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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00355 presentata da GAZZARA ANTONINO (FORZA ITALIA) in data 24/07/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00355 presentata da ANTONINO GAZZARA martedì 24 luglio 2001 nella seduta n. 022 GAZZARA, GRIMALDI, TABORELLI, STAGNO D'ALCONTRES, FILIPPO MANCUSO, SAPONARA, GASTALDI, VIALE, MISURACA, PATRIA, AMATO, TASSONE, GERMANÀ, BAIAMONTE, DEODATO, CARRARA, CRISTALDI, CALIGIURI, CAMPA e MARINELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 7 della legge n. 425 del 10 dicembre 1997 prevede che «In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo»; con circolare prot. n. 339 del 25 gennaio 1999, il Ministro ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine all'applicazione del detto articolo 7: «gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute sono disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425. 1) Nei confronti degli studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare applicazione il disposto dell'articolo 192, comma 6 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e cioè all'alunno è consentito sostenere esami di idoneità unicamente per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata (esempio alunno classe 2 o promosso in 3 o può sostenere esami alla classe 4 o ). 2) I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'articolo 7 possono sostenere l'esame di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute: per la classe immediatamente successiva a quella di cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta; quindi il candidato in possesso di idoneità conseguita in scuola legalmente riconosciuta può recuperare solo un anno; per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e tipo; quindi il candidato in possesso di licenza media o promozione a classe può recuperare due anni»; la normativa vigente prevede regole diverse per gli esami di idoneità presso la scuola statale, dove, in particolare, i candidati esterni: «in possesso di idoneità conseguita presso scuola statale o legalmente riconosciuta possono recuperare più anni (esempio titolo idoneità 2 o conseguito scuola legalmente riconosciuta possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 o ); in possesso di licenza media possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 o quindi recuperare 4 anni; in possesso di promozione ad esempio alla classe 2 o possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 o recuperando 3 anni»; in ogni caso manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 23 o anno di età, di sostenere esami di idoneità, a prescindere dal possesso di titolo di studio, a qualsiasi classe di istituto superiore e da qualsiasi intervallo di tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso. Così come manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 18 o anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, di sostenere esami di idoneità per qualsiasi classe intermedia a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dalla ultima promozione; l'attuale applicazione - probabilmente errata - della previsione richiamata è certamente lesiva, tra l'altro, della prevista e riconosciuta (anche dalla Costituzione) parità scolastica -: se si intende intervenire, e come, per eliminare i denunciati profili di incostituzionalità e, in particolare se, alla luce della normativa vigente, si ritiene che il soggetto che ha compiuto il 23 o anno possa, in atto, sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto, prescindendo dal possesso del titolo di studio e/o dal tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso; e che il soggetto che ha compiuto il 18 o anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, possa, in atto sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe intermedia di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dall'ultima promozione. (4-00355)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 26 novembre 2001 nell'allegato B della seduta n. 068 all'Interrogazione 4-00355 presentata da GAZZARA Risposta. - Si fa presente che l'articolo n. 193, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, recante il testo unico delle norme in materia d'istruzione, prevede che i candidati esterni possono sostenere gli esami di idoneità nelle scuole statali per qualsiasi classe purché in possesso della licenza media conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Il medesimo articolo n. 193, comma 3, dispensa dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento di detto titolo i candidati che hanno compiuto i diciotto anni di età e dispensa anche coloro che hanno compiuto o compieranno nell'anno il ventitreesimo anno di età, dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Per quanto riguarda, invece, l'esame di idoneità dei medesimi candidati nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate, la legge 10 dicembre 1997, n. 425 prevede che gli stessi possono sostenere l'esame: « a) per la classe immediatamente successiva a quella cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta; b) per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso anche se di diverso ordine e tipo». Essendo il titolo di studio richiesto fino al compimento del ventitreesimo anno di età, detta normativa non si applica, quindi, a coloro che hanno raggiunto detta età. Giova comunque precisare che, a seguito della entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", tutte le scuole non statali che, ai sensi della suddetta legge, hanno ottenuto la parità scolastica ammettono i candidati esterni agli esami di idoneità alle stesse condizioni vigenti per le scuole statali. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.



 
Cronologia
domenica 22 luglio
  • Politica, cultura e società
    Muore, a Milano, Indro Montanelli, decano dei giornalisti italiani.

mercoledì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' affare Telekom-Serbia (AC 437), che sarà approvata dal Senato l'8 maggio 2002 (legge 21 maggio 2002, n. 99). La Commissione approva la relazione finale nella seduta del 28 aprile 2004.