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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00094 presentata da GARAGNANI FABIO (FORZA ITALIA) in data 24/07/2001

Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00094 presentata da FABIO GARAGNANI martedì 24 luglio 2001 nella seduta n. 022 GARAGNANI e BURANI PROCACCINI. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che: di fronte ai casi sempre più frequenti di malati oncologici che risultano sulla base di certificati medici insofferenti al trattamento chemioterapico che produce sul loro organismo effetti devastanti, e nel contempo, attraverso l'applicazione della cura Di Bella dimostrano di contenere il progredire della malattia o manifestano un progressivo miglioramento delle loro condizioni di salute, si sottolinea la grave ingiustizia perpetrata nei loro confronti dal Servizio sanitario regionale dell'Emilia Romagna che si fa carico solamente del trattamento chemioterapico escludendo ogni altra cura anche se sulla base di documentazioni precise ha prodotto effetti positivi sulla salute del malato: si ritiene che occorra superare i rilevanti ostacoli di natura economica che impediscono ai pazienti che ne hanno documentato bisogno di acquistare i farmaci previsti dalla cura Di Bella ed in particolare la somatostatina e che tale decisione non possa essere riservata alla sola magistratura che anche recentemente a Bologna e nella regione Emilia Romagna ha assunto decisioni significative condannando il sistema sanitario attraverso le aziende Usl a pagare i farmaci dei pazienti che ne hanno bisogno; pur rendendosi conto della normativa attualmente in vigore, che sembra privilegiare i metodi di cura tradizionali, e della indeterminatezza di alcune disposizioni di legge, nonché delle conclusioni della commissione istituita dall'allora Ministro della sanità, con ordinanza del 20 novembre 1998 che ha decretato la fine ella sperimentazione, dando però a coloro che hanno avuto esito positivo 2-3 per cento la possibilità di proseguire la terapia a spese dello Stato; si ritiene che il bene primario della salute debba essere tutelato dalla regione consentendo ad ogni malato di curarsi al meglio sulla base delle indicazioni del proprio medico curante; da tempo, l'opinione pubblica attende una risposta dalla Giunta regionale in merito al riconoscimento ai malati di tumore chiaramente incompatibili con il trattamento chemioterapico che hanno in un qualche modo beneficiato tangibilmente dell'applicazione della somatostatina di poter fruire gratuitamente della cura medesima; sono già significativi i casi certificati a Bologna di malati che hanno registrato sensibili miglioramenti ma che non riescono a far fronte ai costi insostenibili della suddetta cura; il Servizio sanitario regionale non può ignorare che molti malati possono ad esempio essere curati proficuamente con una iniezione di octreoide, che è un derivato sintetico della somatostatina, e che per una iniezione mensile costa ben 3.850 mila lire. È un problema di giustizia e di tutela del malato che non può essere sottaciuto ed al quale la Giunta regionale dell'Emilia Romagna, probabilmente prigioniera di deformazioni ideologiche, rifiuta di dare una risposta, in presenza peraltro di un trattamento ben diverso riservato ai malati dalla regione Lombardia ed in parte dalla Toscana; la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con pronuncia recente ha ribadito le necessità di disapplicare il prontuario farmaceutico e quindi garantire la gratuità o il rimborso del costo dei farmaci a tutti coloro che ricevono risposta positiva da qualsiasi tipo di terapia; si sollecita il Governo ad intervenire ai livelli istituzionali competenti, ed in particolare a livello regionale, per sollecitare la risoluzione di questa grave situazione, per la quale una persona affetta da tumore ed impossibilitata fisicamente a subire il trattamento chemioterapico non può ricorrere per i costi esorbitanti ad un metodo alternativo che ha dimostrato nel caso in questione, una sostanziale validità e reazioni positive, come esplicitamente attestato dal medico curante; in particolare, l'ingiustizia esposta può tradursi in una «vera e propria condanna a morte certa» nei confronti del paziente che non può subire la terapia tradizionale in quanto dall'applicazione della medesima ha ricevuto solo danni, e, nonostante risposte positive, non può proseguire nell'applicazione del protocollo Di Bella e sottolinea l'opportunità di rivedere e di aggiornare, alla luce delle nuove acquisizioni della ricerca scientifica e della pronuncia giurisdizionale, l'atteggiamento fin qui seguito in merito all'applicazione per i malati oncologici della regione Emilia Romagna, del cosiddetto metodo Di Bella, in particolare per la fornitura ai pazienti, che ne fanno richiesta sulla base di regolare prescrizione medica, della somatostatina. Lo stesso Ministero della sanità ha garantito la prosecuzione della cura a tutti i pazienti in via di miglioramento o comunque con un quadro clinico stazionario, ponendo a carico della collettività ogni onere per la prosecuzione delle cure. È quindi ingiustificabile l'atteggiamento delle aziende Usl e della regione Emilia Romagna che, a dispetto dell'articolo 3 della Costituzione, negano sostanzialmente un diritto costituzionalmente garantito; frattanto, l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, sensibilizzato dall'opinione pubblica ( rectius: per ragioni meramente elettorali), aveva sollecitato le Aziende sanitarie regionali a non resistere in sede giudiziale contro i pazienti sottoposti al trattamento Di Bella, ai quali, peraltro, aveva riconosciuto il contributo economico già previsto per le famiglie di anziani non autosufficienti (lire 30.000 giornaliere); a neanche due mesi dalle elezioni, ovvero all'udienza celebratasi in data 26 giugno 2001, nonostante una certa comprensione per il primo passo compiuto dalla regione verso la libertà di cura, l'opinione pubblica bolognese ed emiliano romagnola doveva amaramente prendere atto di una repentina inversione di tendenza: l'Ausl Bologna Nord, a ministero di difensore retribuito con denaro pubblico, si costituiva in giudizio e, ribadendo argomentazioni ampiamente superate dalla giurisprudenza, chiedeva il rigetto del ricorso proposto dalla paziente («la ricorrente non può essere fatta rientrare nell'ambito di operatività della legge 257 del 1998, avendo iniziato la Mdb a sperimentazione ampiamente conclusa, né può usufruire di quanto previsto con l'Ordinanza del Ministero della sanità del 20 novembre 1998, in quanto, la stessa prevedeva che la prosecuzione della somministrazione della Mdb è consentita esclusivamente ai soggetti stabilizzati alla data della presente ordinanza. Pertanto avendo la ricorrente optato per una terapia la cui sperimentazione ha dato esito negativo, non può ora far ricadere sullo Stato i costi di una sua libera scelta... Parte ricorrente ha liberamente optato per la Multiterapia Di Bella, decidendo di affidarsi ai consigli di specialisti privati di propria fiducia. Il ricorso si limita a rivendicare un preteso diritto all'erogazione, ma... non fornisce alcuna seria motivazione del perché l'Amministrazione dovrebbe riconoscerle la somministrazione gratuita dei farmaci richiesti...») -: quale tipo di intervento ritiene di porre in essere, salvaguardando l'autonomia regionale, per garantire la libertà di cura del cittadino assicurata dalla Costituzione.(5-00094)





 
Cronologia
domenica 22 luglio
  • Politica, cultura e società
    Muore, a Milano, Indro Montanelli, decano dei giornalisti italiani.

mercoledì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' affare Telekom-Serbia (AC 437), che sarà approvata dal Senato l'8 maggio 2002 (legge 21 maggio 2002, n. 99). La Commissione approva la relazione finale nella seduta del 28 aprile 2004.