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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00953 presentata da PELLEGRINO TOMMASO (VERDI) in data 19/09/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00953 presentata da TOMMASO PELLEGRINO martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037 PELLEGRINO, LION, CAMILLO PIAZZA e TREPICCIONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che: le pagine dei quotidiani di questa prima decade di settembre riportano il caso di «Maria» la piccola Bielorussa, pare di 10 anni, che più volte era venuta nel nostro paese ospite di una famiglia, per poi tornare in patria dove rinchiusa in un orfanotrofio aveva subito delle «inaudite violenze»; da qui la decisione degli affidatari che la ospitavano di non riconsegnarla a chi l'avrebbe fatta salire su un aereo e riportata via; certamente la vicenda è diversa dal solito «dramma» conosciuto da chi ogni giorno si trova ad operare nei casi di famiglie che si lacerano, o di figli che vengono negati all'altro «perché così impara...». Il caso di «Maria» merita una considerazione in più; in tal senso giova alla concreta comprensione della vicenda riportare alcune considerazioni fatte da operatori della giurisprudenza che hanno nella materia della tutela dei diritti dei minori e del diritto della famiglia una puntuale competenza, tra cui il presidente del circolo psicogiuridico di Roma, che nel merito afferma «Se è vero che in tutta Italia il lavoro dei Tribunali dei Minorenni è reso difficilissimo dal carico immenso di lavoro, tanto che noi stessi, ci troviamo a dover giustificare ai nostri assistiti dei ritardi spesso "ingiustificabili" con una sincera e convinta comprensione per la mole di lavoro degli uffici guidiziarii minorili, allora "come mai" per un caso così delicato dove è in ballo una minore "senza la famiglia di origine" e quindi senza che i suoi veri e naturali genitori se ne possano occupare o richiederla a casa, perché Maria non ha una casa (se non quella che per pochi mesi all'anno le hanno dato i suoi "genitori ospitanti"), "come mai se" le accuse di violenza subita hanno avuto riscontri importanti tanto da far emettere, al medesimo Tribunale dei Minorenni, un provvedimento di affidamento ai servizi sociali del Comune ove la piccola si trovava ospite, "come mai se" Maria non è richiesta indietro se non da Uffici, Funzionari, Consoli ed Ambasciatori ma, certo da nessuno che le abbia mai fatto una carezza, "come mai" proprio in questo caso è arrivata così "fulminea" la decisione di autorizzare il rientro della bambina in paese dove "Maria" non ha nessun affetto. Se dovessimo, dalle pagine di questo periodico, richiedere ai Colleghi di farci per tutta Italia un calendario dei tempi medi di attesa dei Provvedimenti dei Tribunali dei Minorenni, sono certo che "il tempo di attesa" di questo caso stupirebbe più di un osservatore. Vi sono mille modi, soprattutto non scritti, per tutelare un minore dagli abusi e dalle violenze. Non sta a me indicare cosa i giudicanti avrebbero potuto fare, in quanto la loro esperienza non ha bisogno di consigli, ma qui non è della cultura giuridica che si nota la mancanza, ma di quella attenzione che vuole che nessuno possa vedere un bambino sparire verso un luogo dove non troverà nulla che lo sappia accogliere ed amare». la vicenda di Maria rientra in un fenomeno degli affidi temporanei di ragazzi della Bielorussia ormai molto conosciuto in Italia e che non pochi problemi provoca nella società e soprattutto presso le istituzioni che lo gestiscono; Maria fa parte del gruppo di bambini che da anni vengono inviati dagli istituti della Bielorussia in Italia per periodi di «vacanza» che durano anche due/tre mesi per curarsi (probabilmente dalla solitudine che attanaglia questi piccoli tutti costretti a vivere in istituti); la fanciulla era già venuta in Italia altre volte ed era ospite della medesima famiglia, ma quest'anno i due «genitori» avevano deciso di fare una festa ed avevano invitato anche un altro bambino Bielorusso, che Maria conosceva per essere anche lui ospite del medesimo istituto; i piccoli hanno subito manifestato fastidio nell'incontrarsi ed alle domande dei grandi Maria, questa volta, ha trovato il coraggio di confidarsi e di denunciare le violenze subite; dal suo racconto emerge che l'altro bambino era costretto dai più grandi dell'istituto ad abusare di lei, e poi i più grandi proseguivano nelle loro torture (sembra che a Maria abbiano spento delle sigarette tra le gambine!!); di questi fatti la famiglia di Oneglia informava il Tribunale dei minori di Genova che emetteva un provvedimento di affido ai servizi sociali del Comune e disponeva una perizia medica che confermava la denuncia; di contro si metteva in moto la «diplomazia» Bielorussa che richiedeva la «restituzione» della piccola, perché terminato il periodo di «affido temporaneo» non vi erano altri motivi per restare in Italia per Maria, solo genericamente dichiarando che la piccola non avrebbe fatto ritorno nell'istituto incriminato; i genitori «temporanei» di fatto hanno rifiutato di eseguire l'ordine di restituzione del Tribunale di Genova emesso in maniera inusualmente tempestiva; ogni intervento effettuato sembra aver avuto come principio ispiratore l'osservanza formalistica delle procedure e del rispetto delle competenze, ma purtroppo non sembra siano state date le prioritarie osservanze al principio del superiore interesse del minore, che norme nazionali e Convenzioni internazionali, segnatamente la legge 27 maggio 1991, n. 176 che ratifica e dà esecuzione alla convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, nonché, quali norme che fissano i principi sulla protezione dei minori, la legge 20 marzo 2003, n. 77 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e la legge 20 marzo 2003, n. 77 concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, esplicitamente prescrivono -: se nell'ambito dei rapporti con lo Stato della Bielorussia non sia opportuno e necessario verificare, come sostenuto da cattedratici di neuropsichiatria infantile, che il recupero della piccola in istituti sia letteralmente «impossibile», e, in tale direzione, dal momento che a Maria si vuole al contrario assicurare il recupero dalla violenza subita presso un istituto in Bielorussia, non sia più corretto effettuare lo stesso recupero in un ambito familiare confacente; se, sempre in tale ambito, nella vicenda si stia tenendo conto del superiore interesse del minore, anche alla luce del fatto che Maria non è richiesta in patria dalla propria famiglia di origine.(4-00953)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdì 16 marzo 2007 nell'allegato B della seduta n. 128 All'Interrogazione 4-00953
presentata da PELLEGRINO Risposta. - In ordine ai quesiti posti nella interrogazione in esame, si fa presente, per la parte di competenza, quanto segue. Preliminarmente occorre precisare che il fenomeno dei minori accolti riguarda mediamente oltre 30.000 ingressi, che interessano associazioni e famiglie per soggiorni temporanei a scopo umanitario. Il fenomeno nasce ed è andato aumentando negli anni grazie alla spinta solidaristica della società civile, organizzata in associazioni, che tanto hanno fatto e continuano a fare per i bambini del mondo. Tra i minori stranieri accolti temporaneamente in programmi solidaristici di accoglienza si nota una maggiore entrata di minori bielorussi, infatti il flusso di ingressi per soggiorno temporaneo provenienti da tale Paese (circa 27.000 all'anno) è decisamente più ampio rispetto a quello degli altri paesi coinvolti nel fenomeno (esempio Ucraina 5.500 minori all'anno). Sono minori che possono provenire da istituti, in quanto orfani o privi di genitori che esercitano la potestà, oppure da famiglie. Il tipo di soggiorno in Italia si caratterizza in prevalenza come forme di accoglienza presso famiglie (circa il 70 per cento) mentre solo un 30 per cento di minori viene accolto in Italia, in strutture spesso messe a disposizione dagli enti locali. Da tale fenomeno è scaturita l'esigenza di trovare un punto di incontro tra l'attività delle associazioni e i compiti regolatori delle istituzioni, al fine di consentire uno sviluppo adeguato del fenomeno, capace di prevenire quei residuali ed eventuali fattori di rischio che possono annidarsi in una materia così complessa e delicata. A questo scopo, con il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico sull'immigrazione (articolo 33), è stato istituito il Comitato per Minori Stranieri i cui compiti sono regolati dal Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535. Tale organo si occupa dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri accolti. La competenza del Comitato per i Minori Stranieri riguarda la gestione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie ed ha il compito primario, previsto dagli articoli 8 e 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535 del 1999, di definire i criteri di valutazione delle richieste, presentate dalle associazioni, per l'ingresso e il soggiorno in Italia di tali minori, valutando l'affidabilità del proponente, la validità dell'iniziativa, nonché l'affidabilità del referente estero. Dagli studi effettuati dal Comitato, come già esposto in precedenza, emerge che i minori provengono soprattutto da Paesi quali la Bielorussia e l'Ucraina ed entrano in Italia con programmi organizzati da circa 300 associazioni, dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di circa 1.500 progetti. In particolare, per quanto riguarda la bambina Maroz Viktoryia, nata in Bielorussia il 25 maggio 1996, è necessario ricordare che è entrata in Italia, nell'ambito di un programma solidaristico di accoglienza temporanea presentato dall'associazione Puer, approvato dal Comitato per i minori stranieri. Durante il soggiorno in Italia la famiglia ospitante ha segnalato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova che la minore avrebbe subito violenze fisiche, psichiche e sessuali nell'internato dove è ospitata in Bielorussia. Il Tribunale per i minorenni di Genova, dopo aver disposto il 16 agosto 2006 l'affidamento della minore al comune di Cogoleto (ove risiede la famiglia ospitante), per il tempo occorrente ai necessari accertamenti sanitari, in data 6 settembre 2006 ha disposto il rientro in patria della bambina, nell'ambito di un programma di riabilitazione da far seguire alla minore, sulla base dell'impegno assunto in tal senso dalle autorità bielorusse, che hanno acconsentito alla permanenza temporanea nel loro paese di sanitari italiani e della famiglia ospitante. Come è noto, alla data prevista per il rientro in patria della minore (8 settembre 2006), la famiglia ospitante non si è presentata all'aeroporto e qui ha avuto inizio la vicenda della scomparsa della bambina. In seguito al ritrovamento della bambina, da parte delle forze dell'ordine, il 29 settembre 2006, in applicazione della sentenza emessa in data 7 settembre 2006 dal Tribunale per i Minorenni di Genova, la bambina è partita con un volo dall'aeroporto di Genova diretto in Bielorussia, accompagnata anche dalle due dottoresse italiane (la neuropsichiatra infantile Antonietta Simi, e la psicologa Laura Battaglia della ASL3 di Genova), nominate dal Tribunale per i Minorenni di Genova per seguire la riabilitazione della bambina in Bielorussia. Si segnala che nella citata sentenza veniva richiesto al Ministero degli esteri e a quello delle politiche per la famiglia, nonché alla Commissione per le adozioni internazionali, di informare periodicamente il Tribunale di Genova sulla prosecuzione del trattamento della minore e sull'adempimento delle norme della Convenzione dell'Aja ai fini della sua tutela. In particolare, si fa presente che all'arrivo in Bielorussia, la bambina è stata trasferita in un Istituto diverso da quello di provenienza, nella località di Borissov, in prossimità di Minsk. I due medici italiani, unitamente ad una equipe di specialisti bielorussi, hanno seguito la bambina e impostato il programma di riabilitazione della minore così come previsto dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Genova. I due medici italiani nel corso del loro soggiorno hanno mantenuto contatti con l'ambasciatore italiano e sono ripartiti per l'Italia l'11 ottobre 2006, ritenendo conclusa la loro missione. In seguito hanno informato l'ambasciatore italiano di aver provveduto ad inoltrare al Tribunale per i minorenni di Genova una relazione sul lavoro svolto. In particolare hanno indicato che le condizioni della minore sono buone dal punto di vista psico-fisico, aggiungendo che la bambina ha bisogno di un periodo di tranquillità per riprendersi dal carico emotivo degli ultimi tempi ed ambientarsi in Bielorussia. Si precisa che sulla vicenda questa Amministrazione ha manifestato la massima attenzione per il caso in questione, sin dal suo nascere, cooperando fattivamente con le altre amministrazioni competenti nonché con la rappresentanza diplomatica bielorussa, mantenendo un costante contatto con l'associazione proponente il programma di accoglienza, al fine di giungere ad una soluzione della vicenda che fosse la più adeguata alla tutela dell'interesse della minore. Al riguardo si precisa che, il Comitato Minori stranieri, quale organo interministeriale presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarietà, da anni gestisce programmi solidaristici di accoglienza temporanea, si augura di proseguire nel percorso già tracciato, in cui l'attenzione è stata sempre finalizzata ad individuare norme certe e chiare. Gli obiettivi di tali norme aiutano, infatti, a svolgere una funzione di supporto e controllo alla iniziative solidaristiche, ma promuovano assunzioni di responsabilità da parte del mondo dell'associazionismo della società civile. Recentemente, sulla base dei principi ribaditi dal Comitato e nell'interesse superiore dei bambini bielorussi segnati dalle conseguenze della tragedia di Cernobyl, il Ministro Ferrero ha manifestato al Vice Primo Ministro Bielorusso la volontà di superare le difficoltà insorte a seguito della vicenda di Cogoleto, con l'obiettivo di non compromettere le relazioni e i viaggi terapeutici di diverse migliaia di bambini. Il Sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale: Cristina De Luca.



 
Cronologia
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