' violazioni della legge n. 457 del 1978, ed il sindaco di Melfi e' stato costretto ad emettere ingiunzione di demolizione; la convenzione stipulata tra il comune e la cooperativa prevede, all'articolo 7, la decadenza della concessione dell'area qualora la cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste dal progetto o si verifichino modifiche negli scopi istituzionali della cooperativa, oppure la cooperativa ponga in essere atti che in modo diretto o indiretto compromettano le finalita' pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale e' stato realizzato. Sembra che tutte queste clausole siano state violate; tra l'altro, non sono stati portati all'attenzione del consiglio comunale i fatti, disattendendo l'applicazione dell'articolo 7 della convenzione; la cooperativa ha, anzi, presentato domanda di condono edilizio, illegittimo perche' viola il contratto stipulato tra comune e cooperativa; nel settembre 1985 venivano assegnati gli alloggi ai soci della cooperativa "L'Amicizia" e nel settembre 1993 veniva sciolta la cooperativa; in data 5 dicembre 1995 veniva notificata ingiunzione in solido al sindaco di Melfi per il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per un importo di duecentosessanta milioni di lire; e', dunque, da registrare un comportamento omissivo da parte del sindaco di Melfi che appare in totale conflitto di interesse con il comune stesso; ad avviso dell'interrogante, sarebbe necessario verificare se il sindaco medesimo abbia commesso eventuali violazioni in proposito -: quali iniziative intenda adottare il Governo per fare chiarezza sull'intera vicenda. (4-04924)
In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale di questo Ministero, sulla base di quanto riferito dal Comune di Melfi e dalla Prefettura di Potenza, comunica quanto segue. La cooperativa "L'Amicizia", a seguito di assegnazione di un suolo per la realizzazione di un fabbricato di edilizia convenzionata stipulava in data 5.8.1980 con il Comune di Melfi un'apposita convenzione. In detta convenzione all'articolo 7 veniva stabilita l'estinzione del diritto di superficie qualora la cooperativa "L'Amicizia" avesse realizzato opere edilizie difformi da quelle previste nel progetto. I Vigili Urbani del Comune di Melfi accertavano con verbale n. 36 del 3.6.1994 alcune infrazioni alle norme urbanistiche da parte della cooperativa in parola, ed inoltravano l'ingiunzione di demolizione in data 24.6.1994 notificata ai Soci della Cooperativa in data 8.7.1994 seguita da una ulteriore diffida di demolizione in data 2.6.1995. A seguito di cio' la cooperativa presentava istanza di condono edilizio in data 28.2.1995 relativo al cambio di destinazione di uso dei locali a piano terra, adibiti a deposito artigianale. Al riguardo bisogna precisare che in data 28.3.1986 la cooperativa aveva presentato un'altra istanza di condono edilizio per la diversa destinazione d'uso di una unita' immobiliare precedentemente destinata ad attivita' sociali e poi destinata ad alloggio. Venivano pertanto sospese le azioni amministrative in attesa dell'esito sulla condonabilita' delle opere di cui alle due istanze di condono a tutt'oggi in corso di istruttoria. In data 5.12.1995 il Comune ingiungeva ai Soci della cooperativa il pagamento di L. 280 milioni, quale tassa di occupazione di un'area comunale libera esistente tra i rispettivi edifici della Cooperativa e la limitrofa piazza per gli anni 1992-93-94. L'area anzidetta era stata restituita al Comune, in data 2.6.1995. Contro l'ingiunzione di pagamento succitato i Soci della Cooperativa proponevano ricorso al T.A.R. Basilicata che con ordinanza n. 181/1996 sospendeva il provvedimento stesso. A tutt'oggi si e' in attesa della sentenza. Eventuali provvedimenti potranno essere adottati dall'Amministrazione Comunale dopo la definizione delle domande di condono e dopo la sentenza del T.A.R. Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.