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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00268 presentata da CAZZARO BRUNO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 11/10/2001

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00268 presentata da BRUNO CAZZARO giovedì 11 ottobre 2001 nella seduta n. 043 CAZZARO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: a seguito di un'attività di verifica compiuta dall'Ufficio Doganale di Padova, eseguita presso la sede di una locale impresa e dopo ulteriori indagini compiute presso terzi committenti indicati dal contribuente sottoposto a verifica, detta amministrazione periferica ha ritenuto di procedere alla revisione dell'accertamento di numerosi atti di importazione ed esportazione, operando una autoliquidazione per maggiori diritti, pari alla somma di 278 milioni di lire circa; pur collaborando con l'Ufficio, e fornendo a più riprese i chiarimenti richiesti in corso dell'attività di verifica, l'impresa interessata ha ritenuto proporre ricorso avverso l'ingiunzione dell'Ufficio doganale rimettendosi al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria; pertanto la maggiore imposta pretesa non è ancora stata determinata in via definitiva e quindi non è esigibile essendo la questione ancora sub iudice ; la citata Amministrazione doganale ha comunque avviato gli atti connessi alla fase sanzionatoria misurando la pena pecuniaria da infliggere sull'ammontare di imposta per la quale, come appena detto, si sta ancora attendendo il giudizio di merito proposto di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria; l'Amministrazione doganale ha promosso l'atto di contestazione indirizzandolo contro lo spedizioniere doganale, che ha fornito il servizio professionale all'impresa sottoposta a verifica, presumendolo responsabile principale della sanzione e ritenendo responsabile «solamente» in solido l'impresa, titolare del rapporto tributario, nei confronti della quale è stata effettuata l'attività di controllo e revisione; l'atto di contestazione si fonda sull'enunciato degli articoli 2 e 11 comma 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997; l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 472 del 1997 nella combinazione tra l'articolo 2 e l'articolo 11 comma 2, pur ispirandosi ad una condivisibile personalizzazione della responsabilità negli illeciti tributari, può rappresentare, come dimostra il caso proposto, una minaccia grave nei confronti del quotidiano operato della categoria degli spedizionieri doganali, la cui speciale attività è caratterizzata da numerosissimi atti predisposti e sottoscritti in nome e per conto degli effettivi soggetti contribuenti; la normativa tributaria europea ha inteso lasciare ai singoli Stati Membri il compito di regolamentare con specifiche norme nazionali l'aspetto sanzionatorio conseguente agli illeciti di natura tributaria; per quanto riguarda l'Italia, in caso di violazioni di tributi di natura doganale, le sanzioni sono stabilite dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, articolo 302 e seguenti; la stessa normativa IVA, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 633/72 articolo 70, rinvia al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per quanto attiene l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta dovuta sulle importazioni, nonché la trattazione delle controversie e delle sanzioni, ponendo dunque in capo all'Amministrazione doganale, la competenza relativa alla trattazione delle controversie e alle relative sanzioni; il decreto legislativo n. 472 del 1997 ha assegnato al Capo dell'Ufficio doganale il compito di formare e notificare al contribuente l'Atto di contestazione, avverso il quale può essere esperito ricorso «gerarchico» al competente Ufficio regionale (Direzione del compartimento doganale) ovvero rimettere il giudizio all'Autorità giudiziaria ordinaria; all'atto dell'emanazione della riforma introdotta dal citato decreto legislativo n. 472 del 1997, il legislatore ha cercato di introdurre norme agevolative che consentissero di definire in via rapida e pratica le liti tra erario e contribuente e, nel contempo, di diminuire l'assai cospicuo ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria; il citato atto di contestazione indirizzato contro lo spedizioniere doganale è da ritenersi illegittimo, in quanto incoerente con le disposizioni normative e di conseguenza inaccettabile; non appena autoliquidata la asserita maggiore imposta a carico dell'impresa, l'Ufficio doganale ha preteso, infatti, in via principale la sanzione nei confronti dello spedizioniere doganale/rappresentante esterno, imputandogli anche la responsabilità di atti da egli non predisposti né sottoscritti, comunque intestati all'impresa che per l'occasione si era avvalsa di altri rappresentanti in dogana diretti o indiretti; l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione periferica di Padova viene praticato anche in altre Amministrazioni periferiche; non è chiaro se ciò risponda a precise direttive impartite dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane o se sia frutto di una interpretazione soggettiva di alcuni dirigenti locali animati dall'intento realizzare ad ogni costo gli sforzi in atto contro l'evasione, allargando il più possibile la platea dei soggetti chiamati alla responsabilità della sanzione; la professione di spedizioniere doganale, regolata dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuta quale professione qualificata avente ad oggetto le materie fiscali, merceologiche e valutarie e quant'altro si riferisce al campo doganale; a seguito dell'avvento del mercato unico europeo e delle mutate esigenze dei traffici, la legge 25 luglio 2000 n. 203 ha ridisegnato detta professione, stabilendo nuove competenze e profili professionali, ed aggiornandone il nome in «doganalista»; il compito svolto dallo spedizioniere doganale si concretizza prevalentemente nel «rappresentare» le imprese contribuenti di fronte all'Amministrazione finanziaria delle dogane; questa funzione è stata disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del Testo Unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, come modificati dalla legge 8 maggio 1998 n. 146, la quale ha riformato il testo apportandovi una sostanziale revisione in ossequio alla prevalente normativa comunitaria; in particolare i regolamenti CE 2913/92 e 2454/93 stabiliscono «... che l'attività svolta da questa speciale categoria di lavoratori (autonomi o dipendenti) è incardinata sulla rappresentanza diretta (anche indiretta qualora fosse ritenuta opportuna), di una vastissima platea di operatori economici che nell'esercizio della loro attività produttiva o commerciale si trovano in condizione di dover presentare dichiarazioni doganali con effetti pieni e reali di natura tributaria e conseguente trattazione delle eventuali controversie e delle sanzioni»; inoltre «questo servizio professionale viene svolto a beneficio dei contribuenti, altrimenti costretti a recarsi presso le dogane dove giacciono le merci, e anche dell'Amministrazione finanziaria poiché consente a quest'ultima di percepire e formare gli onerosi atti pubblici formalmente validi e legittimamente impegnativi da cui scaturiscono gli obblighi di pagamento delle imposte»; la legittimazione di tutti questi atti intestati a nome dei vari contribuenti titolari del rapporto tributario, ma predisposti e sottoscritti da collaboratori esterni, si basa appunto sull'istituto della rappresentanza disciplinato dalla normativa appena citata; il mandato viene svolto prevalentemente in condizione di prestazione d'opera resa in forma autonoma (diversamente ci troveremmo di fronte al caso contemplato nell'articolo 43 Tuld con conseguenti riflessi nell'alveo di applicazione del decreto legislativo n. 472 del 1997 articolo 2 e articolo 11); pertanto non si tratta di una rappresentanza legale o negoziale, ovvero una immedesimazione organica di una persona responsabile della conduzione di un complesso aziendale o ente o associazione dotato o meno di personalità giuridica, ma di un ben preciso incarico conferito al mandatario «spedizioniere doganale» al fine della presentazione - sottoscrivendola - della dichiarazione tributaria/doganale basata sui dati, elementi e circostanze così come emergono dalla documentazione rimessa dal mandante principale soggetto tenuto agli adempimenti tributari; ne consegue che lo spedizioniere doganale, salvo sue azioni ispirate a dolo o concorso in comportamenti dolosi, non determina o concorre alla determinazione della volontà del contribuente, quindi gli effetti degli atti (eventualmente illeciti) derivanti dalla scrupolosa esecuzione dell'incarico conferitogli ed apparentemente legittimo non sono propri ma bensì riferibili direttamente in capo al rappresentato; il compito affidato al doganalista consiste nel predisporre e sottoscrivere dichiarazioni che diverranno atti pubblici, giuridicamente vincolanti per il rappresentato e per l'Amministrazione, asseverandone il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale - fattagli pervenire dal mandante - anche per l'adozione di criteri selettivi per il controllo documentale e fisico parziale o totale che l'Amministrazione ha facoltà di compiere (legge n. 203 del 2000), ma senza poter in alcun modo intervenire nelle scelte decisionali dell'imprenditore che effettua tali operazioni; al «doganalista» non è mai stata attribuita in alcuna norma legislativa, capacità di veto, né responsabilità di indagine; la sua funzione trova legittimazione esclusivamente nella rappresentanza di fronte all'autorità doganale di atti e dichiarazioni da egli predisposti e sottoscritti per conto di terzi/mandanti che altrimenti sarebbero tenuti in proprio a tali obblighi -: se il Ministro non ritenga urgente procedere ad una attenta verifica sul caso prospettato e accertare se sono stati rispettati i fondamentali requisiti di legittimità opportunità e convenienza che devono ispirare qualsiasi atto amministrativo e quindi invitare gli uffici interessati, ad un comportamento consono alla disciplina vigente; se non consideri opportuno fornire una interpretazione autentica dell'esatta portata delle norme contenute nel decreto legislativo n. 472 del 1997 con speciale riferimento agli articoli più volte citati, in modo che i contribuenti, l'amministrazione finanziaria e gli operatori doganali siano consci dell'esatta portata della responsabilità derivante dagli atti pubblici tributari; se non consideri urgente proporre perfezionamenti al testo del decreto legislativo n. 472 del 1997 articolo 11, in modo che siano doverosamente tutelati i diritti legittimi di tanti operatori doganali che praticano quotidianamente questo speciale settore del diritto tributario nazionale e comunitario, sentito ovviamente il parere dei rappresentanti di categoria interessati. (5-00268)





 
Cronologia
martedì 9 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente del Consiglio Berlusconi esprime - alla Camera - apprezzamento per la volontà del Presidente degli Stati Uniti di creare un'ampia coalizione internazionale per contrastare il terrorismo. Camera e Senato approvano le mozioni di maggioranza e quella di DS, Margherita e SDI di appoggio all'intervento militare in Afghanistan. Verdi, Pdci e Prc votano contro.

mercoledì 17 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge: Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (A.C. 1516), che sarà approvato dal Senato il 6 dicembre 2001 (legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Legge obiettivo).