Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/074 presentata da NANNICINI ROLANDO (L' ULIVO) in data 02/08/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1475/74 presentato da ROLANDO NANNICINI mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 La Camera, premesso che: al comma 2 dell'articolo 36 si prevede una giusta norma antielusione ed antievasione relativamente alle aree fabbricabili per l'IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), per l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), e per l'imposta sul reddito (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); il richiamo nello stesso comma al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'imposta comunale per gli immobili, potrebbe non facilitare l'esigenza sempre più urgente di aiutare l'attività impositiva dei comuni e di diminuire il contenzioso in materia; la sentenza della Corte di cassazione (n. 21644 del 16 novembre 2004) riferita ad un caso concernente un'area fabbricabile sita nel comune di Caldogno (Vicenza), ha creato incertezza relativamente al valore sul quale è calcolata l'ICI per le aree fabbricabili previste dallo strumento generale e non provviste di piani attuativi, mentre l'articolo 2, comma 1, lettera b) e il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, precisano che tale valore deve essere riferito ai prezzi medi di mercato; tale sentenza ha richiesto un intervento legislativo previsto dell'articolo 36 comma 2 che considera un'area fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale indipendentemente dalla adozione degli strumenti attuativi; impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a precisare che lo strumento urbanistico generale debba essere non solo adottato dal comune ma anche definitivamente approvato per l'imposizione ai fini ICI, ferma restando la facoltà impositiva dei comuni. 9/1475/74. (Testo modificato nel corso della seduta). Nannicini, Froner.