Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00711 presentata da DRAGO GIUSEPPE (CCD-CDU BIANCOFIORE) in data 19/09/2001
Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00711 presentata da GIUSEPPE DRAGO mercoledì 19 settembre 2001 nella seduta n. 033 GIUSEPPE DRAGO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: con nota dell'11 settembre 2001, protocollo 2463, il Ministero ha previsto la costituzione della seconda fascia delle graduatorie d'istituto per l'insegnamento di strumento musicale, con l'inserimento di coloro che possiedono l'abilitazione in educazione musicale e siano inclusi negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996 (indipendentemente dal requisito dei 360 giorni di servizio su strumento); l'articolo 9 del decreto ministeriale 103/2001, che disciplina l'accesso alle classi di concorso di strumento nella scuola media, recita «...la seconda fascia viene costituita solo a seguito dell'espletamento delle sessioni riservate di abilitazione, indette ai sensi dell'articolo 6 dell'O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001. Contestualmente agli abilitati in tale sessione, potrà essere inserito, a domanda nella stessa fascia, il personale abilitato in educazione musicale nelle scuole medie, che abbia prestato servizio d'insegnamento di strumento musicale con il possesso del prescritto titolo di studio per almeno 360 giorni, ai sensi del citato articolo 6...» -: se non ritenga la predetta nota in evidente contraddizione con l'articolo 9 del citato decreto ministeriale 103/2001, operando, inoltre, una grave discriminazione nei confronti di soggetti che avevano acquisito il diritto di inserimento in seconda fascia precedentemente a quelli contemplati dalla nuova legge; se non ritenga opportuno riesaminare la nota in oggetto alla luce di quanto suesposto.(4-00711)
Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 26 novembre 2001 nell'allegato B della seduta n. 068 all'Interrogazione 4-00711 presentata da GIUSEPPE DRAGO Risposta. - Il contenuto della nota protocollare n. 2463 dell'11 settembre 2001 trova il suo fondamento nell'articolo 1, comma 2- bis della legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto-legge n. 255/2001, normativa sopravvenuta rispetto a quella contenuta nel decreto ministeriale n. 103/2001. La norma in questione reca l'interpretazione autentica dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999 e stabilisce che il personale in possesso dell'abilitazione di educazione musicale, inserito negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, viene collocato in un secondo scaglione o fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale. Non è stato tuttavia possibile dare immediata applicazione alla norma in questione, sia per la ristrettezza dei tempi organizzativi a disposizione, sia anche per l'esigenza di dettare una disciplina univoca per la formazione di tale secondo scaglione o fascia, che tenesse conto anche dei docenti contemplati dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 103/2001, anch'essi aventi diritto all'inclusione nel medesimo scaglione. In via provvisoria, comunque, si è ritenuto opportuno assegnare ai docenti individuati dall'articolo 1, comma 2- bis della legge n. 333/2001 almeno la precedenza assoluta nella graduatoria d'istituto per il conferimento delle supplenze. Va infine precisato che, in base alle sopra citate disposizioni, l'inserimento nella seconda fascia sia degli insegnanti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 103/2001, sia degli insegnanti di cui all'articolo 1, comma 2- bis , della legge n. 333/2001, sarà operato solo sulla base dei punteggi spettanti a ciascun docente, senza attribuzione di precedenza alcuna a favore dell'una o dell'altra categoria. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.