Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14025 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19971124
Al presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il Gip presso il tribunale di Roma, dottor Alberto Macchia, con decisione giuridicamente abnorme, anche perche' resa fuori dall'udienza e dunque fuori da ogni contraddittorio, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli infoibatori slavo-comunisti Ivan Motika, Oskar Piskulic e Avianka Margetic per asserita carenza di giurisdizione dello Stato italiano (procedimento penale n. 904 del 1997 Rgnr-Registro generale, n. 1226 del 1997 Registro Generale/Gip); il dottor Macchia, in data 17 luglio 1997, dispose il rinvio dell'udienza al 18 ottobre 1997 per la pendenza di procedimento di ricusazione nei suoi confronti ed il 18 ottobre 1997, sempre in pendenza di procedimento di ricusazione nei suoi confronti, contraddittoriamente "tolse la causa dal ruolo" con ulteriore provvedimento abnorme perche' non consentito, oltretutto, secondo quanto risulta agli interroganti trattando in modo arrogante avvocati e parti offese presenti; il detto Gip aveva lo specifico obbligo di astenersi (e la omissione dalla astensione costituisce pacificamente grave fatto di responsabilita' disciplinare) sotto il profilo che gia' si era pronunciato sul punto della giurisdizione (dunque a monte del merito dei fatti di causa), in occasione della richiesta del pubblico ministero di cattura dei detti slavo-comunisti; ancor di piu', il detto Gip aveva lo specifico obbligo dell'astensione sotto lo specifico profilo delle "gravi ragioni di convenienzau", posto che egli e' presunta parte offesa nel procedimento penale a carico di giornalisti da lui querelati per un articolo relativo alla tragedia delle foibe ed i giornalisti sono difesi dal professor avvocato Augusto Sinagra che, nel processo agli infoibatori slavo-comunisti, e' anche difensore di trentatre' parti private costituitesi parti civili, oltre che del comune di Gorizia e della provincia di Trieste; tutti i fatti esposti, in modo piu' diffuso e dettagliato sono stati rappresentati dal professor avvocato Augusto Sinagra al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente della Corte di appello di Roma e al altri titolari di uffici giudiziari, ciascuno per la parte di propria competenza (esposto del 28 ottobre 1997); il dottor Macchia, come risulta dalle annotazioni di cancelleria, ha sollecitato, telefonicamente, alle ore 13.10 del 12 novembre 1997, ottenendola, copia della decisione depositata in quella stessa mattina dalla IV sezione penale della Corte di appello relativa al procedimento concernente la sua ricusazione, e poi depositando la sua decisione (di tredici cartelle dattiloscritte) di non luogo a procedere nei confronti degli infoibatori slavo-comunisti: con cio' confermando le sue preconcette decisioni ed evidenziando il fatto che egli aveva gia' predisposto, in via definitiva, la sua decisione fuori da ogni contraddittorio, fuori da ogni pubblicita' e fuori da ogni controllo processuale; quanto esposto, integra un fatto gravissimo valutabile non soltanto sul piano della responsabilita' disciplinare; contro la prima decisione negativa della prima istanza di ricusazione del dottor Macchia (decisione del 21 luglio 1997), in data 5 settembre 1997 fu interposto ricorso in Cassazione, ancora pendente ed in attesa di decisione, onde il Macchia non poteva pronunciare alcuna decisione prima della definitiva conclusione del primo procedimento di ricusazione, come espressamente previsto dal vigente codice di procedura penale e come risulta anche da giurisprudenza consolidata -: quali iniziative sul piano disciplinare intendano adottare, di concerto con il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, valutando anche la convenienza che il dottor Macchia continui ad occuparsi di affari penali, stante la sua evidente inadeguatezza, sol che si consideri il fatto che, secondo i personali convincimenti del detto giudice, ci sarebbe una bizzarra coincidenza tra sussistenza ed esercizio della giurisdizione penale dello Stato e realizzazione in concreto da parte di quest'ultimo della sua pretesa punitiva: cio' che andrebbe escluso per tutte quelle ipotesi formalmente previste dal codice penale che richiedono, per il relativo esercizi dell'azione, la richiesta del Ministro di grazia e giustizia; disposizioni del codice penale che, secondo il curioso orientamento del "giurista" dottor Macchia, sarebbero sicut non essent posto che per esse non vi e' all'evidenza alcuna coincidenza tra esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato e possibilita' di realizzazione in concreto della correlata pretesa punitiva; e sol che si consideri ancora che, sempre secondo il Macchia, non vi sarebbe possibilita' di esercizio della giurisdizione penale dello Stato italiano sulle navi mercantili italiane naviganti in acque marittime internazionali (alle quali si estende la legge penale italiana, come prevede l'articolo 3 del codice penale) per i delitti ivi commessi, nel caso in cui - dopo la commissione del delitto - la nave dismettesse per una qualsiasi ragione la bandiera italiana; quali iniziative intendano assumere affinche' il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, funzionalmente competente per i reati commessi da magistrati del distretto di Corte di appello di Roma (e commessi nell'ambito territoriale di tale distretto di Corte di appello), adotti gli opportuni provvedimenti, in ordine a quanto prima rilevato circa l'irrituale "sollecito" di copia della decisione del 12 novembre 1997 della Corte di appello di Roma, che si e' pronunciata sulla seconda istanza di ricusazione del dottor Macchia e circa il deposito da parte di quest'ultimo della sua decisione il 13 novembre 1997 (eccidentemente gia' preordinata e predisposta) di non luogo a procedere nei confronti degli infoibatori slavo-comunisti: cio' che, all'evidenza, ad avviso degli interroganti integra il reato di abuso in atti di ufficio, fermo restando quanto gia' evidenziato in ordine alle resposnsabilita' disciplinari del detto dottor Macchia. (4-14025)